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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23674/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 gennaio 2021 la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona del 6 novembre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con pena sospesa e revoca della patente di guida, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un motoveicolo in stato di ebbrezza con un tasso alcolennico pari a 2,88 g/I, provocando un incidente stradale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza valutare adeguatamente le doglianze dedotte dal Conca in appello, riguardanti il fatto che il precedente specifico su di lui gravante - ritenuto ostativo alla concessione del beneficio ex art. 131-bis cod. pen. - sarebbe stato definito con ordinanza di estinzione del reato, a seguito di svolgimento di lavori di pubblica utilità, nonché il fatto che esso sarebbe stato perpetrato a stretta distanza dal reato per cui è giudizio, in un periodo difficile per la vita dell'imputato, con una continuazione tra fattispecie non implicante la configurazione di nessuna abitualità nella commissione di tali condotte.

D'altro canto, ricorrerebbe un'ipotesi di modesto disvalore del fatto e di particolare tenuità dell'offesa, considerato che l'incidente si sarebbe verificato perché l'imputato aveva perso il controllo del suo motociclo in un tratto stradale pericoloso, senza, tuttavia, coinvolgere nessun mezzo o altre persone.

Il ricorrente contesta, infine, anche l'eccessiva entità della pena inflittagli, in quanto disposta in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).

Nella specie, i giudici del merito hanno adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, sia la circostanza che l'imputato versasse, al momento della consumazione della condotta causativa di un incidente e delle lesioni da lui stesso patite, in uno stato di alterazione alcolica particolarmente elevato, prossimo al doppio del valore del tasso alcolemico minimo richiesto per l'integrazione del delitto ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, che la presenza di un precedente specifico su di lui gravante, risalente a solo pochi mesi prima, rappresentativo della non episodicità con cui è stata perpetrata la condotta criminosa.

2.1. Non appaiono conferenti, poi, i richiami effettuati nell'ambito del ricorso a specifici precedenti giurisprudenziali - invero neanche espressivi di un consolidato indirizzo ermeneutico - per i quali non sussiste identificazione tra i concetti di continuazione tra reati e di abitualità, per cui ben può essere dichiarata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, atteso che, per come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è a tali fini necessario che i reati in continuazione non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto, in tal caso, la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta (così, da ultimo, Sez. 3, n. 35630 del 13/07/2021, Nenci, Rv. 282034-01) - come, invero, risulta essere stato nel caso di specie, trattandosi di due fattispecie integrate in contesti spazio-temporali del tutto distinti tra loro -.

D'altro canto, è stato anche ulteriormente precisato come, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, occorra, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922-01; Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830-01).

Valutazione che, nel caso di esame, è stata adeguatamente svolta dai giudici di merito, con argomentazione logica e congrua, nonché esente da vizio alcuno, rispetto alla quale è, pertanto, precluso ogni possibile scrutinio da parte di questo giudice di legittimità.

3. Del tutto priva di ogni fondamento, infine, è anche la censura con cui il Conca ha contestato l'eccessiva entità della pena inflittagli.

Trattasi, infatti, di doglianza generica ed aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e adeguata, ha esplicato le ragioni per cui la pena applicata si conforma pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 4.

Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 gennaio 2021 la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona del 6 novembre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con pena sospesa e revoca della patente di guida, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un motoveicolo in stato di ebbrezza con un tasso alcolennico pari a 2,88 g/I, provocando un incidente stradale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza valutare adeguatamente le doglianze dedotte dal Conca in appello, riguardanti il fatto che il precedente specifico su di lui gravante - ritenuto ostativo alla concessione del beneficio ex art. 131-bis cod. pen. - sarebbe stato definito con ordinanza di estinzione del reato, a seguito di svolgimento di lavori di pubblica utilità, nonché il fatto che esso sarebbe stato perpetrato a stretta distanza dal reato per cui è giudizio, in un periodo difficile per la vita dell'imputato, con una continuazione tra fattispecie non implicante la configurazione di nessuna abitualità nella commissione di tali condotte. D'altro canto, ricorrerebbe un'ipotesi di modesto disvalore del fatto e di particolare tenuità dell'offesa, considerato che l'incidente si sarebbe verificato perché l'imputato aveva perso il controllo del suo motociclo in un tratto stradale pericoloso, senza, tuttavia, coinvolgere nessun mezzo o altre persone. Il ricorrente contesta, infine, anche l'eccessiva entità della pena inflittagli, in quanto disposta in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). Nella specie, i giudici del merito hanno adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, sia la circostanza che l'imputato versasse, al momento della consumazione della condotta causativa di un incidente e delle lesioni da lui stesso patite, in uno stato di alterazione alcolica particolarmente elevato, prossimo al doppio del valore del tasso alcolemico minimo richiesto per l'integrazione del delitto ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, che la presenza di un precedente specifico su di lui gravante, risalente a solo pochi mesi prima, rappresentativo della non episodicità con cui è stata perpetrata la condotta criminosa. 2.1. Non appaiono conferenti, poi, i richiami effettuati nell'ambito del ricorso a specifici precedenti giurisprudenziali - invero neanche espressivi di un consolidato indirizzo ermeneutico - per i quali non sussiste identificazione tra i concetti di continuazione tra reati e di abitualità, per cui ben può essere dichiarata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, atteso che, per come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è a tali fini necessario che i reati in continuazione non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto, in tal caso, la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta (così, da ultimo, Sez. 3, n. 35630 del 13/07/2021, Nenci, Rv. 282034-01) - come, invero, risulta essere stato nel caso di specie, trattandosi di due fattispecie integrate in contesti spazio-temporali del tutto distinti tra loro -. D'altro canto, è stato anche ulteriormente precisato come, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, occorra, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922-01; Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830-01). Valutazione che, nel caso di esame, è stata adeguatamente svolta dai giudici di merito, con argomentazione logica e congrua, nonché esente da vizio alcuno, rispetto alla quale è, pertanto, precluso ogni possibile scrutinio da parte di questo giudice di legittimità. 3. Del tutto priva di ogni fondamento, infine, è anche la censura con cui il Conca ha contestato l'eccessiva entità della pena inflittagli. Trattasi, infatti, di doglianza generica ed aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e adeguata, ha esplicato le ragioni per cui la pena applicata si conforma pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 4. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2022 Il Consigliere e
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