CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 luglio 2025
Cassazione n. 06739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6739/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 79/2026* * CC 16/01/2026* * * 34776/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * nato a * * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero * * * cui il * si èriportato in udienza che ha concluso per il rigetto del ricorso.udito per l imputato l * * * che ha insistito per l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 06/08/2025 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval istanza di riesame proposta da * * avverso il decreto emesso dal * del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale veniva disposta a carico dell indagato la misuradella custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli articoli 81 609 bis 609 ter 609septies quarto comma nn. 1 e 2 61 n. 9 cod. pen. commessi dal 2015 al 2020 in dannodi persona minorenne affidata alla sua custodia.2. Avverso tale ordinanza l imputato propone tramite il difensore di fiducia ricorso percassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all articolo335 cod. proc. pen. in riferimento alla dedotta inutilizzabilità dell intercettazione telefonica del24 settembre 2020 per effetto della tardiva iscrizione del * sul registro degli indagati.Il ricorrente solleva in dettaglio una questione sulla «retrodatazione» della notizia direato essa era infatti già ricavabile dalla conversazione intercorsa tra don * e ** intercettata anni addietro nell ambito di altro procedimento per cui la iscrizione delnome del ricorrente nel registro degli indagati è tardivamente avvenuta quattro anni dopo laacquisizione della notitia criminis a termini di indagine già scaduto con conseguenteinutilizzabilità della prova.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all articolo 609 biscod. pen..All indagato vengono contestate entrambe le ipotesi di cui all articolo 609 bis le qualisono tuttavia tra loro incompatibili.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all articolo 609 ter n.5 cod. pen.. Tale ipotesi è stata modificata con la riforma normativa del 2019 mentre i fattisono stati contestati come commessi nel 2017 deve quindi trovare applicazione laformulazione antecedente la riforma i cui requisiti non sono presenti nel caso di specie.2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in riferimento alla procedibilitàd ufficio del reato e vizio di motivazione in relazione all articolo 609 septies quarto comman. 4 cod. pen..2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla assenza di qualsivoglia ipotesi di affidamento del minore per ragioni diistruzione vigilanza cura e custodia.2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in riferimento all articolo 192 cod.proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di * *2.7. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.2.8. Con l ottavo motivo lamenta l inadeguata valutazione delle misure alternative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. * prima della modifica normativa operata dalla c.d. “Legge * lagiurisprudenza pacificamente riteneva che i termini di durata delle indagini preliminaridecorressero dall iscrizione nell apposito registro della notizia di reato e del nome dellapersona alla quale il reato è attribuito «a condizione che quest ultima sia compiutamenteidentificata non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e delcognome» * 2 n. 36590 del 26/09/2007 * * 237806 – 01 * 1 n. 4795 del27/09/1996 * * 206218 01 .* l entrata in vigore dell articolo 335 comma 1 bis cod. proc. pen. questa Corte haavuto modo di affermare che in tema di indagini preliminari l obbligo del pubblico ministerodi iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso èstati acquisiti indizi i quali pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimanol emissione di provvedimenti restrittivi devono possedere una significativa capacità diindividuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona sicché non può riconoscersirilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato» * 1 n. 36918 del 11/07/2024 L. *287130 01 .* deriva dalla nuova formulazione dell articolo 335 del codice di rito secondo il quale comma 1 la notizia di reato è qualificabile come tale quando contiene «la rappresentazionedi un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecieincriminatrice».In tal caso «nell iscrizione sono indicate ove risultino le circostanze di tempo e diluogo del fatto» mentre per l iscrizione a carico di «noti» occorre procedere «all iscrizionedel nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino contestualmenteall iscrizione della notizia di reato o successivamente indizi a suo carico» comma 1 bis .Pertanto ove sussista una notizia di reato – come sopra descritta – ma non sussistanoelementi sufficienti per attribuire detto reato a un autore si procederà alla iscrizione a caricodi ignoti come inizialmente avvenuto nel caso in esame .Se ne deduce che l iscrizione nel registro di cui all art. 335 cod. proc. pen. proietta i suoieffetti ai fini del termine di durata delle indagini preliminari e quindi della tempestività degliin cui siano conosciute e iscritte le generalità della persona alla quale il reato sia statoCome è stato acutamente osservato in dottrina la legge * ha operato unraddoppio della acquisizione della notizia di reato e degli indizi corrispondenti.* la notitia criminis sia «soggettivamente nuda» ossia contenente la meraindicazione della esistenza di un reato ma non gli elementi sufficienti per identificarnel autore i due momenti necessariamente divergeranno al contrario ove essa sia«soggettivamente vestita» ossia consenta l identificazione completa dell indagato i duemomenti coincideranno.Occorre quindi concludere nel senso che in tema di obbligo di iscrizione sul registrodegli indagati ai sensi dell articolo 335 comma 1 bis cod. proc. pen. accanto al requisitooggettivo della astratta configurabilità di una condotta qualificabile come reato senza che atal fine risultino sufficienti meri sospetti occorre altresì sotto il profilo soggettivo cheemergano elementi sufficienti per identificare compiutamente la persona destinata adiventare indagata. I due momenti coincideranno solo in caso di “notitia criminis”«soggettivamente vestita» tale dovendosi considerare quella che consenta oltre allaindividuazione della plausibile esistenza di un reato l identificazione completa dell indagato.2.2. Tale ipotesi l ordinanza impugnata ha in concreto escluso laddove pag. 5 haevidenziato che dall intercettazione disposta in altro procedimento emergevano indizi dellacommissione di «abusi sessuali» commessi in danno di un giovane da parte di un presbiterosenza che tuttavia emergessero elementi tali da consentirne la completa identificazione.Né del resto può valorizzarsi in termini di «colpevole ritardo» la scelta della Procuraprocedente di posticipare gli accertamenti volti ad identificare l indagato per ragioni di tuteladel segreto investigativo trattandosi di scelta discrezionale dell organo requirente dominusdelle indagini che non si è riverberata in un concreto pregiudizio per il diritto di difesa masolo uno slittamento in avanti e cioè fino al settembre 2024 dell inizio delle investigazioni acarico dell allora ignoto presunto abusatore.3. Il secondo motivo in cui il ricorrente si duole della contestazione di entrambe lecondotte incriminate dall articolo 609 bis cod. pen. ossia la violenza per costrizione e perinduzione è manifestamente infondato per due distinti ordini di ragioni.3.1. In primo luogo va evidenziato che sebbene nella indicazione delle norme di leggeviolate siano indicate entrambe le ipotesi di violenza sessuale per costrizione e induzionetuttavia nella descrizione delle condotte il fatto è chiaramente ricondotto alla prima ipotesiposto che l editto accusatorio espressamente indica la condotta del * di «costringere»contro la sua volontà il minorenne che frequentava le attività organizzate dalla comunitàecclesiastica a subire atti sessuali «abusando della sua autorità di sacerdote».In proposito va rammentato che secondo l orientamento della Corte il giudice può dareal fatto una diversa qualificazione giuridica senza incorrere nella violazione dell obbligo dicorrelazione tra sentenza ed accusa contestata a condizione che il «fatto storicoaddebitato» rimanga identico in riferimento al triplice elemento della condotta dell evento edell elemento psicologico dell autore * 1 n. 3456 del 12/03/1996 * * 20432901 * 6 n. 2749 del 07/12/1994 dep. 1995 * * 201350 01 .«Fatto» che si deve intendere nel senso di un «fatto inteso come episodio della vitaumana» indipendentemente quindi dal nomen iuris utilizzato nel capo di imputazione.3.2. In secondo luogo occorre ribadire che è comunque legittima la contestazionealternativa di due fattispecie incriminatrici sotto cui si sussume la condotta del soggetto cui ilfatto storico viene attribuito quando i fatti nella loro materialità sono specificamente descritti.Tale modalità di contestazione non determina violazione del diritto di difesa néindeterminatezza dell imputazione poiché l indicazione delle condotte ascritte all imputato èinequivocabile ed è facoltà del giudicante escludere l una o l altra qualificazione giuridica * 6 n. 11487 del 13/09/2018 dep. 2019 * * 275427 – 01 in motivazione* 5 n. 51252 del 11/11/2014 * ed altro * 262121 01 * 3 n. 27129 del28/05/2008 PM in proc. * * 240251 01 * 1 n. 2112 del 22/11/2007 ** 238636 .* sembra doveroso aggiungere vale a maggiore ragione durante la fase delleindagini preliminari caratterizzate da maggiore fluidità tale da non consentire agevolmentela sussunzione del caso concreto entro moduli incriminatori contigui quale è il caso dellaviolenza sessuale per costrizione commessa con abuso di autorità determinando nellapersona offesa uno stato di sottomissione psicologica l ordinanza parla di «lavaggio delcervello» e della violenza sessuale per induzione commessa abusando delle condizioni diinferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.4. La terza doglianza è inammissibile per carenza di interesse.Ed infatti se appare corretta la deduzione difensiva secondo cui all epoca dellacommissione del fatto avverso persona minore di anni 18 la formulazione normativadell articolo 609 ter n. 5 cod. pen. prevedeva che l aggravante sussistesse ove il fattofosse commesso «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale ilcolpevole sia l ascendente il genitore anche adottivo il tutore» requisiti soggettivi checertamente il * non possedeva tale deduzione non sortisce alcuni effetti pratici favorevolinei confronti dell indagato posto che la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato nellasua forma base consente di applicare addirittura la disciplina della doppia presunzione di cuiall articolo 275 comma 3 cod. proc. pen..Va infatti rammentato che l interesse a proporre impugnazione deve essereapprezzabile non solo nei termini dell attualità ma anche in quelli della concretezza sicchénon può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenutonella sentenza impugnata * U n. 40049 del 29/05/2008 * * 240815 01 .La concretezza dell interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l impugnazione siavolta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formalepurché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell imputato che si intendonotutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto maanche praticamente favorevole * * 11 maggio 1993 n. 6203 * m. 193743 ** 24 marzo 1995 n. 9616 * m. 202018 .In particolare l interesse richiesto dall art. 568 quarto comma cod. proc. pen. qualecondizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effettiprimari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo acostituire attraverso l eliminazione di un provvedimento pregiudizievole una situazionepratica più vantaggiosa per l impugnante rispetto a quella esistente * * 13 dicembre1995 n. 42/1996 * m. 203093 .Nel caso in esame l accoglimento della doglianza non sarebbe in grado di sortire effettifavorevoli per l indagato e il motivo è pertanto inammissibile.5. La quarta doglianza è manifestamente infondata in quanto come correttamenteevidenziato nell ordinanza gravata nel caso in esame il delitto di cui all articolo 609 bis cod.pen. è connesso con il medesimo reato commesso in continuazione con altre ipotesi diviolenza sessuale commesse su minore e quindi procedibili d ufficio circostanza che rende ilreato a sua volta procedibile d ufficio ai sensi dell articolo 609 septies quarto comma n. 4cod. pen..In altre parole la connessione tra reati art. 12 cod. proc. pen. in assenza di diversedisposizioni di legge opera sia in caso di concorso o continuazione «interna» o«omogenea» che in caso di concorso o continuazione «esterna» o «disomogenea» conconseguente procedibilità d ufficio di tutti i reati connessi.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.L articolo 609 septies quarto comma n. 2 include nel catalogo dei soggetti cherispondono dell aggravante coloro cui «il minore è affidato per ragioni di cura di educazionedi istruzione di vigilanza o di custodia».[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che con tale locuzione il legislatore intende qualunque rapportofiduciario di affidamento del minore anche temporaneo od occasionale ex multis * 3 n.39973 del 08/10/2024 n.m. * 3 n. 43705 del 24/09/2019 F. * 278088 – 01 * 3 n.11559 del 12/10/2016 dep. 2017 V. * 269171 – 01 * 3 n. 27282 del 14/03/2012 *253053 01 * 3 n. 16461 del 26/01/2010 * 246755 – 01 * 3 n. 38057 del30/09/2002 * * 223789 01 che presuppone una posizione di preminenza anchedi fatto e di natura privata che l agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo acompiere o a subire atti sessuali * U n. 27326 del 16/07/2020 C. * 279520 01 .La giurisprudenza formatasi in tema di atti sessuali con minore ha precisato che tale è ilrapporto che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e checomprende sia l ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell adulto sia quella in cui il minore siaaffidato all adulto da un altro adulto per specifiche ragioni * 3 n. 43705 del 24/09/2019* 278088 – 01 * 3 n. 5933 del 12/09/2018 dep. 2019 * 275832 01 .Tale è come correttamente evidenziato dall ordinanza impugnata il caso in esame incui sia la giovane vittima che il di lui padre nutrivano una profonda fiducia v. pag. 17ordinanza per il sacerdote che ritenevano una sorta di «guida spirituale» con cui confidarsie da cui ricevere sostegno circostanza che si lega alla costante frequentazione dellaparrocchia da parte del ragazzo.* Corte * 3 n. 23463 del 24/01/2019 G. * 275972 01 in un casoanalogo ha del resto già avuto modo di rilevare la compatibilità dell ipotesi di violenzasessuale per costrizione commessa con abuso di autorità con l aggravante di cui all articolo61 n. 9 cod. pen. parimenti qui contestata sottolineando che la circostanza aggravantedell avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allaqualità di ministro di un culto «è configurabile anche se il reato non sia stato commesso nellasfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale in quanto èsufficiente da un lato che a facilitarlo siano stati l autorità e il prestigio connessi alla qualitàd sacerdote e dall altro che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da talequalità ex plurimis * 3 n. 1949 del 28/09/2016 dep. 17/01/2017 12 * 26E831 01* 3 n. 37068 del 24/06/2009 * 244963 01 più in generale * 1 r. 24894 del28/05/2009 * 243805 01 » e che ove l imputato sia stato agevolato nella commissioneprolungata degli abusi dal prestigio di cui godeva nella comunità di riferimento in virtù delruolo sacerdotale da lui ricoperto la circostanza aggravante si «accompagna allacommissione del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. e lo aggrava ma non può certamenteritenersi da esso assorbito trattandosi di un quid pluris dotato del carattere della specialitàrispetto alla generale categoria dell abuso di autorità cui si riferisce l art. 609 bis».La doglianza non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte ed è pertantomanifestamente infondata.7. Il sesto motivo è inammissibile.Non è difatti consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 c.p.p.anche se in relazione agli artt. 125 e 546 comma 1 lett. e stesso codice per censurarel omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili nel caso dispecie le dichiarazioni rese da * * in quanto i limiti all ammissibilità delledoglianze connesse alla motivazione fissati specificamente dall art. 606 comma 1 lett. ec.p.p. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c della medesimadisposizione nella parte in cui consente di dolersi dell inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità * U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 c.p.p. ovvero della regola digiudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendo l inosservanzadelle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilità inammissibilità odecadenza come richiesto dall art. 606 lett. c c.p.p. ai fini della deducibilità della violazionedi legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre 2012 F. * 253567 * 3n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n. 42207/17 del 20 ottobre2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del 04/10/2018 M. * 274191 *U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 . Né vale in senso contrario laqualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensidella lett. b dell art. 606 c.p.p. posto che tale disposizione per consolidato insegnamento diquesta Corte riguarda solo l errata applicazione della legge sostanziale pena altrimentil aggiramento del limite posto dalla citata lett. c dello stesso articolo della denunciabilitàdella violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità exmultis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997 * * 208446 * 5 n. 47575 del07/10/2016 * in proc. * e altri * 268404 .Inoltre il motivo di ricorso è assolutamente generico in quanto non si confronta conla valutazione degli elementi di prova evidenziati dal Tribunale del riesame dai quali emergeuna personalità dell imputato tesa ad invadere la sfera sessuale altrui limitandosi a unaposizione meramente contestativa e inammissibilmente fuori fuoco rispetto al themadecidendum posto che in alcuna parte del ricorso si contesta l attendibilità della vittima.8. Il settimo e l ottavo motivo concernenti le esigenze cautelari e i criteri di scelta dellemisure possono essere trattati congiuntamente.* sono inammissibili.8.1. Le doglianze omettono di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nelcatalogo di cui all articolo 275 cod. proc. pen. relativo ai «criteri di scelta delle misure» il cuicomma 3 stabilisce che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno deidelitti inclusi nel suo catalogo tra cui l articolo 609 bis cod. pen. «è applicata la custodiacautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistonoesigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono esseresoddisfatte con altre misure».La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un«giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati determinandoun inversione dell onere dalla prova si presumono la sussistenza l idoneità e laproporzionalità della misura custodiale «a meno che» in concreto non si rinvenganoelementi da indicare in modo chiaro e preciso che facciano ritenere sufficienti misure diminor rigore * 3 n. 14248 del 14/01/2021 * * n.m. * 3^ n. 30629 del22/09/2020 * n.m. * 6 n. 12669 del 2/03/2016 * * 266784 «lapresunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostratal inattualità di situazioni di pericolo cautelare ».* che non possono consistere nella mera incensuratezza dell imputato comeasserito dal ricorrente o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimentodi delitti della stessa specie disancorata da precisi elementi di fatto * 1 n. 2860 del10/05/1995 * * 201746 01 ed infatti la prova contraria della insussistenza delleesigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui ove non operi lapredetta presunzione di pericolosità fa riferimento il legislatore ai sensi dell art. 275 commaprimo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misuraessendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo * 1 n. 5015del 14/10/1998 * * 212381 01 .In riferimento al tempo trascorso tra la data dei commessi reati e l emissione del titolocautelare il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che secondo un primo orientamento di questa Corte * 6n. 31587 del 30/05/2023 * * 285272 01 in tema di misure cautelari pur se per ireati di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari il tempo trascorso dai fatti contestati alla luce dellariforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientatadella stessa presunzione deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell indagato sintomatiche diperdurante pericolosità potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari» cui si riferisce lo stesso art. 275 comma 3 cod. proc. pen..* indirizzo solo apparentemente difforme ritiene * 5 n. 4950 del 07/12/2021dep. 2022 * * 282865 01 che la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all art. 275 comma 3cod. proc. pen. è prevalente in quanto speciale rispetto alle disposizioni generali stabilitedall art. 274 cod. proc. pen. ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall art. 275 comma 3 cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente salvoprova contraria i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.Sul punto va precisato che l articolo 275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisceespressamente che – nei casi ivi contemplati la misura custodiale «è applicata» ossia«deve» essere applicata posto che nel linguaggio normativo l indicativo presente esprime ilcomando in presenza di un unico requisito quello della «gravità indiziaria» cui conseguel obbligo di applicare la misura di massimo rigore a meno che non sussista una causaexcludendi ossia l assenza di esigenze cautelari o mitigandi ossia la possibilità inconcreto di soddisfare le esigenze cautelari con altra misura .* quindi evidente che i requisiti della «concretezza» e «attualità» non assumonorilievo nel giudizio in quanto tali se non nella misura in cui rivelino quella assenza diesigenze cautelari dianzi rinvenuta quale causa excludendi.8.2. Nel caso in esame poi l ordinanza contiene una congrua motivazione in ordine allacircostanza che non solo non sussistono concreti elementi atti a superare la doppiapresunzione ma che per un verso il comportamento successivo al fatto per quantopenalmente irrilevante corrobora la presunzione di pericolosità rendendola oltremodoin cui la * ha riassegnato l indagato ad un compito che implica contatto o comunquevicinanza con i giovani e che l eventuale applicazione degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico non appare misura proporzionata e idonea in quanto l indagato resterebbecomunque confinato in ambiente ecclesiale dove potrebbe reiterare le condotte.* di motivazione certamente non illogica che fa buon governo dei principi sopraesposti e con cui il ricorrente non si confronta con conseguente inammissibilità delledoglianze.9. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.10. * del presente provvedimento deve essere trasmessa al Direttore dell Istitutopenitenziario competente a norma dell art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6739/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 79/2026* * CC 16/01/2026* * * 34776/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * nato a * * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero * * * cui il * si èriportato in udienza che ha concluso per il rigetto del ricorso.udito per l imputato l * * * che ha insistito per l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 06/08/2025 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval istanza di riesame proposta da * * avverso il decreto emesso dal * del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale veniva disposta a carico dell indagato la misuradella custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli articoli 81 609 bis 609 ter 609septies quarto comma nn. 1 e 2 61 n. 9 cod. pen. commessi dal 2015 al 2020 in dannodi persona minorenne affidata alla sua custodia.2. Avverso tale ordinanza l imputato propone tramite il difensore di fiducia ricorso percassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all articolo335 cod. proc. pen. in riferimento alla dedotta inutilizzabilità dell intercettazione telefonica del24 settembre 2020 per effetto della tardiva iscrizione del * sul registro degli indagati.Il ricorrente solleva in dettaglio una questione sulla «retrodatazione» della notizia direato essa era infatti già ricavabile dalla conversazione intercorsa tra don * e ** intercettata anni addietro nell ambito di altro procedimento per cui la iscrizione delnome del ricorrente nel registro degli indagati è tardivamente avvenuta quattro anni dopo laacquisizione della notitia criminis a termini di indagine già scaduto con conseguenteinutilizzabilità della prova.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all articolo 609 biscod. pen..All indagato vengono contestate entrambe le ipotesi di cui all articolo 609 bis le qualisono tuttavia tra loro incompatibili.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all articolo 609 ter n.5 cod. pen.. Tale ipotesi è stata modificata con la riforma normativa del 2019 mentre i fattisono stati contestati come commessi nel 2017 deve quindi trovare applicazione laformulazione antecedente la riforma i cui requisiti non sono presenti nel caso di specie.2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in riferimento alla procedibilitàd ufficio del reato e vizio di motivazione in relazione all articolo 609 septies quarto comman. 4 cod. pen..2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla assenza di qualsivoglia ipotesi di affidamento del minore per ragioni diistruzione vigilanza cura e custodia.2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in riferimento all articolo 192 cod.proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di * *2.7. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.2.8. Con l ottavo motivo lamenta l inadeguata valutazione delle misure alternative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. * prima della modifica normativa operata dalla c.d. “Legge * lagiurisprudenza pacificamente riteneva che i termini di durata delle indagini preliminaridecorressero dall iscrizione nell apposito registro della notizia di reato e del nome dellapersona alla quale il reato è attribuito «a condizione che quest ultima sia compiutamenteidentificata non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e delcognome» * 2 n. 36590 del 26/09/2007 * * 237806 – 01 * 1 n. 4795 del27/09/1996 * * 206218 01 .* l entrata in vigore dell articolo 335 comma 1 bis cod. proc. pen. questa Corte haavuto modo di affermare che in tema di indagini preliminari l obbligo del pubblico ministerodi iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso èstati acquisiti indizi i quali pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimanol emissione di provvedimenti restrittivi devono possedere una significativa capacità diindividuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona sicché non può riconoscersirilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato» * 1 n. 36918 del 11/07/2024 L. *287130 01 .* deriva dalla nuova formulazione dell articolo 335 del codice di rito secondo il quale comma 1 la notizia di reato è qualificabile come tale quando contiene «la rappresentazionedi un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecieincriminatrice».In tal caso «nell iscrizione sono indicate ove risultino le circostanze di tempo e diluogo del fatto» mentre per l iscrizione a carico di «noti» occorre procedere «all iscrizionedel nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino contestualmenteall iscrizione della notizia di reato o successivamente indizi a suo carico» comma 1 bis .Pertanto ove sussista una notizia di reato – come sopra descritta – ma non sussistanoelementi sufficienti per attribuire detto reato a un autore si procederà alla iscrizione a caricodi ignoti come inizialmente avvenuto nel caso in esame .Se ne deduce che l iscrizione nel registro di cui all art. 335 cod. proc. pen. proietta i suoieffetti ai fini del termine di durata delle indagini preliminari e quindi della tempestività degliin cui siano conosciute e iscritte le generalità della persona alla quale il reato sia statoCome è stato acutamente osservato in dottrina la legge * ha operato unraddoppio della acquisizione della notizia di reato e degli indizi corrispondenti.* la notitia criminis sia «soggettivamente nuda» ossia contenente la meraindicazione della esistenza di un reato ma non gli elementi sufficienti per identificarnel autore i due momenti necessariamente divergeranno al contrario ove essa sia«soggettivamente vestita» ossia consenta l identificazione completa dell indagato i duemomenti coincideranno.Occorre quindi concludere nel senso che in tema di obbligo di iscrizione sul registrodegli indagati ai sensi dell articolo 335 comma 1 bis cod. proc. pen. accanto al requisitooggettivo della astratta configurabilità di una condotta qualificabile come reato senza che atal fine risultino sufficienti meri sospetti occorre altresì sotto il profilo soggettivo cheemergano elementi sufficienti per identificare compiutamente la persona destinata adiventare indagata. I due momenti coincideranno solo in caso di “notitia criminis”«soggettivamente vestita» tale dovendosi considerare quella che consenta oltre allaindividuazione della plausibile esistenza di un reato l identificazione completa dell indagato.2.2. Tale ipotesi l ordinanza impugnata ha in concreto escluso laddove pag. 5 haevidenziato che dall intercettazione disposta in altro procedimento emergevano indizi dellacommissione di «abusi sessuali» commessi in danno di un giovane da parte di un presbiterosenza che tuttavia emergessero elementi tali da consentirne la completa identificazione.Né del resto può valorizzarsi in termini di «colpevole ritardo» la scelta della Procuraprocedente di posticipare gli accertamenti volti ad identificare l indagato per ragioni di tuteladel segreto investigativo trattandosi di scelta discrezionale dell organo requirente dominusdelle indagini che non si è riverberata in un concreto pregiudizio per il diritto di difesa masolo uno slittamento in avanti e cioè fino al settembre 2024 dell inizio delle investigazioni acarico dell allora ignoto presunto abusatore.3. Il secondo motivo in cui il ricorrente si duole della contestazione di entrambe lecondotte incriminate dall articolo 609 bis cod. pen. ossia la violenza per costrizione e perinduzione è manifestamente infondato per due distinti ordini di ragioni.3.1. In primo luogo va evidenziato che sebbene nella indicazione delle norme di leggeviolate siano indicate entrambe le ipotesi di violenza sessuale per costrizione e induzionetuttavia nella descrizione delle condotte il fatto è chiaramente ricondotto alla prima ipotesiposto che l editto accusatorio espressamente indica la condotta del * di «costringere»contro la sua volontà il minorenne che frequentava le attività organizzate dalla comunitàecclesiastica a subire atti sessuali «abusando della sua autorità di sacerdote».In proposito va rammentato che secondo l orientamento della Corte il giudice può dareal fatto una diversa qualificazione giuridica senza incorrere nella violazione dell obbligo dicorrelazione tra sentenza ed accusa contestata a condizione che il «fatto storicoaddebitato» rimanga identico in riferimento al triplice elemento della condotta dell evento edell elemento psicologico dell autore * 1 n. 3456 del 12/03/1996 * * 20432901 * 6 n. 2749 del 07/12/1994 dep. 1995 * * 201350 01 .«Fatto» che si deve intendere nel senso di un «fatto inteso come episodio della vitaumana» indipendentemente quindi dal nomen iuris utilizzato nel capo di imputazione.3.2. In secondo luogo occorre ribadire che è comunque legittima la contestazionealternativa di due fattispecie incriminatrici sotto cui si sussume la condotta del soggetto cui ilfatto storico viene attribuito quando i fatti nella loro materialità sono specificamente descritti.Tale modalità di contestazione non determina violazione del diritto di difesa néindeterminatezza dell imputazione poiché l indicazione delle condotte ascritte all imputato èinequivocabile ed è facoltà del giudicante escludere l una o l altra qualificazione giuridica * 6 n. 11487 del 13/09/2018 dep. 2019 * * 275427 – 01 in motivazione* 5 n. 51252 del 11/11/2014 * ed altro * 262121 01 * 3 n. 27129 del28/05/2008 PM in proc. * * 240251 01 * 1 n. 2112 del 22/11/2007 ** 238636 .* sembra doveroso aggiungere vale a maggiore ragione durante la fase delleindagini preliminari caratterizzate da maggiore fluidità tale da non consentire agevolmentela sussunzione del caso concreto entro moduli incriminatori contigui quale è il caso dellaviolenza sessuale per costrizione commessa con abuso di autorità determinando nellapersona offesa uno stato di sottomissione psicologica l ordinanza parla di «lavaggio delcervello» e della violenza sessuale per induzione commessa abusando delle condizioni diinferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.4. La terza doglianza è inammissibile per carenza di interesse.Ed infatti se appare corretta la deduzione difensiva secondo cui all epoca dellacommissione del fatto avverso persona minore di anni 18 la formulazione normativadell articolo 609 ter n. 5 cod. pen. prevedeva che l aggravante sussistesse ove il fattofosse commesso «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale ilcolpevole sia l ascendente il genitore anche adottivo il tutore» requisiti soggettivi checertamente il * non possedeva tale deduzione non sortisce alcuni effetti pratici favorevolinei confronti dell indagato posto che la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato nellasua forma base consente di applicare addirittura la disciplina della doppia presunzione di cuiall articolo 275 comma 3 cod. proc. pen..Va infatti rammentato che l interesse a proporre impugnazione deve essereapprezzabile non solo nei termini dell attualità ma anche in quelli della concretezza sicchénon può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenutonella sentenza impugnata * U n. 40049 del 29/05/2008 * * 240815 01 .La concretezza dell interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l impugnazione siavolta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formalepurché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell imputato che si intendonotutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto maanche praticamente favorevole * * 11 maggio 1993 n. 6203 * m. 193743 ** 24 marzo 1995 n. 9616 * m. 202018 .In particolare l interesse richiesto dall art. 568 quarto comma cod. proc. pen. qualecondizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effettiprimari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo acostituire attraverso l eliminazione di un provvedimento pregiudizievole una situazionepratica più vantaggiosa per l impugnante rispetto a quella esistente * * 13 dicembre1995 n. 42/1996 * m. 203093 .Nel caso in esame l accoglimento della doglianza non sarebbe in grado di sortire effettifavorevoli per l indagato e il motivo è pertanto inammissibile.5. La quarta doglianza è manifestamente infondata in quanto come correttamenteevidenziato nell ordinanza gravata nel caso in esame il delitto di cui all articolo 609 bis cod.pen. è connesso con il medesimo reato commesso in continuazione con altre ipotesi diviolenza sessuale commesse su minore e quindi procedibili d ufficio circostanza che rende ilreato a sua volta procedibile d ufficio ai sensi dell articolo 609 septies quarto comma n. 4cod. pen..In altre parole la connessione tra reati art. 12 cod. proc. pen. in assenza di diversedisposizioni di legge opera sia in caso di concorso o continuazione «interna» o«omogenea» che in caso di concorso o continuazione «esterna» o «disomogenea» conconseguente procedibilità d ufficio di tutti i reati connessi.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.L articolo 609 septies quarto comma n. 2 include nel catalogo dei soggetti cherispondono dell aggravante coloro cui «il minore è affidato per ragioni di cura di educazionedi istruzione di vigilanza o di custodia».[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che con tale locuzione il legislatore intende qualunque rapportofiduciario di affidamento del minore anche temporaneo od occasionale ex multis * 3 n.39973 del 08/10/2024 n.m. * 3 n. 43705 del 24/09/2019 F. * 278088 – 01 * 3 n.11559 del 12/10/2016 dep. 2017 V. * 269171 – 01 * 3 n. 27282 del 14/03/2012 *253053 01 * 3 n. 16461 del 26/01/2010 * 246755 – 01 * 3 n. 38057 del30/09/2002 * * 223789 01 che presuppone una posizione di preminenza anchedi fatto e di natura privata che l agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo acompiere o a subire atti sessuali * U n. 27326 del 16/07/2020 C. * 279520 01 .La giurisprudenza formatasi in tema di atti sessuali con minore ha precisato che tale è ilrapporto che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e checomprende sia l ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell adulto sia quella in cui il minore siaaffidato all adulto da un altro adulto per specifiche ragioni * 3 n. 43705 del 24/09/2019* 278088 – 01 * 3 n. 5933 del 12/09/2018 dep. 2019 * 275832 01 .Tale è come correttamente evidenziato dall ordinanza impugnata il caso in esame incui sia la giovane vittima che il di lui padre nutrivano una profonda fiducia v. pag. 17ordinanza per il sacerdote che ritenevano una sorta di «guida spirituale» con cui confidarsie da cui ricevere sostegno circostanza che si lega alla costante frequentazione dellaparrocchia da parte del ragazzo.* Corte * 3 n. 23463 del 24/01/2019 G. * 275972 01 in un casoanalogo ha del resto già avuto modo di rilevare la compatibilità dell ipotesi di violenzasessuale per costrizione commessa con abuso di autorità con l aggravante di cui all articolo61 n. 9 cod. pen. parimenti qui contestata sottolineando che la circostanza aggravantedell avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allaqualità di ministro di un culto «è configurabile anche se il reato non sia stato commesso nellasfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale in quanto èsufficiente da un lato che a facilitarlo siano stati l autorità e il prestigio connessi alla qualitàd sacerdote e dall altro che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da talequalità ex plurimis * 3 n. 1949 del 28/09/2016 dep. 17/01/2017 12 * 26E831 01* 3 n. 37068 del 24/06/2009 * 244963 01 più in generale * 1 r. 24894 del28/05/2009 * 243805 01 » e che ove l imputato sia stato agevolato nella commissioneprolungata degli abusi dal prestigio di cui godeva nella comunità di riferimento in virtù delruolo sacerdotale da lui ricoperto la circostanza aggravante si «accompagna allacommissione del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. e lo aggrava ma non può certamenteritenersi da esso assorbito trattandosi di un quid pluris dotato del carattere della specialitàrispetto alla generale categoria dell abuso di autorità cui si riferisce l art. 609 bis».La doglianza non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte ed è pertantomanifestamente infondata.7. Il sesto motivo è inammissibile.Non è difatti consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 c.p.p.anche se in relazione agli artt. 125 e 546 comma 1 lett. e stesso codice per censurarel omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili nel caso dispecie le dichiarazioni rese da * * in quanto i limiti all ammissibilità delledoglianze connesse alla motivazione fissati specificamente dall art. 606 comma 1 lett. ec.p.p. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c della medesimadisposizione nella parte in cui consente di dolersi dell inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità * U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 c.p.p. ovvero della regola digiudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendo l inosservanzadelle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilità inammissibilità odecadenza come richiesto dall art. 606 lett. c c.p.p. ai fini della deducibilità della violazionedi legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre 2012 F. * 253567 * 3n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n. 42207/17 del 20 ottobre2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del 04/10/2018 M. * 274191 *U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 . Né vale in senso contrario laqualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensidella lett. b dell art. 606 c.p.p. posto che tale disposizione per consolidato insegnamento diquesta Corte riguarda solo l errata applicazione della legge sostanziale pena altrimentil aggiramento del limite posto dalla citata lett. c dello stesso articolo della denunciabilitàdella violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità exmultis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997 * * 208446 * 5 n. 47575 del07/10/2016 * in proc. * e altri * 268404 .Inoltre il motivo di ricorso è assolutamente generico in quanto non si confronta conla valutazione degli elementi di prova evidenziati dal Tribunale del riesame dai quali emergeuna personalità dell imputato tesa ad invadere la sfera sessuale altrui limitandosi a unaposizione meramente contestativa e inammissibilmente fuori fuoco rispetto al themadecidendum posto che in alcuna parte del ricorso si contesta l attendibilità della vittima.8. Il settimo e l ottavo motivo concernenti le esigenze cautelari e i criteri di scelta dellemisure possono essere trattati congiuntamente.* sono inammissibili.8.1. Le doglianze omettono di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nelcatalogo di cui all articolo 275 cod. proc. pen. relativo ai «criteri di scelta delle misure» il cuicomma 3 stabilisce che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno deidelitti inclusi nel suo catalogo tra cui l articolo 609 bis cod. pen. «è applicata la custodiacautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistonoesigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono esseresoddisfatte con altre misure».La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un«giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati determinandoun inversione dell onere dalla prova si presumono la sussistenza l idoneità e laproporzionalità della misura custodiale «a meno che» in concreto non si rinvenganoelementi da indicare in modo chiaro e preciso che facciano ritenere sufficienti misure diminor rigore * 3 n. 14248 del 14/01/2021 * * n.m. * 3^ n. 30629 del22/09/2020 * n.m. * 6 n. 12669 del 2/03/2016 * * 266784 «lapresunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostratal inattualità di situazioni di pericolo cautelare ».* che non possono consistere nella mera incensuratezza dell imputato comeasserito dal ricorrente o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimentodi delitti della stessa specie disancorata da precisi elementi di fatto * 1 n. 2860 del10/05/1995 * * 201746 01 ed infatti la prova contraria della insussistenza delleesigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui ove non operi lapredetta presunzione di pericolosità fa riferimento il legislatore ai sensi dell art. 275 commaprimo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misuraessendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo * 1 n. 5015del 14/10/1998 * * 212381 01 .In riferimento al tempo trascorso tra la data dei commessi reati e l emissione del titolocautelare il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che secondo un primo orientamento di questa Corte * 6n. 31587 del 30/05/2023 * * 285272 01 in tema di misure cautelari pur se per ireati di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari il tempo trascorso dai fatti contestati alla luce dellariforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientatadella stessa presunzione deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell indagato sintomatiche diperdurante pericolosità potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari» cui si riferisce lo stesso art. 275 comma 3 cod. proc. pen..* indirizzo solo apparentemente difforme ritiene * 5 n. 4950 del 07/12/2021dep. 2022 * * 282865 01 che la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all art. 275 comma 3cod. proc. pen. è prevalente in quanto speciale rispetto alle disposizioni generali stabilitedall art. 274 cod. proc. pen. ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall art. 275 comma 3 cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente salvoprova contraria i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.Sul punto va precisato che l articolo 275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisceespressamente che – nei casi ivi contemplati la misura custodiale «è applicata» ossia«deve» essere applicata posto che nel linguaggio normativo l indicativo presente esprime ilcomando in presenza di un unico requisito quello della «gravità indiziaria» cui conseguel obbligo di applicare la misura di massimo rigore a meno che non sussista una causaexcludendi ossia l assenza di esigenze cautelari o mitigandi ossia la possibilità inconcreto di soddisfare le esigenze cautelari con altra misura .* quindi evidente che i requisiti della «concretezza» e «attualità» non assumonorilievo nel giudizio in quanto tali se non nella misura in cui rivelino quella assenza diesigenze cautelari dianzi rinvenuta quale causa excludendi.8.2. Nel caso in esame poi l ordinanza contiene una congrua motivazione in ordine allacircostanza che non solo non sussistono concreti elementi atti a superare la doppiapresunzione ma che per un verso il comportamento successivo al fatto per quantopenalmente irrilevante corrobora la presunzione di pericolosità rendendola oltremodoin cui la * ha riassegnato l indagato ad un compito che implica contatto o comunquevicinanza con i giovani e che l eventuale applicazione degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico non appare misura proporzionata e idonea in quanto l indagato resterebbecomunque confinato in ambiente ecclesiale dove potrebbe reiterare le condotte.* di motivazione certamente non illogica che fa buon governo dei principi sopraesposti e con cui il ricorrente non si confronta con conseguente inammissibilità delledoglianze.9. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.10. * del presente provvedimento deve essere trasmessa al Direttore dell Istitutopenitenziario competente a norma dell art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.* alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.* alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *