CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 20816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14612/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 125 ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 6334/2022 depositata il 28/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato in data 22 giugno 2017 all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Latina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, relativa del credito Iva per l’anno 2008 con cui chiedevano la restituzione della somma pari ad euro 5.573,00, oltre interessi. La CTP di Latina, con sentenza n. 200/2018 del 26/01/2018 depositata in data 20/02/2018, accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia al rimborso in favore dei ricorrenti. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CGT di secondo grado del Lazio che, preso atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava interrotto il giudizio con ordinanza n. 521/22 del 28/03/2022. Con memoria del 03/05/2022 l’Agenzia delle Entrate di Latina riassumeva il giudizio e in data 18/05/2022 comunicava al defunto [OSCURATO:PERSONA] ed all'indirizzo pec del precedente difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], l'avviso di trattazione della causa RG.7221/2018 per il giorno 22/06/2022. La CGT adita con sentenza n.6334/2022 del 22/06/2022 depositata il 28/12/2022, accoglieva l'appello dell'Ufficio e conseguentemente riformava la sentenza di primo grado confermando l'atto impugnato. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] affidano ora il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 43 D.lgs. 546/1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., per aver la CGT dichiarato la prosecuzione del processo e accolto l’appello dell’Agenzia sull’erroneo assunto che l’Ufficio avesse riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonostante né gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] si fossero costituiti nel giudizio riassunto, in violazione delle norme processuali sulla riassunzione del giudizio interrotto e per la violazione del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio e del giusto processo, costituzionalmente garantiti. L’unico motivodi ricorso è fondato. L’art. 43, co. 2, prevede, infatti, che la riassunzione del processo dichiarato interrotto possa essere effettuata dalla “parte colpita dall'evento” o dai “suoi successori” o da “qualsiasi altra parte”, presentando un’istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, il quale provvede ex art. 30, nominando il relatore e fissando l’istanza di trattazione. L’avviso relativo alla fissazione dell’udienza di trattazione è effettuato in favore dei successori personalmente, salvo – come puntualizzato dal secondo inciso del co. 3 dell’art. 43 –non avvenga “entro un anno dalla morte di una delle parti”, nel qual caso “può essere effettuata impersonalmente nel domicilio eletto” dal defunto. Questa seconda evenienza non si è realizzata nel caso di specie, essendo quella di seguito la cronologia degli eventi significativi: in data 2 febbraio 2021 avveniva il decesso del ricorrente per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; in data 23 marzo 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza pubblica di discussione, dichiarava il decesso del proprio assistito, depositando il certificato di morte e richiedendo la declaratoria di interruzione del processo; in data 28 marzo 2022 il collegio dichiarava l’interruzione invocata; in data 3 maggio 2022, l’Agenzia depositava l'istanza di riassunzione del giudizio di appello; in data 18 maggio 2022, ben oltre l’anno dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di nuova trattazione (in prosecuzione) del giudizio veniva effettuata mediante atto recapitato, tuttavia, al domicilio digitale a suo tempo eletto dal deceduto [OSCURATO:PERSONA], ossia all’indirizzo pec , corrispondente al difensore del defunto; in data 18/05/2022 comunicava sempre al defunto [OSCURATO:PERSONA] ed all'indirizzo pec del precedente difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], anziché personalmente in favore dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non si costituivano. La comunicazione non è valsa a ripristinare il contraddittorio e si mostra affetta da una nullità insanabile, che travolge sia la sentenza che l’intero processo d’appello. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, dichiarata nulla al pari dell’intero giudizio. La causa va, infine, rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per la rinnovazione del giudizio d’appello. P.Q.M Accoglie il ricorso. Dichiara della sentenza impugnata e del giudizio d’appello. Rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Sec