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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 42457/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14/06/2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 30/01/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (rapina aggravata in concorso).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza delle condizioni relative alla applicazione della circostanza aggravante contestata all’imputato ed oggetto di gravame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito.

Sono stati infatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Si è precisato al riguardo, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.v proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (così, Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso.

2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14/06/2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 30/01/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (rapina aggravata in concorso). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza delle condizioni relative alla applicazione della circostanza aggravante contestata all’imputato ed oggetto di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati infatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Si è precisato al riguardo, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.v proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata” (così, Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso. 2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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