CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 41387/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che — a differenzia quel che si adduce nell'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — la Corte d'appello ha argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la identificazione del ricorrente (tramite l'immediato riconoscimento da parte di due diversi agenti della Polizia di Stato, ai quali era noto in quanto pregiudicato, che lo hanno osservato da diversi angoli visuali) con l'autore del [OSCURATO:REA] cod. pen. per il quale si procede; ritenuto, pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in L favore della tassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2025