CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 510/2020 pubblicata il1° giugno 20200.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1530/2015, ha rigettato l’opposizionedi [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo n. 311/2009 emesso a favoredell’[OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento della somma di €Numero registro generale 20439/2020Numero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 19205/2026Data pubblicazione 11/06/202612.862,16 a titolo di onorari e compensi professionali per la progettazione,direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi all’edificazione diun’abitazione al primo piano con annesso garage a piano terra nel Comune diAlliste.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 510/2020, ha accolto, revocando ildecreto ingiuntivo e limitando a € 1.500,00 oltre interessi legali l’importo dovuto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle regole diinterpretazione contrattuale e, segnatamente, degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto la corte territoriale nonavrebbe correttamente interpretato l’accordo intercorso tra le parti, alla lucedella loro comune intenzione e del senso letterale delle parole.Detto accordo, in realtà, sarebbe servito solo a integrare una lettera diincarico del 16 gennaio 2004, al fine di conferire compiti nuovi, ossia la direzionedei lavori e il coordinamento della sicurezza della fase esecutiva, e ad annotaregli acconti versati. D’altronde, non avrebbe avuto alcun senso registrare ilpagamento dei citati acconti, che male si sarebbero correlati alla progettazione,prestazione ormai conclusa.Ad avviso del ricorrente, l’intesa oggetto del contendere sarebbe servita soloa identificare l’immobile sito in Alliste rispetto a quello che si trovava in Gallipoli.Inoltre, evidenzia che il termine prestazione non sarebbe stato usato inordine al “progetto” e che, seguendo la tesi della corte territoriale, anche laNumero registro generale 20439/2020Numero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 19205/2026direzione lavori e il coordinamento della sicurezza avrebbero dovuto avere unData pubblicazione 11/06/2026proprio numero identificativo.Avrebbe dovuto essere seguito il criterio dell’interpretazione in buona fede,considerando che nella richiesta di pagamento inviata al controricorrente eranostati domandati € 8.007,48 per il progetto esecutivo e che tale importo non erastato contestato.A sostegno di questa ricostruzione il ricorrente indica la deposizione del testeGiovanni Sandalo e il fatto che la somma di € 2.500,00 non avrebbe garantitoun equo contemperamento degli interessi delle parti.La censura è inammissibile.Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sindacatosull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioniermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sededi giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudicedel merito (Cass., Sez. L, n. 18214 del 3 luglio 2024).Nella specie, la corte territoriale ha optato per una delle possibiliinterpretazioni del testo in esame, opposta a quella prospettata dal ricorrente,motivando compiutamente la sua decisione.In particolare, ha dato peso al criterio dell’interpretazione letterale, il primodi quelli indicati dalla legge, mettendo in evidenza che l’accordo del marzo 2005si intitolava “Prestazioni professionali” e differenziava le prestazioni riferiteall’immobile in Alliste da quelle concernenti il cespite in Gallipoli.Il punto 1), soprattutto, si riferiva a tutte le attività professionali svolte inAlliste e menzionava, infatti, il progetto per la costruzione e la prestazione didirezione lavori e coordinamento della sicurezza della fase esecutiva, trattandoliinsieme e indicando, come “Totale prestazioni”, la cifra di € 2.500,00.Si tratta di una lettura ragionevole del testo, anche perché non sicomprenderebbe, altrimenti, perché la direzione lavori e coordinamento sia stataaccostata al progetto, se non per stabilirne il prezzo che, non a caso, si riferivanon alla singola attività, ma alle “prestazioni” e, soprattutto, al loro “Totale”.Numero registro generale 20439/2020Numero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 19205/2026Le vicende concernenti la sequenza temporale del conferimento dei compitiData pubblicazione 11/06/2026non è dirimente, atteso che, in precedenza, il prezzo da pagare non era statoconcordato e che, quindi, è normale che, nel primo atto che siffatto prezzo hastabilito, fossero valutate tutte le prestazioni non ancora pagate.L’indicazione degli acconti nello scritto si spiega, anzi, con la circostanza chenessuna attività era stata ancora completamente onorata.D’altronde, quanto al riferimento alla buona fede e all’equocontemperamento degli interessi, la giurisprudenza afferma chenell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il sensoletterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se essorisulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplatidall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelliinterpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c. (Cass., Sez.3, n. 6444 dell’11 marzo 2025).Nella specie, il senso letterale delle parole è chiaramente quello indicato dallacorte territoriale, il che impedisce di dare agli ulteriori criteri il peso chiesto dalricorrente.2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge n.143 del 1949, testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioniprofessionali degli ingegneri (lett. D. Art. 23 A).Afferma che la Corte d’appello di Lecce avrebbe errato a ritenere nonrilevante la questione se il compenso per l’attività di “misura e contabilità deilavori” fosse o meno compresa nell’intesa negoziale soprarichiamata in quantonon azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.A suo avviso il testo unico citato avrebbe ricompreso la misura e contabilitàdei lavori nella direzione dei lavori con la conseguenza che, chiedendone ilpagamento, avrebbe domandato anche il compenso per le altre voci.La censura è infondata.Infatti, la corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non avrebbe incluso,nella somma complessiva domandata di € 12.861,16, quella per la misura econtabilità dei lavori.Numero registro generale 20439/2020Numero sezionale 935/2026Numero di raccolta generale 19205/2026Peraltro, seguendo l’impostazione del medesimo ricorrente, si evince cheData pubblicazione 11/06/2026l’importo reclamato avrebbe dovuto essere ricompreso in quello per la direzionedei lavori, con la conseguenza che la pattuizione di € 2.500,00 che lo avevariguardato si sarebbe estesa anche alle ulteriori voci oggetto del contendere.3) Con il terzo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fatti decisivi,per l’esattezza le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dacontroparte e le affermazioni di alcuni testimoni.La censura è inammissibile in quanto il testo delle risposte non fornisceelementi decisivi idonei a incidere sull’interpretazione dello scritto in esame.4) Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi€ 3.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco