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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 48244/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori presenti: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'integrale accoglimento; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, In difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2021 la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza pronunciata il 29 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Taranto.

La sentenza confermata dalla Corte di appello, per quanto rileva in questa sede, ha statuito quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso sino al giugno 2019 (capo 7), per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e ad altre persone, quantitativi imprecisati di hashish.

Ritenuta la recidiva reiterata specifica, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., Giammaria è stato condannato alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed C 6.400,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, commesso sino al giugno 2019 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 4) per aver detenuto e ceduto a terzi quantitativi imprecisati di hashish e cocaina.

Concesse le attenuanti generiche e operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni due, mesi otto, giorni venti di reclusione ed C 12.400,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 309/90), commesso in epoca anteriore e prossima al 14 marzo 2019 (capo 3), per aver detenuto a fini di spaccio, in concorso con persona ignota, sette chilogrammi di marijuana; del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, commesso sino al giugno 2019 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 4) per aver detenuto e ceduto a terzi quantitativi imprecisati di hashish e cocaina.

Ritenuta la continuazione tra questi reati e operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., Scarati è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C 26.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

I motivi di ricorso sono identici per tutti i ricorrenti.

2.1. Con un primo motivo, ciascun ricorrente deduce vizio di motivazione, sia in ordine alla destinazione a fini di spaccio della sostanza detenuta sia riguardo al negato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

2.2. Con un secondo motivo, ciascun ricorrente deduce violazione di legge per non essere state applicate le attenuanti generiche non ostante il comportamento collaborativo tenuto dopo la commissione del reato, per non essere stata ritenuta l'equivalenza o prevalenza di tali attenuanti rispetto alla recidiva (contestata però al solo Giammaria).

Ciascun ricorrente lamenta, inoltre, l'eccessività della pena inflitta.

3. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

4. Col primo motivo di ciascun ricorso i ricorrenti contestano esservi prova che la sostanza detenuta fosse destinata a fini di spaccio e si dolgono del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

Si tratta, in tutti e tre i casi, di motivi inammissibili.

Come risulta dalla sentenza impugnata, infatti, (pag. 9 della motivazione) i difensori degli odierni ricorrenti, muniti di procura speciale, hanno rinunciato ai motivi di appello afferenti al merito, insistendo, ognuno, per l'accoglimento di quelli relativi alla determinazione della pena.

Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, la rinuncia "parziale" all'impugnazione, riguardante cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale (cfr. Sez.

U. n. 12603 del 4/11/2015, dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266245).

Tale rinuncia "parziale" «determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi» (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006).

5. Col secondo motivo, ciascuno dei ricorrenti si duole della determinazione della pena (che valuta non proporzionata al fatto), della mancata concessione delle attenuanti generiche, del giudizio di bilanciamento operato.

5.1. Solo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.

I giudici di merito hanno ritenuto che, trattandosi di recidiva reiterata e specifica, sintomatica di maggior propensione a delinquere, tenuto conto «dei quantitativi di droga movimentata e della pronta disponibilità a fornirla, in ogni occasione manifestata» (pag. 11 della motivazione) non vi fossero le condizioni - anche a fronte del buon comportamento processuale - per disapplicare la recidiva e applicare le attenuanti generiche.

Sulla base delle medesime argomentazioni, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena fosse stata correttamente determinata in misura superiore al minimo edittale partendo da una pena base di anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa, aumentandola ad anni tre, mesi tre di reclusione ed C 9098,74 (vale a dire in misura inferiore ai due terzi in forza del limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen.), aumentandola, per la continuazione, ad anni tre e mesi quattro, e poi riducendola per il rito.

Tanto premesso si deve ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata.

A ciò deve aggiungersi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

5.2. Per quanto riguarda la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si deve sottolineare che alla stessa sono state riconosciute le attenuanti generiche e, non essendo state contestate circostanze aggravanti, nessun giudizio di bilanciamento doveva essere compiuto.

Quanto alla pena base, indicata per il più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 in anni sei di reclusione ed C 27.000 di multa, basta osservare: che la pena detentiva è pari al minimo e la pena pecuniaria è prossima ad esso, che le attenuanti generiche sono state applicate nella loro massima estensione e che - come sottolineato nella sentenza impugnata - l'aumento per continuazione è stato operato in misura esigua (mesi uno di reclusione ed C 600 di multa).

5.3. Considerazioni non dissimili devono essere formulate quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha ritenuto che le attenuanti generiche non fossero concedibili, non ostante il buon comportamento processuale, per la gravità delle condotte accertate, «connotate da ripetitività, continuità e costanza» (pag. 11 della motivazione).

La motivazione resiste alle censure del ricorrente perché attribuisce rilevanza alle modalità del fatto e non è manifestamente illogico far prevalere tale dato obiettivo su un, non meglio specificato, buon comportamento processuale.

Quanto alla pena base, la stessa è stata determinata nel minimo edittale e gli aumenti operati per la continuazione sono contenuti.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori presenti: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'integrale accoglimento; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, In difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2021 la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza pronunciata il 29 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Taranto. La sentenza confermata dalla Corte di appello, per quanto rileva in questa sede, ha statuito quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso sino al giugno 2019 (capo 7), per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e ad altre persone, quantitativi imprecisati di hashish. Ritenuta la recidiva reiterata specifica, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., Giammaria è stato condannato alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed C 6.400,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, commesso sino al giugno 2019 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 4) per aver detenuto e ceduto a terzi quantitativi imprecisati di hashish e cocaina. Concesse le attenuanti generiche e operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni due, mesi otto, giorni venti di reclusione ed C 12.400,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 309/90), commesso in epoca anteriore e prossima al 14 marzo 2019 (capo 3), per aver detenuto a fini di spaccio, in concorso con persona ignota, sette chilogrammi di marijuana; del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, commesso sino al giugno 2019 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 4) per aver detenuto e ceduto a terzi quantitativi imprecisati di hashish e cocaina. Ritenuta la continuazione tra questi reati e operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., Scarati è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C 26.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. I motivi di ricorso sono identici per tutti i ricorrenti. 2.1. Con un primo motivo, ciascun ricorrente deduce vizio di motivazione, sia in ordine alla destinazione a fini di spaccio della sostanza detenuta sia riguardo al negato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2.2. Con un secondo motivo, ciascun ricorrente deduce violazione di legge per non essere state applicate le attenuanti generiche non ostante il comportamento collaborativo tenuto dopo la commissione del reato, per non essere stata ritenuta l'equivalenza o prevalenza di tali attenuanti rispetto alla recidiva (contestata però al solo Giammaria). Ciascun ricorrente lamenta, inoltre, l'eccessività della pena inflitta. 3. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 4. Col primo motivo di ciascun ricorso i ricorrenti contestano esservi prova che la sostanza detenuta fosse destinata a fini di spaccio e si dolgono del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. Si tratta, in tutti e tre i casi, di motivi inammissibili. Come risulta dalla sentenza impugnata, infatti, (pag. 9 della motivazione) i difensori degli odierni ricorrenti, muniti di procura speciale, hanno rinunciato ai motivi di appello afferenti al merito, insistendo, ognuno, per l'accoglimento di quelli relativi alla determinazione della pena. Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, la rinuncia "parziale" all'impugnazione, riguardante cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale (cfr. Sez. U. n. 12603 del 4/11/2015, dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266245). Tale rinuncia "parziale" «determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi» (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 5. Col secondo motivo, ciascuno dei ricorrenti si duole della determinazione della pena (che valuta non proporzionata al fatto), della mancata concessione delle attenuanti generiche, del giudizio di bilanciamento operato. 5.1. Solo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. I giudici di merito hanno ritenuto che, trattandosi di recidiva reiterata e specifica, sintomatica di maggior propensione a delinquere, tenuto conto «dei quantitativi di droga movimentata e della pronta disponibilità a fornirla, in ogni occasione manifestata» (pag. 11 della motivazione) non vi fossero le condizioni - anche a fronte del buon comportamento processuale - per disapplicare la recidiva e applicare le attenuanti generiche. Sulla base delle medesime argomentazioni, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena fosse stata correttamente determinata in misura superiore al minimo edittale partendo da una pena base di anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa, aumentandola ad anni tre, mesi tre di reclusione ed C 9098,74 (vale a dire in misura inferiore ai due terzi in forza del limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen.), aumentandola, per la continuazione, ad anni tre e mesi quattro, e poi riducendola per il rito. Tanto premesso si deve ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata. A ciò deve aggiungersi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 5.2. Per quanto riguarda la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si deve sottolineare che alla stessa sono state riconosciute le attenuanti generiche e, non essendo state contestate circostanze aggravanti, nessun giudizio di bilanciamento doveva essere compiuto. Quanto alla pena base, indicata per il più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 in anni sei di reclusione ed C 27.000 di multa, basta osservare: che la pena detentiva è pari al minimo e la pena pecuniaria è prossima ad esso, che le attenuanti generiche sono state applicate nella loro massima estensione e che - come sottolineato nella sentenza impugnata - l'aumento per continuazione è stato operato in misura esigua (mesi uno di reclusione ed C 600 di multa). 5.3. Considerazioni non dissimili devono essere formulate quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto che le attenuanti generiche non fossero concedibili, non ostante il buon comportamento processuale, per la gravità delle condotte accertate, «connotate da ripetitività, continuità e costanza» (pag. 11 della motivazione). La motivazione resiste alle censure del ricorrente perché attribuisce rilevanza alle modalità del fatto e non è manifestamente illogico far prevalere tale dato obiettivo su un, non meglio specificato, buon comportamento processuale. Quanto alla pena base, la stessa è stata determinata nel minimo edittale e gli aumenti operati per la continuazione sono contenuti. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
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