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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 08267/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12193/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n. 1709/2020 depositata il28/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], che nel Comune di Rapallo, dove costui risiede, gestisce il servizio idrico integrato.

L’utente ha fatto causa ad [OSCURATO:SOCIETA] sostenendo di avere corrisposto, negli ultimi dieci anni, un canone per la depurazione delle acque, senza però effettivamente beneficiare della depurazione. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Chiavari ha accolto la domanda, riconoscendo alla Ravera il diritto alla restituzione delle somme corrisposte per il servizio idrico. 3. [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Genova, con una serie di argomenti: che per depurazione dovesse intendersi come sufficiente il trattamento primario delle acque, che era stato fatto; che il canone dovuto dall’utente era un canone previsto a fronte di un servizio globale, per tutti i servizi di un determinato ambito territoriale e non dunque solamente per la prestazione locale a favore del singolo utente; che a percepire il canone era stata una diversa società, [OSCURATO:PERSONA] spa, e che dunque era quest’ultima a dover restituire; che infine il diritto doveva intendersi prescritto, in quanto soggetto a termine decennale. 4.- Il Tribunale di Genova ha rigettato questi argomenti: ha ritenuto essenzialmente si applicasse al contratto l’articolo 150 del testo ambientale (l. 152 del 2006), il quale impone di fare un trattamento anche secondario delle acque, o uno ad esso equivalente, e non era stata fornita prova che tale trattamento fosse stato effettuato. 5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], con sette motivi.

Resiste con controricorso lo Iannotti.

Considerato che anteriormente all’udienza la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, e dunque il giudizio va dichiarato estinto.

Ma, non avendo la controparte depositato accettazione, vanno liquidate le spesedel giudizio di cassazione come in dispositivo .

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudiziodi cassazione estinto per rinunzia .

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 300,00 euro, oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12193/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n. 1709/2020 depositata il28/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], che nel Comune di Rapallo, dove costui risiede, gestisce il servizio idrico integrato. L’utente ha fatto causa ad [OSCURATO:SOCIETA] sostenendo di avere corrisposto, negli ultimi dieci anni, un canone per la depurazione delle acque, senza però effettivamente beneficiare della depurazione. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Chiavari ha accolto la domanda, riconoscendo alla Ravera il diritto alla restituzione delle somme corrisposte per il servizio idrico. 3. [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Genova, con una serie di argomenti: che per depurazione dovesse intendersi come sufficiente il trattamento primario delle acque, che era stato fatto; che il canone dovuto dall’utente era un canone previsto a fronte di un servizio globale, per tutti i servizi di un determinato ambito territoriale e non dunque solamente per la prestazione locale a favore del singolo utente; che a percepire il canone era stata una diversa società, [OSCURATO:PERSONA] spa, e che dunque era quest’ultima a dover restituire; che infine il diritto doveva intendersi prescritto, in quanto soggetto a termine decennale. 4.- Il Tribunale di Genova ha rigettato questi argomenti: ha ritenuto essenzialmente si applicasse al contratto l’articolo 150 del testo ambientale (l. 152 del 2006), il quale impone di fare un trattamento anche secondario delle acque, o uno ad esso equivalente, e non era stata fornita prova che tale trattamento fosse stato effettuato. 5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], con sette motivi. Resiste con controricorso lo Iannotti. Considerato che anteriormente all’udienza la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, e dunque il giudizio va dichiarato estinto. Ma, non avendo la controparte depositato accettazione, vanno liquidate le spesedel giudizio di cassazione come in dispositivo . P.Q.M. La Corte dichiara il giudiziodi cassazione estinto per rinunzia . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 300,00 euro, oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favor
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