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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 11273/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20938/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 262/264, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.ta e difesa come da procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1209/35/14 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, depositata in data 8/4/2014, non notificata. udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 1/2/2022; udita per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita per il controricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], motivate nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 1209/35/14, depositata in data 8 aprile 2014, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, decidendo quale giudice di rinvio, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 420/12/05 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione n. 03/00197/000016/001, relativo all'imposta principale di successione nell'eredità paterna;

3. con precedente sentenza n. 93/4/07, depositata il 20 novembre 2007, la stessa Commissione aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che nella mera qualità di chiamata all'eredità la ricorrente non potesse ritenersi soggetto passivo dell'imposta;

4. proposto ricorso per cassazione„ questa Corte, con ordinanza n. 1059/2010, resa in data 21 gennaio 2010, aveva accolto il secondo e terzo motivo - rilevando che il presupposto dell'imposizione tributaria andasse individuato nella chiamata dell'eredità, e non nella sua accettazione, per cui l'imposta andava determinata considerando come eredi i chiamati che non avessero provato di aver rinunciato all'eredità, o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario - e rimesso al giudice di merito la determinazione dell'imposta dovuta, tenuto conto delle contestazioni formulate in merito alla base imponibile accertata dall'Ufficio;

5. riassunto il giudizio ad istanza della contribuente, la CTR aveva fondato l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia sul presupposto che, accertata la qualità di soggetto passivo della Cassina, ai fini dell'esclusione delle passività la stessa non potesse beneficiare dell'inventario redatto da altri eredi non avendo, a sua volta, accettato con beneficio di inventario, né risultando ormai nei termini per poterlo fare;5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 2 novembre 2014, affidato a sei motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando una violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver ammesso nel giudizio di rinvio l'esibizione dei documenti relativi ad altro giudizio intentato dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con esito favorevole;

2. con il secondo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e deVart. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per non aver tenuto conto, nel giudizio di rinvio, del giudicato formatosi in ordine alla rilevanza delle passività indicate nella denuncia e disconosciute dall'Ufficio;

3. con il terzo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 346 del 1990 e l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per aver omesso cli pronunciarsi sulla rilevanza delle passività;

4. con il quarto e quinto motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 346 del 1990 e dell'art.43 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che l'avviso era stato notificato alla ricorrente solo dopo che i fratelli coobbligati avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario, e che dalla dichiarazione di successione presentata dagli stessi erano emerse passività di gran lunga superiori all'attivo;

5. con il sesto motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 481 e 510 c.c. e dell'art. 53 Cost. e l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per aver escluso che la contribuente potesse giovarsi dell'accettazione con beneficio di inventario effettuata da altri coeredi.

6. Il primo motivo non merita accoglimento, in quanto risulta del tutto inconferente rispetto alla decisione impugnata, ove non è fatta alcuna menzione di documenti di cui sia stata richiesta e rifiutata l'esibizione, né tanto meno la ricorrente ha riportato o riferito di atti del giudizio, o verbali di causa da cui risulti che tale richiesta sia mai stata formulata nel giudizio di rinvio e quindi disattesa dalla CTR, implicitamente o espressamente.

7. Anche il secondo motivo risulta infondato in quanto, dalla piana lettura dell'ordinanza di questa Corte risulta chiaro che la rimessione alla CTR è stata motivata proprio dalla necessità di quantificare esattamente l'imponibile, sulla base delle eccezioni formulate dalla contribuente in ordine alla deducibilità delle passività, sicché va certamente escluso che su tale punto possa essersi formato un giudicato interno.

8. Il terzo motivo va parimenti rigettato, non sussistendo alcuna omessa pronuncia, in quanto la CTR si è ampiamente soffermata sulla irrilevanza delle passività, motivazione che del resto è stata censurata dalla stessa ricorrente con i successivi motivi.

9. Il quarto e quinto motivo non possono trovare accoglimento avendo la CTR fatto corretta applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, secondo l'interpretazione vincolante già resa da questa Corte nell'ordinanza di rinvio, che ha individuato il presupposto dell'imposizione tributaria nella chiamata all'eredità e non già nell'accettazione, per cui l'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario; né la norma pone una graduatoria tra i chiamati, per cui correttamente l'Agenzia ha individuato la ricorrente quale soggetto di imposta in quanto rientrante nel novero dei chiamati all'eredità, sulla base delle denunce di successione presentate dagli altri coeredi.

10. Infondato infine anche il sesto motivo.Costituisce circostanza non contestata che due coeredi della ricorrente abbiano accettato l'eredità con beneficio di inventario; la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 510 c.c. al fine di potersi avvalere di quell'accettazione per la deducibilità delle passività riportate nell'inventario. 10.1 Premesso che l'art. 510 c.c. stabilisce che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione, come precisato da Cass.

SU n. 10531 del 2013, l'efficacia estensiva della norma non si traduce nell'attribuire ai chiamati la qualità di eredi beneficiati, sebbene non sia possibile negare che vi siano degli effetti espansivi di protezione per la sfera giuridica degli altri chiamati.

Secondo la Corte: "Poiché la norma non subordina all'iniziativa di questi il vantaggio dell'accettazione beneficiata di altro chiamato (vi si legge che l'accettazione "giova" e non che "può giovare" o altra espressione meno pregnante), è da credere che il legislatore abbia voluto che per il chiamato si dispieghino comunque effetti favorevoli.

Questo effetto si traduce nell'operare della separazione patrimoniale, che è generata dall'accettazione beneficiata, in favore di qualunque chiamato, fino a quando, secondo le forme di legge (si veda anche il disposto dell'art. 481 c.c.), non sia manifestata la di lui accettazione pura e semplice o la decadenza dal beneficio e salva la facoltà di accettare, avvalendosi espressamente del beneficio stesso, o di rinunciare all'eredità." 10.2 Nella specie, con accertamento in fatto non censurato e non oggetto di motivi di ricorso, la CTR ha affermato che la contribuente non aveva accettato con beneficio di inventario e non era più nei termini per farlo; del resto la stessa non ha mai contestato quanto affermato dall'Ufficio, circa la sua qua ità di erede pura e semplice per essere entrata nel possesso di alcuni beni ereditari, specificamente indicati, in mancanza di rinuncia o di accettazione espressa con beneficio di inventario.10.3 In ogni caso, l'applicazione dell'art. 510 c.c. non avrebbe mai potuto giovare alla ricorrente ai fini tributari in quanto l'Ufficio si era limitato a richiedere l'imposta nei limiti del valore dei beni dalla stessa posseduti, laddove in materia d'imposta di successione, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti.

Costituisce infatti principio consolidato che "Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e SS. del d.lgs. n. 346 del 1990, ma assume rilevanza solo nel momento della riscossione dell'imposta la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del detto decreto, è contenuta nel limite del valore della quota ereditaria al fine di ridurre il sacrificio economico dell'erede entro l'ambito dell'effettivo arricchimento dello stesso" (Cass. n. 32828 del 2018 e n. 3349 del 2011).

Ritenuto che la CTR abbia fatto corretta applicazione di tali principi, anche tale motivo non merita accoglimento.

11. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. 11.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 11.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 7.800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, in data 1 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20938/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 262/264, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.ta e difesa come da procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1209/35/14 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, depositata in data 8/4/2014, non notificata. udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 1/2/2022; udita per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita per il controricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], motivate nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1209/35/14, depositata in data 8 aprile 2014, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, decidendo quale giudice di rinvio, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 420/12/05 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione n. 03/00197/000016/001, relativo all'imposta principale di successione nell'eredità paterna; 3. con precedente sentenza n. 93/4/07, depositata il 20 novembre 2007, la stessa Commissione aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che nella mera qualità di chiamata all'eredità la ricorrente non potesse ritenersi soggetto passivo dell'imposta; 4. proposto ricorso per cassazione„ questa Corte, con ordinanza n. 1059/2010, resa in data 21 gennaio 2010, aveva accolto il secondo e terzo motivo - rilevando che il presupposto dell'imposizione tributaria andasse individuato nella chiamata dell'eredità, e non nella sua accettazione, per cui l'imposta andava determinata considerando come eredi i chiamati che non avessero provato di aver rinunciato all'eredità, o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario - e rimesso al giudice di merito la determinazione dell'imposta dovuta, tenuto conto delle contestazioni formulate in merito alla base imponibile accertata dall'Ufficio; 5. riassunto il giudizio ad istanza della contribuente, la CTR aveva fondato l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia sul presupposto che, accertata la qualità di soggetto passivo della Cassina, ai fini dell'esclusione delle passività la stessa non potesse beneficiare dell'inventario redatto da altri eredi non avendo, a sua volta, accettato con beneficio di inventario, né risultando ormai nei termini per poterlo fare;5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 2 novembre 2014, affidato a sei motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando una violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver ammesso nel giudizio di rinvio l'esibizione dei documenti relativi ad altro giudizio intentato dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con esito favorevole; 2. con il secondo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e deVart. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per non aver tenuto conto, nel giudizio di rinvio, del giudicato formatosi in ordine alla rilevanza delle passività indicate nella denuncia e disconosciute dall'Ufficio; 3. con il terzo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 346 del 1990 e l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per aver omesso cli pronunciarsi sulla rilevanza delle passività; 4. con il quarto e quinto motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 346 del 1990 e dell'art.43 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che l'avviso era stato notificato alla ricorrente solo dopo che i fratelli coobbligati avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario, e che dalla dichiarazione di successione presentata dagli stessi erano emerse passività di gran lunga superiori all'attivo; 5. con il sesto motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 481 e 510 c.c. e dell'art. 53 Cost. e l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per aver escluso che la contribuente potesse giovarsi dell'accettazione con beneficio di inventario effettuata da altri coeredi. 6. Il primo motivo non merita accoglimento, in quanto risulta del tutto inconferente rispetto alla decisione impugnata, ove non è fatta alcuna menzione di documenti di cui sia stata richiesta e rifiutata l'esibizione, né tanto meno la ricorrente ha riportato o riferito di atti del giudizio, o verbali di causa da cui risulti che tale richiesta sia mai stata formulata nel giudizio di rinvio e quindi disattesa dalla CTR, implicitamente o espressamente. 7. Anche il secondo motivo risulta infondato in quanto, dalla piana lettura dell'ordinanza di questa Corte risulta chiaro che la rimessione alla CTR è stata motivata proprio dalla necessità di quantificare esattamente l'imponibile, sulla base delle eccezioni formulate dalla contribuente in ordine alla deducibilità delle passività, sicché va certamente escluso che su tale punto possa essersi formato un giudicato interno. 8. Il terzo motivo va parimenti rigettato, non sussistendo alcuna omessa pronuncia, in quanto la CTR si è ampiamente soffermata sulla irrilevanza delle passività, motivazione che del resto è stata censurata dalla stessa ricorrente con i successivi motivi. 9. Il quarto e quinto motivo non possono trovare accoglimento avendo la CTR fatto corretta applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, secondo l'interpretazione vincolante già resa da questa Corte nell'ordinanza di rinvio, che ha individuato il presupposto dell'imposizione tributaria nella chiamata all'eredità e non già nell'accettazione, per cui l'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario; né la norma pone una graduatoria tra i chiamati, per cui correttamente l'Agenzia ha individuato la ricorrente quale soggetto di imposta in quanto rientrante nel novero dei chiamati all'eredità, sulla base delle denunce di successione presentate dagli altri coeredi. 10. Infondato infine anche il sesto motivo.Costituisce circostanza non contestata che due coeredi della ricorrente abbiano accettato l'eredità con beneficio di inventario; la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 510 c.c. al fine di potersi avvalere di quell'accettazione per la deducibilità delle passività riportate nell'inventario. 10.1 Premesso che l'art. 510 c.c. stabilisce che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione, come precisato da Cass. SU n. 10531 del 2013, l'efficacia estensiva della norma non si traduce nell'attribuire ai chiamati la qualità di eredi beneficiati, sebbene non sia possibile negare che vi siano degli effetti espansivi di protezione per la sfera giuridica degli altri chiamati. Secondo la Corte: "Poiché la norma non subordina all'iniziativa di questi il vantaggio dell'accettazione beneficiata di altro chiamato (vi si legge che l'accettazione "giova" e non che "può giovare" o altra espressione meno pregnante), è da credere che il legislatore abbia voluto che per il chiamato si dispieghino comunque effetti favorevoli. Questo effetto si traduce nell'operare della separazione patrimoniale, che è generata dall'accettazione beneficiata, in favore di qualunque chiamato, fino a quando, secondo le forme di legge (si veda anche il disposto dell'art. 481 c.c.), non sia manifestata la di lui accettazione pura e semplice o la decadenza dal beneficio e salva la facoltà di accettare, avvalendosi espressamente del beneficio stesso, o di rinunciare all'eredità." 10.2 Nella specie, con accertamento in fatto non censurato e non oggetto di motivi di ricorso, la CTR ha affermato che la contribuente non aveva accettato con beneficio di inventario e non era più nei termini per farlo; del resto la stessa non ha mai contestato quanto affermato dall'Ufficio, circa la sua qua ità di erede pura e semplice per essere entrata nel possesso di alcuni beni ereditari, specificamente indicati, in mancanza di rinuncia o di accettazione espressa con beneficio di inventario.10.3 In ogni caso, l'applicazione dell'art. 510 c.c. non avrebbe mai potuto giovare alla ricorrente ai fini tributari in quanto l'Ufficio si era limitato a richiedere l'imposta nei limiti del valore dei beni dalla stessa posseduti, laddove in materia d'imposta di successione, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Costituisce infatti principio consolidato che "Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e SS. del d.lgs. n. 346 del 1990, ma assume rilevanza solo nel momento della riscossione dell'imposta la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del detto decreto, è contenuta nel limite del valore della quota ereditaria al fine di ridurre il sacrificio economico dell'erede entro l'ambito dell'effettivo arricchimento dello stesso" (Cass. n. 32828 del 2018 e n. 3349 del 2011). Ritenuto che la CTR abbia fatto corretta applicazione di tali principi, anche tale motivo non merita accoglimento. 11. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. 11.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 11.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso;pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 7.800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, in data 1 fe
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