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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 41200/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di LICATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Licata ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di giustizia per il delitto di lesioni oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Avverso il provvedimento la difesa ha proposto appello davanti al Tribunale di Agrigento, impugnazione che, è stata trasmessa per competenza a questa Corte.

L'atto di impugnazione deve essere riqualificato come appello e trasmesso per competenza al Tribunale di Agrigento.

Infatti,la difesa correttamente aveva proposto atto di appello avverso la pronunzia del giudice dì pace, che aveva condannato D'imputato oltre che alla pena pecuniaria di 700 euro, anche al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile ed alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.

L'ad 37 dpr 274/2000, infatti, prevede espressamente che l'imputato può proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna,anche generica, al risarcimento del danno mentre il comma secondo stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria ....

La giurisprudenza di questa Corte del tutto prevalente ha interpretato la disposizione in parola nel senso che l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile,è ammissibile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'ad. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 5, Sentenza n. 17784 del 12/01/2017 Ud. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269618 - 01.Massime precedenti Conformi: N. 41816 del 2009 Rv. 245454 - 01, N. 20855 del 2011 Rv. 250395 - 01, N. 6952 del 2012 Rv. 252944 - 01, N. 7455 del 2014 Rv. 259625 - 01, N. 31678 del 2015 Rv. 264561 - 01, N. 51123 del 2015 Rv. 266094 - 01, N. 5071 del 2016 Rv. 266059 - 01, N. 31619 del 2016 Rv. 167952 - 01.Nel caso in esame, del resto, nella epigrafe dell'atto di appello è fatta espressa menzione della condanna inflitta all'imputato dal giudice di pace, oltre che alla pena pecuniaria, anche al risarcimento del danno, dichiarandosi nel contempo la volontà di interporre impugnazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere riqualificato come appello, e gli atti trasmessi al Tribunale di Agrigento per il relativo giudizio.

PQM Riqualificato il ricorso come appello, dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Agrigento per il relativo giudizio.

Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di LICATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Licata ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di giustizia per il delitto di lesioni oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Avverso il provvedimento la difesa ha proposto appello davanti al Tribunale di Agrigento, impugnazione che, è stata trasmessa per competenza a questa Corte. L'atto di impugnazione deve essere riqualificato come appello e trasmesso per competenza al Tribunale di Agrigento. Infatti,la difesa correttamente aveva proposto atto di appello avverso la pronunzia del giudice dì pace, che aveva condannato D'imputato oltre che alla pena pecuniaria di 700 euro, anche al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile ed alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. L'ad 37 dpr 274/2000, infatti, prevede espressamente che l'imputato può proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna,anche generica, al risarcimento del danno mentre il comma secondo stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria .... La giurisprudenza di questa Corte del tutto prevalente ha interpretato la disposizione in parola nel senso che l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile,è ammissibile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'ad. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 5, Sentenza n. 17784 del 12/01/2017 Ud. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269618 - 01.Massime precedenti Conformi: N. 41816 del 2009 Rv. 245454 - 01, N. 20855 del 2011 Rv. 250395 - 01, N. 6952 del 2012 Rv. 252944 - 01, N. 7455 del 2014 Rv. 259625 - 01, N. 31678 del 2015 Rv. 264561 - 01, N. 51123 del 2015 Rv. 266094 - 01, N. 5071 del 2016 Rv. 266059 - 01, N. 31619 del 2016 Rv. 167952 - 01.Nel caso in esame, del resto, nella epigrafe dell'atto di appello è fatta espressa menzione della condanna inflitta all'imputato dal giudice di pace, oltre che alla pena pecuniaria, anche al risarcimento del danno, dichiarandosi nel contempo la volontà di interporre impugnazione. Il ricorso, pertanto, deve essere riqualificato come appello, e gli atti trasmessi al Tribunale di Agrigento per il relativo giudizio. PQM Riqualificato il ricorso come appello, dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Agrigento per il relativo giudizio. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore
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