CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2018
Cassazione n. 13142/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7487/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege in Roma, presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale – RG 7487/19 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza dellla CORTE D'APPELLO di TRENTO - SEZ. DIST. diBOLZANO n. 94/2018 depositata il 21/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, definendo con la sentenza qui impugnata il giudizio corrente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i fideiussori della stessa Franco e [OSCURATO:PERSONA] , da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , dall'altro, in ordine alla pretesa dei primi di veder dichiarare l'illegitti mità degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre similari pattuizioni applicate ai contratti di conto corrente in essere con la banca, nonché, tra l'altro, l'usurarietà degli interessi moratori applicati all'apertura di conto corrente pure concessa dalla banca, ha confermato il deliberato di rigetto pronunciato in prima istanza ed ha perciò nuovamente respinto tutte le domande attrici. In particolare, il decidente ha osservato, riguardo alla prima, che era rilevabile un difetto di prova, non avendo l'istante provveduto a produrre in giudizio i relativi contratti e non essendo detta lacuna colmabile a mezzo di CTU e, riguardo alla seconda, che in difetto di inadempimento dell'affidataria non era possibile verificare se le modalità di determinazione in tal caso dell'interesse di mora comportassero o meno il superamento del tasso soglia, il che rendeva di conseguenza supefluo stauire sulla validità della c.d. di contenimento. Per la cassazione di detta sentenza i ricorrenti si valgono di quattro motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste con RG 7487/19 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli controricorso e memoria, la banca che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, assumendone la contrarietà agli artt. 117 TUB, 1284 e 2697 cod. civ., il deliberato d'appello per aver nuovamente confermato che in mancanza della produzione dei relativi titoli contrattuali la pretesa attorea andava disattesa non avendo gli appellanti assolto l'onere probatorio su di essi gravante, diversamente dovendo credersi che detto onere ricadesse sulla banca, dato che, altrimenti, questa non avrebbe potuto pretendere le somme incamerate sulla base delle applicate pattuizioni, è, in disparte dalle ragioni di inammissibilità opposte dalla controricorrente, infondato e va pertanto disatteso, con conseguente assorbimento anche del secondo motivo di ricorso, inteso a contestare la mancata ammissione della CTU pure decretata nell'occasione. 3. Questa Corte, sul filo dei principi più generalmente regolanti l'attribuzione dell'onere della prova pacificamente ritraibili dal positivo dettato dell'art. 2697 cod. civ., di cui si è fatta in particolare applicazione all'azione di indebito, ha già avuto infatti occasione di affermare che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., Sez. VI-I, 13/12/2019, n. 33009). RG 7487/19 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] il principio così enunciato fa non solo giustizia dell'opposta tesi ricorrente, ma ne evidenzia anche l'innegabile forzatura rispetto al quadro di riferimento attinto, così da smentire ex se la congruità del proprio argomentare. I ricorrenti, infatti, così ragionando, da un lato, danno per provato ciò che, al contrario, necessita di essere provato ovvero la nullità delle pattuizioni in applicazione delle quali la banca avrebbe provveduto agli incameramenti contestati, il che presuppone o la produzione del contratto o dell'atto diverso esuccessivo al contratto che ne attesti l'avvenuta stipulazione o ancora il ricorso a presunzioni, ad argomenti di prova e, financo, al giuramento, tutti strumenti idonei a comprovare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass., Sez. I, 19/01/2022 , n. 1550 ) , strumenti, tuttavia, non evocati dagli impugnanti; dall'altro , sovvertono senza ragione, malgrado l'evidente identità del presupposto di partenza, costituito dall'assenza di una valida ragione di pagamento, il meccanismo probatorio che sovrintende all'azione di indebito, rispetto alla quale, è noto, che chi allega di avere effettuato un pagamento indebito, ha l'onere di provare non solo l'avvenuto pagamento (Cass., Sez. II, 27/11/2018, n. 30713), ma anche e soprattutto l'inesistenza di una causa giustificativa di esso (Cass., Sez. III, 23/11/2022, n. 34427). 4.Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura, assumendone la contrarietà agliartt. 1344 e 1815 cod. civ. e all'art. 644 cod. pen., il deliberato d'appello per aver, da un lato, escluso di statuire sulla validità della c.d. clausola di "contenimento", in tal modo convalidandola malgrado la sottostante violazione di una norma imperativa; e, dall'altro, disconosciuto, sulla scorta della vista motivazione, l'usurarietà degli interessi di mora applicati all'apertura di credito, quantunque ai fini in parola sia rilevante il momento della RG 7487/19 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli pattuizione, si espone, ancora in disparte dai rilievi altrettanto preclusivi fatti valere dalla controricorrente, ad un preliminare rilievo di inammissibilità a cagione dell'inosservanza del canone di specificità. 5. Ricordato, per vero, che onde osservare il canone in parola le doglianze che prendono corpo dall'illustrazione dei motivi devono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, si deve qui considerare, quanto alla prima delle doglianze in discorso, che il suo tenore non si allinea esattamente a quello del decisum, giacché la Corte d'Appello non ha adottato sul punto, come si è anticipato in narrativa, alcuna determinazione, né, tantomeno, ha statuito – pur se facendo ciò, di certo, non sarebbe caduta in errore (Cass., Sez. III, 17/10/2019, n. 26286) –come assume la ricorrente, la validità della clausola c.d. di contenimento; quanto alla seconda, che essa, parimenti, non si accorda con il contenuto della decisione giacché il giudizio della Corte d'Appello era stato sollecitato non già sul tema oggetto di rilievo – che perciò porterebbe a ritenere che la doglianza venga meno anche al profllo dell'autosufficienza –ma sul diverso tema, fatto proprio dal decidente, che la verifica di usurarietà dovesse essere condotta in concreto, il che rendeva rilevante, come appunto opposto dalla Corte d'Appello, il fatto preclusivo del mancato inadempimento dell'affidataria. 6. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura, assumendone la contrarietà all'art. 92 cod. proc. civ., il deliberato d'appello per aver pronunciato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio, malgrado fossero ravvisabili in relazione all'oscillamento del quadro RG 7487/19 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli giurisprudenziale in materia, le gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, è inammissibile poiché il governo della spese processuali è materia riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, che si rende censurabile in questa sede nel solo caso in cui il carico delle spese sia fatto cadere sulla parte vittoriosa (Cass., Sez. I, 4/08/2017, n. 19613). 7. In conclusione il ricorso principale va respinto. Resta con ciò assorbito anche il ricorso incidentale condizionato della controricorrente. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti principali del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorsoprincipale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in favo re di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno17.4.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]