CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 14692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14160/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio elettro presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 34 –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA]: definizione agevolata 32– 14160 - 2017 – 08/05 /2024 MMF [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n . 8055/01 /1 6 pronunciata il 02 dicembre 2016 e depositata il 06 dicembre 2016,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente era attinto in data 30.09.2014 da un provvedimento di fermo amministrativo emesso a seguito di un avviso di accertamento asseritamente notificato in data 11.10.2023. In data 22.10.2014 il contribuente, recatosi presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, chiedeva anche copia del predetto avviso di accertamento. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] adiva così il giudice di prossimità impugnando il fermo amministrativo, ivi deducendo l’omessa notifica dell’atto impositivo presupposto oltre ad altre doglianze di merito. Costituitesi l’Amministrazione finanziaria e l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], la CTP accoglieva il ricorso. Proponevacosì appello l’Agenzia delle Entrate dacché, costituitosi il contribuente, la CTR riformava la decisione di primo grado avendo l’Amministrazione finanziaria depositato la prova della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. Invoca la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi ricorso, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato. Rimane intimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, rappresentando di aver rottamato sia la cartella che l’automobile, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate. CONSIDERATO 32– 14160 - 2017 – 08/05 /2024 MMF Dalla documentazione versata in atti emerge la cessata materia del contendere per rottamazione de l veicolo , avendo il contribuente definito in via agevolata la pendenza con il Fisco. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 –quater del d.P.R. n. 115/2002. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa fra le parti le spese