CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 31313/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge nella dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e degli obblighi degli amministratori di diritto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2023.