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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14313/2026

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icilio in UDINE, [OSCURATO:PERSONA] 47-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 283/2021depositata il 28/07/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso,Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso,Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente, che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo,emesso dal Tribunale di Udine, con cui le era stato ingiunto di pagare allaCa.[OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di euro 41.889,43, oltre interessi e spese, a titolodi corrispettivo per un servizio di ritiro e trasporto di rifiuti.La società opponente, al riguardo: - ha lamentato che nei formulari ditrasporto fossero stati indicati rifiuti in tipologie e quantità diversi rispettoa quelli effettivamente ritirati; - ha disconosciuto le sottoscrizioni apposteai formulari di trasporto alla voce 9 (“Firma del produttore/detentore”) inquanto non riconducibili al proprio legale rappresentante, né a propridipendenti o incaricati, né a soggetti abilitati a spendere il nome dellasocietà; - ha sostenuto che i rifiuti di cui ai formulari sub doc. 5, 6 e 9erano costituiti da polveri e particolato di materiali ferrosi (codice CER120102) per Kg. 9.610 – anziché i kg. 62.180 risultanti dai formulariredatti dall’opposta – e che i residui kg. 52.570 erano costituiti dapietrisco ferroviario (codice CER 170508), i cui costi di mercato relativi allosmaltimento erano sensibilmente inferiori.La società opposta [OSCURATO:SOCIETA]. ha domandato il rigetto dell’opposizione.Nel corso del giudizio, l’opponente ha offerto alla controparte il pagamentodell’importo di euro 9.575,13, poi integrato con l’ulteriore corresponsionedi euro 2.106,53 a titolo di IVA, somme che l’opposta ha accettato a titolodi acconto sul maggior dovuto.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026Istruita la causa con prove documentali e testimoniali, con sentenza n.513/2019, il Tribunale di Udine ha rigettato l’opposizione ed hacondannato l’opponente alla rifusione delle spese processuali.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza diCa.[OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza diprimo grado, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposta alpagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede,premesso che il Tribunale aveva condivisibilmente accertato – sulla basedelle dichiarazioni dei testi escussi e delle evidenze fotografiche – che ilmateriale ferroso non era presente nel sito nelle quantità indicate neiformulari e che era il pietrisco ferroviario, sotto il profilo quantitativo, ilrifiuto più pesante e più ingombrante, ha ritenuto che l’opposta nonpotesse pretendere il pagamento del ritiro e del trasporto del pietrisco –prezzo pattuito per il ritiro ed il trasporto dei materiali ferrosi; la Cortedistrettuale ha ritenuto, altresì, che l’opposta non avesse provato di averritirato e trasportato una quantità di materiale ferroso superiore a quellariconosciuta dall’opponente.

Per quanto riguarda i formulari, il giudice delmerito ha affermato che non fosse stata provata la loro compilazione acura dell’appellante e che, quanto alla loro sottoscrizione, il teste Zampaaveva confermato di averne firmato solo uno, né era stato provato cheegli fosse stato incaricato di ciò da parte dell’opponente medesima.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto diautosufficienza, sostenendo che gli stralci della sentenza impugnata citatidalla controparte non consentirebbero di valutare compiutamente leargomentazioni svolte dalla Corte d’appello e che non sarebbero statiindicati gli atti e i documenti a supporto delle deduzioni avversarie.L’eccezione va disattesa, osservandosi che, diversamente da quantoesposto in controricorso, la ricorrente ha censurato sostanzialmente tuttala motivazione della sentenza di secondo grado, sia pure suddividendo lecircostanze di cui si duole all’interno dei singoli motivi di ricorso, ed haindicato gli atti ed i documenti su cui si fondavano le sue argomentazioni.Pertanto, sulla scorta del ricorso è possibile effettuare le valutazionirichieste in questa sede.2.

Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio che è stato oggetto di discussione per le parti.La censura della società riguarda quella parte della motivazione in cui laCorte d’appello di Trieste ha affermato che «il Tribunale hacondivisibilmente accertato – sulla base delle dichiarazioni dei testi escussie delle evidenze fotografiche – che il materiale ferroso non era presentenel sito nelle predette quantità».Secondo la ricorrente, tale circostanza, che dichiaratamente «costituisceuno dei presupposti per l’accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]»,non corrisponderebbe al vero; poiché il Tribunale, anziché compiere unaccertamento riguardo al fatto in questione, si era limitato ad esprimereuna considerazione in termini meramente presuntivi, la Corte d’appello,effettuando un mero richiamo di tale circostanza, aveva del tutto omessodi motivare il proprio convincimento sul punto.Il motivo è inammissibile.2.1.

Con riferimento alla doglianza in esame, occorre rilevare che, comeaffermato da questa Corte (cfr.: Cass., Sez.

Un. n. 8053/2014; in sensoNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026conforme, tra le altre, si vedano anche: Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024), l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondocomma, num. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Nella specie, quello che la parte lamenta è non già l’omesso esame di unacircostanza di fatto, bensì l’affermazione della sua sussistenza,affermazione che si assume erronea sulla scorta delle risultanzeistruttorie.2.2.

La Corte d’appello, nella parte della sentenza in esame, si èsostanzialmente riportata a quelle che aveva ritenuto essere le conclusionidel Tribunale sul punto in questione, richiamando anche le dichiarazionidei testi escussi e le evidenze fotografiche su cui, a suo parere, detteconclusioni si fondavano.Non occorre verificare se il Tribunale avesse compiuto sul punto un vero eproprio accertamento o avesse formulato una mera supposizione, vistoNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026che le valutazioni del giudice di secondo grado sono autonome rispetto aquelle del Tribunale medesimo.In ogni caso, il vizio motivazionale di cui la società si duole è non giàl’omessa considerazione del fatto storico sopra indicato, bensì la mancataindicazione di elementi di prova, diversi da quelli che avrebbero potutoenuclearsi dal mero richiamo delle considerazioni contenute nella sentenzadi primo grado, posti a fondamento di tale conclusione.Sul punto, tuttavia, in senso contrario a quanto sostenuto nel ricorso,deve rilevarsi che il giudice del merito, avvalendosi del potere divalutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 cod. proc. civ., è libero diformare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenutirilevanti per la decisione; non è quindi tenuto - per ottemperare all'obbligodella motivazione - a prendere in esame tutte le risultanze processuali eda confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendosufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suoconvincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altririlievi e circostanze che, sebbene non specificatamente menzionati, sianoincompatibili con la decisione adottata, salvo che l'omesso esame degli unie delle altre riguardi elementi decisivi della controversia (cfr.: Cass. n.3505/1984; Cass. n. 4735/1987).3.

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio che è stato oggetto di discussione per le parti.In particolare, le doglianze della società riguardano la parte dellamotivazione della sentenza impugnata, in cui si è affermato che l’oppostanon avesse «provato (come era suo onere, in presenza delle contestazionimosse dalla controparte) di avere ritirato e trasportato una quantità dimateriale ferroso superiore a quella riconosciuta dall’opponente».Secondo la ricorrente, la prova della circostanza sarebbe stata fornitamediante una pluralità di elementi (produzione dei formulari e delNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026contratto in essere tra le parti, nonché deposizione del teste MariuzzaGiannino), non considerate dalla Corte distrettuale senza che ne fosserostate esplicitate le ragioni.3.1.

Anche il motivo in esame risulta inammissibile, per le medesimeragioni già indicate con riferimento al primo motivo, qui richiamate.Invero, anche qui ciò che la parte lamenta è non già l’omesso esame diuna circostanza di fatto, bensì l’affermazione, che si assume erronea, dellasua mancata dimostrazione, il che implica che detta circostanza sia stataconsiderata, sia pure escludendone la sussistenza.

In definitiva, si proponeuna ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella contenuta nellamotivazione della sentenza impugnata, sulla scorta di elementi di provache si assumono non considerati dal giudice del merito.3.2.

Oltre a ciò, occorre osservare che il vizio di omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione aisensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quandonel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato oinsufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalleparti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra leargomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione delprocedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi nonpossono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzodi prova, mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere diriesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì soloquello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezzaNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui èriservato l'apprezzamento dei fatti (cfr.: Cass. n. 15489/2007).Pertanto, non è possibile sindacare in sede di legittimità la motivazioneadottata dal giudice del merito, mediante la semplice contrapposizione almateriale istruttorio su cui si fonda la decisione di altri elementi di provaassertivamente non considerati in maniera adeguata.4.

Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto.In particolare, a dire della società in questione, sarebbe illegittima la partedella motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte distrettuale haritenuto che, «quanto ai formulari, non vi è prova in atti che gli stessisiano stati predisposti dall’appellante».Al riguardo, la ricorrente ha sostenuto che, tenuto conto della disciplina dicui all’art. 193 d.lgs. n. 152/2006, secondo cui il formulario diidentificazione dei rifiuti deve essere compilato, datato e firmato dalproduttore dei rifiuti stessi, era la controparte a dover provare, semmai, lacompilazione del documento da parte di altri.D’altronde, spettando sempre al produttore l’onere di verificare lacorrettezza e la completezza delle indicazioni contenute nel documento inquestione anche in caso di compilazione materiale a cura di soggettidiversi, ciò esonerava [OSCURATO:SOCIETA]. da qualsiasi valutazione in meritoall’eventuale differente natura dei rifiuti trasportati rispetto a quelli indicatinel formulario, sicché l’appaltatrice avrebbe dovuto smaltirli come tali.Il motivo in questione è infondato.4.1.

In proposito, deve premettersi che, come affermato da questa Corte(cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020), la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parteNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).4.2.

L’art. 193, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigenteall’epoca dei fatti di causa, prevede quanto segue: «2.

Il formulario diidentificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari,compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate daltrasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

Una copiadel formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre,controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una daldestinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una alpredetto produttore dei rifiuti.

Le copie del formulario devono essereconservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile perquanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nelformulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o daldetentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione deirifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per ledifformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico».Le norme in questione si riferiscono alla responsabilità dei soggetti sopraindicati sul piano amministrativo, responsabilità prevista dalla legge aldichiarato scopo di «proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendoo riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandonel'efficacia» (cfr.: art. 177, comma 1, d.lgs. n. 152/2006); esse, pertanto,non possono essere trasposte automaticamente nell’ambito della disciplinacivilistica concernente la ripartizione dell’onere probatorio nei rapportiinterni tra le parti del contratto, ripartizione che, al contrario, deveavvenire secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 2697 c.c.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/20264.3.

Peraltro, nel percorso argomentativo della Corte d’appello, laquestione relativa all’individuazione del soggetto a cui andava ricondottala compilazione dei formulari non ha neppure carattere decisivo, visto chenella motivazione della sentenza impugnata ci si è soffermati più a fondosulla questione della loro sottoscrizione, anch’essa prevista dall’art. 193d.lgs. n. 152/2006, sopra citato: «quanto alle firme sugli stessi appostenello spazio riservato al produttore/detentore dei rifiuti, non solo il testeZampa – dipendente di RFI - ha confermato di avere firmato, su richiestadi [OSCURATO:SOCIETA], uno solo dei tre formulari, ma l’appellata - essendosi i testiBrentel e Torresin limitati a dichiarare che lo Zampa era stato incaricato diconsentire a [OSCURATO:SOCIETA] l’accesso al cantiere - non ha provato ilconferimento da [OSCURATO:SOCIETA] a Zampa dell’incarico di sottoscrivere i formularistessi per suo conto».Infatti, è con la sottoscrizione che ci si assume la responsabilità delcontenuto del formulario, e ciò a prescindere dall’individuazione di chiabbia provveduto alla sua materiale compilazione.Quanto a ciò, deve osservarsi che la normativa ambientale richiamatadalla ricorrente non addossa al solo produttore il dovere di sottoscrivere ilformulario, ma prevede anche per il trasportatore sia l’obbligo dellacontrofirma in maniera tale da dare atto di aver ricevuto i rifiuti, sia laresponsabilità per le difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loroeffettiva natura e consistenza che siano riscontrabili con la diligenzarichiesta dalla natura dell'incarico.Non può, dunque, ritenersi che il trasportatore sia esonerato da qualsiasiobbligo di controllo e verifica di ciò che prende in carico, né che egli siaobbligato a smaltire un rifiuto con modalità diverse da quelle previste dallanormativa di settore soltanto in virtù di una difforme indicazione dellostesso nel formulario.In ogni caso, la controversia riguarda non già la responsabilitàamministrativa, bensì il pagamento del corrispettivo pattuito per ilNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026trasporto e lo smaltimento dei rifiuti oggetto di causa, sicché non èravvisabile la violazione di legge lamentata dalla ricorrente.5.

Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1176 c.c., la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto.In particolare, la censura riguarda la parte della motivazione in cui è statoaffermato che «l’appellata - essendosi i testi Brentel e Torresin limitati adichiarare che lo Zampa era stato incaricato di consentire a Ca.Metall’accesso al cantiere - non ha provato il conferimento da [OSCURATO:SOCIETA] a Zampadell’incarico di sottoscrivere i formulari stessi per suo conto».Secondo la parte, il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]., con una precedentecomunicazione inviatale via e-mail, l’aveva invitata a farsi aprire dalpredetto Zampa il cancello del cantiere in cui si trovavano i rifiuti dasmaltire, avrebbe indotto la stessa a ritenere in buona fede che il soggettoin questione fosse anche abilitato a sottoscrivere i formulari.Pertanto, l’avere la Corte d’appello ritenuto diversamente costituirebbeviolazione dell’art. 1176 c.c.Secondo la parte, «anche i dubbi del teste Zampa in ordine alla paternitàdella firma apposta in calce ai documenti in questione valgono poco onulla alla luce dell’omessa contestazione avversaria sul punto, fermorestando che l’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA] non è dipeso dal fattoche Zampa in sede di testimonianza non avesse riconosciuto la firma sudue dei tre formulari in questione (all. c – e) se è vero che la Corte non hadato rilievo nemmeno al dato testuale (natura del rifiuto e quantitativo)risultante dal terzo formulario contestato (all. d)».Il motivo è inammissibile.5.1.

In proposito, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte(cfr.: Cass. n. 23851/2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello diviolazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte delNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unaprevisione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa,quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica chenon le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non èidonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la purcorretta interpretazione.È stato ulteriormente osservato (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n.3340/2019) che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità.In concreto, si discute non già di un’erronea interpretazione dell’art. 1176c.c. bensì di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta conriferimento agli elementi di prova acquisiti, sicché la questione sollevatasindacato di legittimità.6.

Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., laviolazione o falsa applicazione delle norme di diritto.In particolare, detta censura riguarda la parte della motivazione in cui laCorte d’appello ha ritenuto quanto segue: «Quanto all’inadempimentocontrattuale ravvisato dal Tribunale in capo a [OSCURATO:SOCIETA] per la inesattaidentificazione dei rifiuti e del loro codice CER, la questione appareininfluente ai fini del decidere.

Infatti, nel presente procedimento siNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026controverte in ordine alla determinazione del corretto compenso perl’attività effettivamente svolta dall’appellata, e non in ordine allaresponsabilità nella compilazione del formulario ai sensi del TUsull’Ambiente; né, del resto, l’opposta ha mai dedotto di avere subitodanni per effetto della condotta inadempiente di Segego, essendosilimitata a chiedere il compenso previsto per il ritiro ed il trasporto deimateriali ferrosi anche per il ritiro e trasporto del pietrisco ferroviario (nonprevisto in contratto)».Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe «erratoclamorosamente ritenendo che dalla non corretta identificazione del rifiutoda parte di [OSCURATO:SOCIETA] derivasse il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento deldanno (mai dedotto dall’odierna ricorrente)», visto che «non si pone,come erroneamente affermato dalla Corte triestina, un problema dirisarcimento de danno, bensì di corretta identificazione dell’obbligazioneassunta nel contratto».A supporto della doglianza in questione, la ricorrente ha formulato unaserie di considerazioni in punto di fatto, senza fornire alcuna indicazione inordine all’interpretazione delle norme (artt. 1176 e 1218 c.c.) che assumeviolate.Il motivo va dunque dichiarato inammissibile sulla scorta delle medesimeconsiderazioni già svolte in relazione al motivo precedente, da intendersiqui richiamate.D’altra parte, il fatto che l’oggetto della causa riguardasse il solopagamento del compenso per l’opera prestata e non anche il risarcimentodi ipotetici danni è stato espressamente rilevato dalla Corte d’appelloproprio nella parte della motivazione censurata dalla parte.7.

Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento.La parte della motivazione censurata è quella in cui la Corte d’appello haosservato che «né, infine, vista la documentazione fotografica dimessa,Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026può sostenersi che la natura dei rifiuti non fosse immediatamenteapprezzabile dal trasportatore, con tutto quel che ne consegue in terminidi obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, ex art. 1375c.c.».Secondo la ricorrente, si verterebbe in tema di motivazione «apparente(visto il mero rimando alle fotografie) o quantomeno perplessa edincomprensibile» la quale viola il disposto dell’art. 132, primo comma,num. 4, c.p.c.Infatti, a dire della parte, l’affermazione sopra riportata avrebbe «dovutoessere preceduta da una descrizione delle due tipologie di rifiuto, inmancanza della quale non è dato comprendere se la Corte avesse l’esattaconsapevolezza di come si presenti l’uno o l’altro dei rifiuti in parola».Il motivo in questione è infondato.7.1.

Al riguardo, si osserva che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n.1986/2025).Al contrario, l’affermazione del giudice del merito, sopra riportata,ancorché sintetica, indica univocamente sia il ragionamento seguito ai finidella decisione, sia le risultanze probatorie poste a fondamento di dettoragionamento, né essa può essere inficiata dalle congetture della partecirca l’eventuale mancanza in capo alla Corte d’appello dellaconsapevolezza di come si presentino i rifiuti oggetto di causa.8.

Con il settimo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026La censura della società riguarda la condanna della stessa al pagamentodelle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (capo 2della sentenza impugnata).In particolare, stante il carattere unitario del giudizio, nonché inconsiderazione della - almeno parziale - fondatezza della pretesacreditoria, dimostrata dall’avvenuto pagamento di parte del creditoingiunto nel corso della fase di opposizione, il giudice di secondo gradoavrebbe dovuto «condannare [OSCURATO:SOCIETA] alla parziale rifusione in favore diCa.Metal delle spese di lite del primo grado di giudizio (o, a tuttoconcedere, compensarle integralmente) e, casomai, statuire in ragionedella soccombenza solo per il grado d’appello».A sostegno del suo assunto, sotto il profilo giuridico, la ricorrente harichiamato un precedente di legittimità (cfr.: Cass. n. 9587/2015),secondo cui la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna allespese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizioseguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditoreopposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto colmonitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integraledel decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedenterispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoriaesecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed esserecondannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questodefinisca, benché impropriamente rigettando il gravame avversol'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dallarestituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.Secondo la controricorrente, invece, il motivo sarebbe infondato, attesa laconformità della pronuncia all’art. 91, primo comma, secondo periodo,c.p.c., secondo cui «se accoglie la domanda in misura non superioreall’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutatoNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese delprocesso maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quantodisposto dal secondo comma dell’articolo 92».In concreto, l’applicabilità della norma in questione deriverebbe dall’averel’opponente offerto in pagamento la somma ritenuta dovuta fin da primadell’instaurazione del giudizio e dall’essere stata la stessa corrispostaall’udienza di prima comparizione.Infine, il Pubblico Ministero ha formulato le seguenti considerazioni:«L’accoglimento dell’opposizione e la conseguente revoca del decretoingiuntivo ottenuto dalla ricorrente configurano gli estremi di una totalesoccombenza che giustifica pienamente la condanna alle spese dei duegradi di giudizio.

Vale la pena di rilevare infatti che la ricorrente non haimpugnato la sentenza nel capo in cui ha respinto in toto la domandasenza tuttavia effettuare alcun accertamento circa l’esistenza di un creditopur se di ammontare inferiore a quello preteso, anche sulla scorta delparziale riconoscimento del debito effettuato da parte opponente».Sul punto va osservato quanto segue.8.1.

Deve premettersi che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. è unordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge inprosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo,ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziatocon il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.927/2022).Pertanto, si è affermato che, ai fini della condanna alle spese di giudizio,la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale dellalite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c.,sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che vedaconclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio creditorispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revocaintegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto,Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoriaesecutività (cfr.: Cass. n. 17854/2020)Il principio secondo cui la valutazione della soccombenza deve confrontarsicon il risultato finale della lite è stato affermato anche in altre occasioni daquesta Corte (cfr.: Cass. n. 17469/2007; Cass. n. 24482/2022).8.2.

Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che è pacifico il fatto che incorso di causa sia stata corrisposta dall’opponente una parte - ritenutadovuta (a pagina 4 del controricorso di parla espressamente di «sommaritenuta dovuta applicando i prezzi contrattuali e di mercato alle tipologiedi rifiuti ed alle quantità effettivamente trasportate da [OSCURATO:SOCIETA]») - delcredito ingiunto, il tutto mediante due versamenti relativi rispettivamenteall’imponibile ed all’IVA.8.3.

A detto pagamento parziale non può essere attribuita laqualificazione di “proposta conciliativa”, visto che esso, oltre a riguardareuna parte del credito non contestata, non risulta essere statoaccompagnato da alcuna particolare proposta di definizione della causa.Deve comunque rilevarsi che il pagamento era evidentemente finalizzato adefinire il processo mediante l’adempimento spontaneo in relazione allaparte non contestata del credito e che a tale definizione si è sottratta lacreditrice opposta, sicché la prosecuzione del processo di primo grado el’intero svolgimento del giudizio di appello sono conseguenza, sul pianocausale, della pretesa della parte in questione, risultata infondata, diottenere il pagamento dell’importo residuo, costituente la partepreponderante del credito ingiunto (euro 30.207,78 su un totale di euro41.889,43, come da conclusioni rassegnate in primo grado).Deve inoltre rilevarsi che, all’esito del secondo grado di giudizio, la societàopposta va considerata totalmente soccombente, visto che, con lasentenza impugnata, in accoglimento dell’appello, la Corte distrettuale harevocato il decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna declaratoria diparziale cessazione della materia del contendere, così come, del resto,Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026anche il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione e confermatoil decreto ingiuntivo senza specificare alcunché in ordine al pagamentoparziale.In particolare, la sentenza emessa dalla Corte d’appello non contienealcun riconoscimento, neanche in misura minima, del credito fatto valeredall’odierna ricorrente nella fase monitoria.Ciò, d’altra parte, è coerente con il fatto che, anche a seguito delpagamento, la società opposta aveva concluso domandando in viaprincipale il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, esolo in via gradata («in ogni caso») la condanna della debitrice ingiunta alpagamento della differenza tra il credito fatto valere originariamente e lasomma già corrisposta in corso di causa, così come l’opponente avevarichiesto la revoca del decreto attesa la pretesa infondatezza della pretesacreditoria avversaria, il tutto senza alcuna specificazione.Ora, come esattamente evidenziato dalla Procura Generale, la ricorrentenon ha censurato in maniera specifica il fatto che la sentenza noncontenga, né nel dispositivo, né in motivazione, alcun riconoscimento circal’esistenza di un credito, pur se di ammontare inferiore a quello preteso,né alcuna declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere.Infatti, come si è visto innanzi, i sei motivi di ricorso relativi alla decisionedi cui al capo 1 della sentenza impugnata - con cui, in accoglimentodell’appello, è stato revocato il decreto ingiuntivo - non riguardano talecircostanza, né essa potrebbe essere rilevata d’ufficio, stante la natura delricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata.D’altronde, come emerge da un esame della sentenza impugnata, neppureil giudizio di appello aveva avuto ad oggetto tale questione.Ciò posto, deve osservarsi che la decisione relativa alla condanna allespese costituisce conseguenza diretta di quella sul merito dellacontroversia, e che, come innanzi si è visto, all’esito del giudizio la societàopposta risulta totalmente soccombente.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ne deriva che la condanna della società opposta alle spese di entrambi igradi del giudizio di merito deve essere considerata corretta, il checomporta il rigetto del motivo di ricorso in esame.9.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.9.1.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo.9.2.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.100,00 per compensi,oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDAVIDE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icilio in UDINE, [OSCURATO:PERSONA] 47-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 283/2021depositata il 28/07/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso,Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso,Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente, che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo,emesso dal Tribunale di Udine, con cui le era stato ingiunto di pagare allaCa.[OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di euro 41.889,43, oltre interessi e spese, a titolodi corrispettivo per un servizio di ritiro e trasporto di rifiuti.La società opponente, al riguardo: - ha lamentato che nei formulari ditrasporto fossero stati indicati rifiuti in tipologie e quantità diversi rispettoa quelli effettivamente ritirati; - ha disconosciuto le sottoscrizioni apposteai formulari di trasporto alla voce 9 (“Firma del produttore/detentore”) inquanto non riconducibili al proprio legale rappresentante, né a propridipendenti o incaricati, né a soggetti abilitati a spendere il nome dellasocietà; - ha sostenuto che i rifiuti di cui ai formulari sub doc. 5, 6 e 9erano costituiti da polveri e particolato di materiali ferrosi (codice CER120102) per Kg. 9.610 – anziché i kg. 62.180 risultanti dai formulariredatti dall’opposta – e che i residui kg. 52.570 erano costituiti dapietrisco ferroviario (codice CER 170508), i cui costi di mercato relativi allosmaltimento erano sensibilmente inferiori.La società opposta [OSCURATO:SOCIETA]. ha domandato il rigetto dell’opposizione.Nel corso del giudizio, l’opponente ha offerto alla controparte il pagamentodell’importo di euro 9.575,13, poi integrato con l’ulteriore corresponsionedi euro 2.106,53 a titolo di IVA, somme che l’opposta ha accettato a titolodi acconto sul maggior dovuto.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026Istruita la causa con prove documentali e testimoniali, con sentenza n.513/2019, il Tribunale di Udine ha rigettato l’opposizione ed hacondannato l’opponente alla rifusione delle spese processuali.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza diCa.[OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza diprimo grado, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposta alpagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede,premesso che il Tribunale aveva condivisibilmente accertato – sulla basedelle dichiarazioni dei testi escussi e delle evidenze fotografiche – che ilmateriale ferroso non era presente nel sito nelle quantità indicate neiformulari e che era il pietrisco ferroviario, sotto il profilo quantitativo, ilrifiuto più pesante e più ingombrante, ha ritenuto che l’opposta nonpotesse pretendere il pagamento del ritiro e del trasporto del pietrisco –prezzo pattuito per il ritiro ed il trasporto dei materiali ferrosi; la Cortedistrettuale ha ritenuto, altresì, che l’opposta non avesse provato di averritirato e trasportato una quantità di materiale ferroso superiore a quellariconosciuta dall’opponente. Per quanto riguarda i formulari, il giudice delmerito ha affermato che non fosse stata provata la loro compilazione acura dell’appellante e che, quanto alla loro sottoscrizione, il teste Zampaaveva confermato di averne firmato solo uno, né era stato provato cheegli fosse stato incaricato di ciò da parte dell’opponente medesima.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto diautosufficienza, sostenendo che gli stralci della sentenza impugnata citatidalla controparte non consentirebbero di valutare compiutamente leargomentazioni svolte dalla Corte d’appello e che non sarebbero statiindicati gli atti e i documenti a supporto delle deduzioni avversarie.L’eccezione va disattesa, osservandosi che, diversamente da quantoesposto in controricorso, la ricorrente ha censurato sostanzialmente tuttala motivazione della sentenza di secondo grado, sia pure suddividendo lecircostanze di cui si duole all’interno dei singoli motivi di ricorso, ed haindicato gli atti ed i documenti su cui si fondavano le sue argomentazioni.Pertanto, sulla scorta del ricorso è possibile effettuare le valutazionirichieste in questa sede.2. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio che è stato oggetto di discussione per le parti.La censura della società riguarda quella parte della motivazione in cui laCorte d’appello di Trieste ha affermato che «il Tribunale hacondivisibilmente accertato – sulla base delle dichiarazioni dei testi escussie delle evidenze fotografiche – che il materiale ferroso non era presentenel sito nelle predette quantità».Secondo la ricorrente, tale circostanza, che dichiaratamente «costituisceuno dei presupposti per l’accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]»,non corrisponderebbe al vero; poiché il Tribunale, anziché compiere unaccertamento riguardo al fatto in questione, si era limitato ad esprimereuna considerazione in termini meramente presuntivi, la Corte d’appello,effettuando un mero richiamo di tale circostanza, aveva del tutto omessodi motivare il proprio convincimento sul punto.Il motivo è inammissibile.2.1. Con riferimento alla doglianza in esame, occorre rilevare che, comeaffermato da questa Corte (cfr.: Cass., Sez. Un. n. 8053/2014; in sensoNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026conforme, tra le altre, si vedano anche: Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024), l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondocomma, num. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Nella specie, quello che la parte lamenta è non già l’omesso esame di unacircostanza di fatto, bensì l’affermazione della sua sussistenza,affermazione che si assume erronea sulla scorta delle risultanzeistruttorie.2.2. La Corte d’appello, nella parte della sentenza in esame, si èsostanzialmente riportata a quelle che aveva ritenuto essere le conclusionidel Tribunale sul punto in questione, richiamando anche le dichiarazionidei testi escussi e le evidenze fotografiche su cui, a suo parere, detteconclusioni si fondavano.Non occorre verificare se il Tribunale avesse compiuto sul punto un vero eproprio accertamento o avesse formulato una mera supposizione, vistoNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026che le valutazioni del giudice di secondo grado sono autonome rispetto aquelle del Tribunale medesimo.In ogni caso, il vizio motivazionale di cui la società si duole è non giàl’omessa considerazione del fatto storico sopra indicato, bensì la mancataindicazione di elementi di prova, diversi da quelli che avrebbero potutoenuclearsi dal mero richiamo delle considerazioni contenute nella sentenzadi primo grado, posti a fondamento di tale conclusione.Sul punto, tuttavia, in senso contrario a quanto sostenuto nel ricorso,deve rilevarsi che il giudice del merito, avvalendosi del potere divalutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 cod. proc. civ., è libero diformare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenutirilevanti per la decisione; non è quindi tenuto - per ottemperare all'obbligodella motivazione - a prendere in esame tutte le risultanze processuali eda confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendosufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suoconvincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altririlievi e circostanze che, sebbene non specificatamente menzionati, sianoincompatibili con la decisione adottata, salvo che l'omesso esame degli unie delle altre riguardi elementi decisivi della controversia (cfr.: Cass. n.3505/1984; Cass. n. 4735/1987).3. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio che è stato oggetto di discussione per le parti.In particolare, le doglianze della società riguardano la parte dellamotivazione della sentenza impugnata, in cui si è affermato che l’oppostanon avesse «provato (come era suo onere, in presenza delle contestazionimosse dalla controparte) di avere ritirato e trasportato una quantità dimateriale ferroso superiore a quella riconosciuta dall’opponente».Secondo la ricorrente, la prova della circostanza sarebbe stata fornitamediante una pluralità di elementi (produzione dei formulari e delNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026contratto in essere tra le parti, nonché deposizione del teste MariuzzaGiannino), non considerate dalla Corte distrettuale senza che ne fosserostate esplicitate le ragioni.3.1. Anche il motivo in esame risulta inammissibile, per le medesimeragioni già indicate con riferimento al primo motivo, qui richiamate.Invero, anche qui ciò che la parte lamenta è non già l’omesso esame diuna circostanza di fatto, bensì l’affermazione, che si assume erronea, dellasua mancata dimostrazione, il che implica che detta circostanza sia stataconsiderata, sia pure escludendone la sussistenza. In definitiva, si proponeuna ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella contenuta nellamotivazione della sentenza impugnata, sulla scorta di elementi di provache si assumono non considerati dal giudice del merito.3.2. Oltre a ciò, occorre osservare che il vizio di omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione aisensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quandonel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato oinsufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalleparti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra leargomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione delprocedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi nonpossono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzodi prova, mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere diriesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì soloquello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezzaNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui èriservato l'apprezzamento dei fatti (cfr.: Cass. n. 15489/2007).Pertanto, non è possibile sindacare in sede di legittimità la motivazioneadottata dal giudice del merito, mediante la semplice contrapposizione almateriale istruttorio su cui si fonda la decisione di altri elementi di provaassertivamente non considerati in maniera adeguata.4. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto.In particolare, a dire della società in questione, sarebbe illegittima la partedella motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte distrettuale haritenuto che, «quanto ai formulari, non vi è prova in atti che gli stessisiano stati predisposti dall’appellante».Al riguardo, la ricorrente ha sostenuto che, tenuto conto della disciplina dicui all’art. 193 d.lgs. n. 152/2006, secondo cui il formulario diidentificazione dei rifiuti deve essere compilato, datato e firmato dalproduttore dei rifiuti stessi, era la controparte a dover provare, semmai, lacompilazione del documento da parte di altri.D’altronde, spettando sempre al produttore l’onere di verificare lacorrettezza e la completezza delle indicazioni contenute nel documento inquestione anche in caso di compilazione materiale a cura di soggettidiversi, ciò esonerava [OSCURATO:SOCIETA]. da qualsiasi valutazione in meritoall’eventuale differente natura dei rifiuti trasportati rispetto a quelli indicatinel formulario, sicché l’appaltatrice avrebbe dovuto smaltirli come tali.Il motivo in questione è infondato.4.1. In proposito, deve premettersi che, come affermato da questa Corte(cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020), la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parteNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).4.2. L’art. 193, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigenteall’epoca dei fatti di causa, prevede quanto segue: «2. Il formulario diidentificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari,compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate daltrasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copiadel formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre,controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una daldestinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una alpredetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essereconservate per cinque anni. 3. Il trasportatore non è responsabile perquanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nelformulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o daldetentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione deirifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per ledifformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico».Le norme in questione si riferiscono alla responsabilità dei soggetti sopraindicati sul piano amministrativo, responsabilità prevista dalla legge aldichiarato scopo di «proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendoo riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandonel'efficacia» (cfr.: art. 177, comma 1, d.lgs. n. 152/2006); esse, pertanto,non possono essere trasposte automaticamente nell’ambito della disciplinacivilistica concernente la ripartizione dell’onere probatorio nei rapportiinterni tra le parti del contratto, ripartizione che, al contrario, deveavvenire secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 2697 c.c.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/20264.3. Peraltro, nel percorso argomentativo della Corte d’appello, laquestione relativa all’individuazione del soggetto a cui andava ricondottala compilazione dei formulari non ha neppure carattere decisivo, visto chenella motivazione della sentenza impugnata ci si è soffermati più a fondosulla questione della loro sottoscrizione, anch’essa prevista dall’art. 193d.lgs. n. 152/2006, sopra citato: «quanto alle firme sugli stessi appostenello spazio riservato al produttore/detentore dei rifiuti, non solo il testeZampa – dipendente di RFI - ha confermato di avere firmato, su richiestadi [OSCURATO:SOCIETA], uno solo dei tre formulari, ma l’appellata - essendosi i testiBrentel e Torresin limitati a dichiarare che lo Zampa era stato incaricato diconsentire a [OSCURATO:SOCIETA] l’accesso al cantiere - non ha provato ilconferimento da [OSCURATO:SOCIETA] a Zampa dell’incarico di sottoscrivere i formularistessi per suo conto».Infatti, è con la sottoscrizione che ci si assume la responsabilità delcontenuto del formulario, e ciò a prescindere dall’individuazione di chiabbia provveduto alla sua materiale compilazione.Quanto a ciò, deve osservarsi che la normativa ambientale richiamatadalla ricorrente non addossa al solo produttore il dovere di sottoscrivere ilformulario, ma prevede anche per il trasportatore sia l’obbligo dellacontrofirma in maniera tale da dare atto di aver ricevuto i rifiuti, sia laresponsabilità per le difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loroeffettiva natura e consistenza che siano riscontrabili con la diligenzarichiesta dalla natura dell'incarico.Non può, dunque, ritenersi che il trasportatore sia esonerato da qualsiasiobbligo di controllo e verifica di ciò che prende in carico, né che egli siaobbligato a smaltire un rifiuto con modalità diverse da quelle previste dallanormativa di settore soltanto in virtù di una difforme indicazione dellostesso nel formulario.In ogni caso, la controversia riguarda non già la responsabilitàamministrativa, bensì il pagamento del corrispettivo pattuito per ilNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026trasporto e lo smaltimento dei rifiuti oggetto di causa, sicché non èravvisabile la violazione di legge lamentata dalla ricorrente.5. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1176 c.c., la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto.In particolare, la censura riguarda la parte della motivazione in cui è statoaffermato che «l’appellata - essendosi i testi Brentel e Torresin limitati adichiarare che lo Zampa era stato incaricato di consentire a Ca.Metall’accesso al cantiere - non ha provato il conferimento da [OSCURATO:SOCIETA] a Zampadell’incarico di sottoscrivere i formulari stessi per suo conto».Secondo la parte, il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]., con una precedentecomunicazione inviatale via e-mail, l’aveva invitata a farsi aprire dalpredetto Zampa il cancello del cantiere in cui si trovavano i rifiuti dasmaltire, avrebbe indotto la stessa a ritenere in buona fede che il soggettoin questione fosse anche abilitato a sottoscrivere i formulari.Pertanto, l’avere la Corte d’appello ritenuto diversamente costituirebbeviolazione dell’art. 1176 c.c.Secondo la parte, «anche i dubbi del teste Zampa in ordine alla paternitàdella firma apposta in calce ai documenti in questione valgono poco onulla alla luce dell’omessa contestazione avversaria sul punto, fermorestando che l’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA] non è dipeso dal fattoche Zampa in sede di testimonianza non avesse riconosciuto la firma sudue dei tre formulari in questione (all. c – e) se è vero che la Corte non hadato rilievo nemmeno al dato testuale (natura del rifiuto e quantitativo)risultante dal terzo formulario contestato (all. d)».Il motivo è inammissibile.5.1. In proposito, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte(cfr.: Cass. n. 23851/2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello diviolazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte delNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unaprevisione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa,quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica chenon le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non èidonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la purcorretta interpretazione.È stato ulteriormente osservato (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n.3340/2019) che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità.In concreto, si discute non già di un’erronea interpretazione dell’art. 1176c.c. bensì di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta conriferimento agli elementi di prova acquisiti, sicché la questione sollevatasindacato di legittimità.6. Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., laviolazione o falsa applicazione delle norme di diritto.In particolare, detta censura riguarda la parte della motivazione in cui laCorte d’appello ha ritenuto quanto segue: «Quanto all’inadempimentocontrattuale ravvisato dal Tribunale in capo a [OSCURATO:SOCIETA] per la inesattaidentificazione dei rifiuti e del loro codice CER, la questione appareininfluente ai fini del decidere. Infatti, nel presente procedimento siNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026controverte in ordine alla determinazione del corretto compenso perl’attività effettivamente svolta dall’appellata, e non in ordine allaresponsabilità nella compilazione del formulario ai sensi del TUsull’Ambiente; né, del resto, l’opposta ha mai dedotto di avere subitodanni per effetto della condotta inadempiente di Segego, essendosilimitata a chiedere il compenso previsto per il ritiro ed il trasporto deimateriali ferrosi anche per il ritiro e trasporto del pietrisco ferroviario (nonprevisto in contratto)».Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe «erratoclamorosamente ritenendo che dalla non corretta identificazione del rifiutoda parte di [OSCURATO:SOCIETA] derivasse il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento deldanno (mai dedotto dall’odierna ricorrente)», visto che «non si pone,come erroneamente affermato dalla Corte triestina, un problema dirisarcimento de danno, bensì di corretta identificazione dell’obbligazioneassunta nel contratto».A supporto della doglianza in questione, la ricorrente ha formulato unaserie di considerazioni in punto di fatto, senza fornire alcuna indicazione inordine all’interpretazione delle norme (artt. 1176 e 1218 c.c.) che assumeviolate.Il motivo va dunque dichiarato inammissibile sulla scorta delle medesimeconsiderazioni già svolte in relazione al motivo precedente, da intendersiqui richiamate.D’altra parte, il fatto che l’oggetto della causa riguardasse il solopagamento del compenso per l’opera prestata e non anche il risarcimentodi ipotetici danni è stato espressamente rilevato dalla Corte d’appelloproprio nella parte della motivazione censurata dalla parte.7. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento.La parte della motivazione censurata è quella in cui la Corte d’appello haosservato che «né, infine, vista la documentazione fotografica dimessa,Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026può sostenersi che la natura dei rifiuti non fosse immediatamenteapprezzabile dal trasportatore, con tutto quel che ne consegue in terminidi obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, ex art. 1375c.c.».Secondo la ricorrente, si verterebbe in tema di motivazione «apparente(visto il mero rimando alle fotografie) o quantomeno perplessa edincomprensibile» la quale viola il disposto dell’art. 132, primo comma,num. 4, c.p.c.Infatti, a dire della parte, l’affermazione sopra riportata avrebbe «dovutoessere preceduta da una descrizione delle due tipologie di rifiuto, inmancanza della quale non è dato comprendere se la Corte avesse l’esattaconsapevolezza di come si presenti l’uno o l’altro dei rifiuti in parola».Il motivo in questione è infondato.7.1. Al riguardo, si osserva che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n.1986/2025).Al contrario, l’affermazione del giudice del merito, sopra riportata,ancorché sintetica, indica univocamente sia il ragionamento seguito ai finidella decisione, sia le risultanze probatorie poste a fondamento di dettoragionamento, né essa può essere inficiata dalle congetture della partecirca l’eventuale mancanza in capo alla Corte d’appello dellaconsapevolezza di come si presentino i rifiuti oggetto di causa.8. Con il settimo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026La censura della società riguarda la condanna della stessa al pagamentodelle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (capo 2della sentenza impugnata).In particolare, stante il carattere unitario del giudizio, nonché inconsiderazione della - almeno parziale - fondatezza della pretesacreditoria, dimostrata dall’avvenuto pagamento di parte del creditoingiunto nel corso della fase di opposizione, il giudice di secondo gradoavrebbe dovuto «condannare [OSCURATO:SOCIETA] alla parziale rifusione in favore diCa.Metal delle spese di lite del primo grado di giudizio (o, a tuttoconcedere, compensarle integralmente) e, casomai, statuire in ragionedella soccombenza solo per il grado d’appello».A sostegno del suo assunto, sotto il profilo giuridico, la ricorrente harichiamato un precedente di legittimità (cfr.: Cass. n. 9587/2015),secondo cui la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna allespese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizioseguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditoreopposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto colmonitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integraledel decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedenterispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoriaesecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed esserecondannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questodefinisca, benché impropriamente rigettando il gravame avversol'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dallarestituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.Secondo la controricorrente, invece, il motivo sarebbe infondato, attesa laconformità della pronuncia all’art. 91, primo comma, secondo periodo,c.p.c., secondo cui «se accoglie la domanda in misura non superioreall’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutatoNumero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese delprocesso maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quantodisposto dal secondo comma dell’articolo 92».In concreto, l’applicabilità della norma in questione deriverebbe dall’averel’opponente offerto in pagamento la somma ritenuta dovuta fin da primadell’instaurazione del giudizio e dall’essere stata la stessa corrispostaall’udienza di prima comparizione.Infine, il Pubblico Ministero ha formulato le seguenti considerazioni:«L’accoglimento dell’opposizione e la conseguente revoca del decretoingiuntivo ottenuto dalla ricorrente configurano gli estremi di una totalesoccombenza che giustifica pienamente la condanna alle spese dei duegradi di giudizio. Vale la pena di rilevare infatti che la ricorrente non haimpugnato la sentenza nel capo in cui ha respinto in toto la domandasenza tuttavia effettuare alcun accertamento circa l’esistenza di un creditopur se di ammontare inferiore a quello preteso, anche sulla scorta delparziale riconoscimento del debito effettuato da parte opponente».Sul punto va osservato quanto segue.8.1. Deve premettersi che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. è unordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge inprosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo,ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziatocon il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr.: Cass., Sez. Un., n.927/2022).Pertanto, si è affermato che, ai fini della condanna alle spese di giudizio,la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale dellalite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c.,sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che vedaconclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio creditorispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revocaintegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto,Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoriaesecutività (cfr.: Cass. n. 17854/2020)Il principio secondo cui la valutazione della soccombenza deve confrontarsicon il risultato finale della lite è stato affermato anche in altre occasioni daquesta Corte (cfr.: Cass. n. 17469/2007; Cass. n. 24482/2022).8.2. Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che è pacifico il fatto che incorso di causa sia stata corrisposta dall’opponente una parte - ritenutadovuta (a pagina 4 del controricorso di parla espressamente di «sommaritenuta dovuta applicando i prezzi contrattuali e di mercato alle tipologiedi rifiuti ed alle quantità effettivamente trasportate da [OSCURATO:SOCIETA]») - delcredito ingiunto, il tutto mediante due versamenti relativi rispettivamenteall’imponibile ed all’IVA.8.3. A detto pagamento parziale non può essere attribuita laqualificazione di “proposta conciliativa”, visto che esso, oltre a riguardareuna parte del credito non contestata, non risulta essere statoaccompagnato da alcuna particolare proposta di definizione della causa.Deve comunque rilevarsi che il pagamento era evidentemente finalizzato adefinire il processo mediante l’adempimento spontaneo in relazione allaparte non contestata del credito e che a tale definizione si è sottratta lacreditrice opposta, sicché la prosecuzione del processo di primo grado el’intero svolgimento del giudizio di appello sono conseguenza, sul pianocausale, della pretesa della parte in questione, risultata infondata, diottenere il pagamento dell’importo residuo, costituente la partepreponderante del credito ingiunto (euro 30.207,78 su un totale di euro41.889,43, come da conclusioni rassegnate in primo grado).Deve inoltre rilevarsi che, all’esito del secondo grado di giudizio, la societàopposta va considerata totalmente soccombente, visto che, con lasentenza impugnata, in accoglimento dell’appello, la Corte distrettuale harevocato il decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna declaratoria diparziale cessazione della materia del contendere, così come, del resto,Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026anche il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione e confermatoil decreto ingiuntivo senza specificare alcunché in ordine al pagamentoparziale.In particolare, la sentenza emessa dalla Corte d’appello non contienealcun riconoscimento, neanche in misura minima, del credito fatto valeredall’odierna ricorrente nella fase monitoria.Ciò, d’altra parte, è coerente con il fatto che, anche a seguito delpagamento, la società opposta aveva concluso domandando in viaprincipale il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, esolo in via gradata («in ogni caso») la condanna della debitrice ingiunta alpagamento della differenza tra il credito fatto valere originariamente e lasomma già corrisposta in corso di causa, così come l’opponente avevarichiesto la revoca del decreto attesa la pretesa infondatezza della pretesacreditoria avversaria, il tutto senza alcuna specificazione.Ora, come esattamente evidenziato dalla Procura Generale, la ricorrentenon ha censurato in maniera specifica il fatto che la sentenza noncontenga, né nel dispositivo, né in motivazione, alcun riconoscimento circal’esistenza di un credito, pur se di ammontare inferiore a quello preteso,né alcuna declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere.Infatti, come si è visto innanzi, i sei motivi di ricorso relativi alla decisionedi cui al capo 1 della sentenza impugnata - con cui, in accoglimentodell’appello, è stato revocato il decreto ingiuntivo - non riguardano talecircostanza, né essa potrebbe essere rilevata d’ufficio, stante la natura delricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata.D’altronde, come emerge da un esame della sentenza impugnata, neppureil giudizio di appello aveva avuto ad oggetto tale questione.Ciò posto, deve osservarsi che la decisione relativa alla condanna allespese costituisce conseguenza diretta di quella sul merito dellacontroversia, e che, come innanzi si è visto, all’esito del giudizio la societàopposta risulta totalmente soccombente.Numero registro generale 26817/2021Numero sezionale 2883/2025Numero di raccolta generale 14313/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ne deriva che la condanna della società opposta alle spese di entrambi igradi del giudizio di merito deve essere considerata corretta, il checomporta il rigetto del motivo di ricorso in esame.9. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.9.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo.9.2. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.100,00 per compensi,oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDAVIDE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14313/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris