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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48081/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 19 marzo 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. in relazione all'art. 625, n.1, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto fondato su argomentazioni volte a proporre una lettura dei connotati del fatto alternativa rispetto a quella asseverata dalla Corte territoriale e sorretta da motivazione logica e coerente.

In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come, ai fini del giudizio circa la particolare tenuità del fatto ex art 131 bis cod. pen., i giudici di seconde cure hanno correttamente operato una valutazione complessiva degli elementi indicati nel comma 1 dell'art. 133 cod. pen., ritenendo di non poter riconoscere la causa di non punibilità in discorso per la non particolare tenuità dell'offesa alla luce del danno non modesto e delle modalità dell'azione, commessa di notte e diretta a turbare la tranquillità della p.o.

In tal senso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. - e non a quelli di cui al secondo comma - ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, Rv. 278555), com'è avvenuto nel caso di specie. osservato, peraltro, che le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; considerato che il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha insistito per l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla insussistenza delle condizioni per l'applicabilità l'imputato della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; ritenuto che non competono alla parte civile gli onorari di lite richiesti in quanto la memoria attiene a profili inerenti all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., la cui applicabilità all'imputato non pregiudicherebbe in alcun modo i diritti e l'interesse sotteso all'azione civile esercitata nel processo penale/stante l'espresso disposto di cui all'art. 651 bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere E te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 19 marzo 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. in relazione all'art. 625, n.1, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto fondato su argomentazioni volte a proporre una lettura dei connotati del fatto alternativa rispetto a quella asseverata dalla Corte territoriale e sorretta da motivazione logica e coerente. In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come, ai fini del giudizio circa la particolare tenuità del fatto ex art 131 bis cod. pen., i giudici di seconde cure hanno correttamente operato una valutazione complessiva degli elementi indicati nel comma 1 dell'art. 133 cod. pen., ritenendo di non poter riconoscere la causa di non punibilità in discorso per la non particolare tenuità dell'offesa alla luce del danno non modesto e delle modalità dell'azione, commessa di notte e diretta a turbare la tranquillità della p.o. In tal senso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. - e non a quelli di cui al secondo comma - ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, Rv. 278555), com'è avvenuto nel caso di specie. osservato, peraltro, che le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; considerato che il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha insistito per l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla insussistenza delle condizioni per l'applicabilità l'imputato della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; ritenuto che non competono alla parte civile gli onorari di lite richiesti in quanto la memoria attiene a profili inerenti all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., la cui applicabilità all'imputato non pregiudicherebbe in alcun modo i diritti e l'interesse sotteso all'azione civile esercitata nel processo penale/stante l'espresso disposto di cui all'art. 651 bis cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere E te
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