CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1975
Cassazione n. 19033/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1975 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Gz [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 19/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 19/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il ricorso è inammissibile. A fg. 2 della sentenza impugnata la Corte ha fornito adeguata risposta in ordine alla ragione per la quale ha ritenuto di applicare la recidiva contestata ritenendo che il delitto per cui si procede dimostrasse maggiore pericolosità sociale del ricorrente e capacità a delinquere rispetto ai già plurimi precedenti penali. La motivazione è conforme ai principi di diritto (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte SERGI6 [OSCURATO:PERSONA] 1 3 202