CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nna [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di notifica dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti e contestuale decreto di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torinc. per complessivi anni tre mesi due di reclusione, comprensivo di condanna per bancarotta fraudolenta e violazioni finanziarie commesse nel 2017 e condanna per truffa del 16 novembre 2016. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico articolato motivo, che formalmente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 I. del 26 luglio 1975, n. 354, la violazione ed erronea applicazione dei presupposti previsti per il vaglio di accoglimento/rigetto dell'istanza di affidamentoin prova, l'omissione e contraddittorietà della motivazione sottesa alla gravata ordinanza. Il Tribunale di Sorveglianza, comportando la misura alternativa richiesta notevoli ed incontrollati spazi di libertà, avrebbe motivato il rigetto sulla assenza di massima affidabilità del condannato, con argomentazioni avulse dai parametri imposti dall'art. 47, comma 2, Ord. pen., relativi all'attuale e concreta possibilità d'incidenza del beneficio richiesto sull'opera di rieducazione e risocìalizzazione del condannato, nonché sulla prevenzione del rischio di recidiva nella commissione di ulteriori fatti di reato. Il Tribunale avrebbe omesso di effettuare un vaglio prognostico rispetto a comportamento ed azioni in concreto tenute dallo [OSCURATO:PERSONA] in periodo successivo alla commissione dei reati di cui alle condanne irrevocabili, per poter verificare se la misura alternativa fosse idonea a reintegrare il condannato nell'ambito di un lecito tessuto sociale ed a prevenire il pericolo di ricaduta nella commissione di ulteriori fatti illeciti o costituenti reato, non tenendo conto della documentazione prodotta dalla difesa (contratto di lavoro a tempo indeterminato; dichiarazione dell'Associazione di volontariato; comprovata ammissione degli addebiti e dell'avvenuta corresponsione alla curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. di un importo a titolo di ristoro nell'interesse dei creditori sociali per euro 15.000,00; volontà manifestata dallo [OSCURATO:PERSONA] nel definire l'ultimo procedimento a proprio carico attraverso le restituzioni ed il risarcimento del danno nell'interesse delle parti lese; la formalizzazioni di un concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen.). 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. 3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova e valido per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I 2criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha fondato la decisione sulla gravità dei fatti commessi e sulla mancanza di resipiscenza del condannato che all'UIEPE ha dichiarato di aver sempre "esercitato le attività commerciali nel rispetto della legalità. La relazione dell'UIEPE, del resto, ha concluso nel senso che "[OSCURATO:PERSONA], nonostante gli elementi favorevoli emersi, tenuto conto dei numerosi precedenti penali, i più in materia finanziaria, e la recente condanna in primo grado, dichiara di non essere in grado di esprimersi circa la meritevolezza della misura alternativa richiesta" (v. pag. 2 della ordinanza impugnata). Nel motivare l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza, tenendo conto delle risultanze e del contenuto della memoria depositata dalla difesa, con ragionamento scevro da illogicità, ha effettuato un bilanciamento degli elementi emersi con la pericolosità sociale rilevando che, seppure non richiesta la prova di una completa revisione critica del passato "l'interessato ha riportato di recente una pesante condanna per reati di notevole gravità. Nei rapporti con l'UIEPE non ha mostrato alcuna resipiscenza, affermando di aver sempre esercitato attività commerciali nel rispetto della legalità". Tali elementi, dunque, hanno portato a ritenere che il condannato non fosse meritevole di accedere alle misure alternative alla detenzione richieste, incidendo in tal senso la pericolosità sociale dello stesso. 4. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle due misure alternative (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto), alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235). 3Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può certamente prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M3. .7) oggi RorniJ, !i O 7 L UG,- -2026- - [OSCURATO:PERSONA] . te [OSCURATO:PERSONA] I t • • ' f i • DIZIARIO 'I