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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07975/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, iI Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rilevava la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. in relazione alla contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per avere danneggiato un tavolo di plastica della casa circondariale presso la quale era detenuto.

Il tribunale riteneva che non ostasse al riconoscimento della causa di non punibilità la contestazione della recidiva tenuto conto che il precedente più recente non era specifico e che gli altri erano risalenti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): non avrebbe potuto essere concessa la causa di non punibilità tenuto conto che allo stesso era contestata la recidiva reiterata infraquinquennale e che dal casellario dal certificato del casellario giudiziario emergevano reati non solo della stessa indole, ma anche "specifici", consumati negli ultimi cinque anni, (ulteriori rispetto a quello in giudizio). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Si premette che la nozione di "comportamento abituale" - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri "due" illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che ai fini della valutazione della abitualità ostativa alla concessione del beneficio assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637 - 01).

Si ribadisce, comunque, che ai fini dell'integrazione del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è "abituale" quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.

La Corte ha chiarito peraltro che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Quanto al tema della "risalenza" dei precedenti - rilevante nel caso di specie - il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd.

"tempo silente", "può" assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 - 01).1.2.

Nel caso di specie, come rilevato dal Procuratore generale ricorrente, i numerosi delitti della stessa indole di cui si rendeva in passato responsabile l'imputato non sono stati valutati come indicativi di un comportamento abituale sulla base di una sommaria valutazione in ordine alla loro "risalenza", senza una accurata valutazione della loro idoneità concreata ad indicare un comportamento antisociale "abituale" anche in relazione alle modalità della condotta in contestazione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, iI Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rilevava la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. in relazione alla contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per avere danneggiato un tavolo di plastica della casa circondariale presso la quale era detenuto. Il tribunale riteneva che non ostasse al riconoscimento della causa di non punibilità la contestazione della recidiva tenuto conto che il precedente più recente non era specifico e che gli altri erano risalenti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): non avrebbe potuto essere concessa la causa di non punibilità tenuto conto che allo stesso era contestata la recidiva reiterata infraquinquennale e che dal casellario dal certificato del casellario giudiziario emergevano reati non solo della stessa indole, ma anche "specifici", consumati negli ultimi cinque anni, (ulteriori rispetto a quello in giudizio). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Si premette che la nozione di "comportamento abituale" - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri "due" illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che ai fini della valutazione della abitualità ostativa alla concessione del beneficio assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637 - 01). Si ribadisce, comunque, che ai fini dell'integrazione del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è "abituale" quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. La Corte ha chiarito peraltro che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Quanto al tema della "risalenza" dei precedenti - rilevante nel caso di specie - il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. "tempo silente", "può" assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 - 01).1.2. Nel caso di specie, come rilevato dal Procuratore generale ricorrente, i numerosi delitti della stessa indole di cui si rendeva in passato responsabile l'imputato non sono stati valutati come indicativi di un comportamento abituale sulla base di una sommaria valutazione in ordine alla loro "risalenza", senza una accurata valutazione della loro idoneità concreata ad indicare un comportamento antisociale "abituale" anche in relazione alle modalità della condotta in contestazione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso in Roma, il giorno
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