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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00292/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28302/22 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110, 336 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputata, sono generici, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità: Ritenuto inoltre, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che essi si risolvono in una non consentita rilettura del compendio probatorio e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello; Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la prima censura con cui si confuta la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio con puntuale e logico apparato argomentativo, non è pertanto censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto, circa il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che non vi è confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione del beneficio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28302/22 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110, 336 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputata, sono generici, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità: Ritenuto inoltre, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che essi si risolvono in una non consentita rilettura del compendio probatorio e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello; Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la prima censura con cui si confuta la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio con puntuale e logico apparato argomentativo, non è pertanto censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto, circa il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che non vi è confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione del beneficio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 00292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris