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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2026

ECLI:EU:C:2026:693
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 3 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del valore normale – Confronto equo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 2, paragrafo 10, lettera j) – Adeguamenti – Conversione valutaria – Copertura dei profitti e delle perdite – Articolo 18, paragrafi 3 e 6 – Collaborazione degli interessati » Nella causa C‑499/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 luglio 2024, Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları TAŞ, con sede in Istanbul (Turchia), İskenderun Demir ve [OSCURATO:PERSONA] AŞ, con sede in Payas (Turchia), [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ, con sede in Gebze (Turchia), rappresentate da J. Cornelis e F. Graafsma, advocaten, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara, G. Luengo e J. Zieliński, successivamente da G. Gattinara e J. Zieliński, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da E. Regan, facente funzione di presidente della Decima Sezione, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları TAȘ, la İskenderun Demir ve [OSCURATO:PERSONA] AȘ e la [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ (in prosieguo, rispettivamente, la «[OSCURATO:PERSONA]», la «Isdemir» e la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024, Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları e a./[OSCURATO:PERSONA] (T-629/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:303), con il quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 238, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo Diritto internazionale 2 Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»). 3 L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», così prevede: «2.1 Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione. 2.2 (...) 2.2.1 Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi di unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati dalle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorità (…) accertano che si sono verificate nell’arco di un periodo prolungato (…), in quantitativi consistenti (…) e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo.

Si riterrà che i prezzi inferiori ai costi unitari all’epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell’inchiesta. 2.2.1.1 Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame.

Le autorità devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall’esportatore o dal produttore nel corso dell’inchiesta, a condizione che l’esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo.

Se tale adeguamento non è già contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d’inchiesta incidono operazioni di avviamento (...). 2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l’importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell’ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell’esportatore o produttore sottoposto a inchiesta.

Se non è possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione può avvenire con riferimento:

i) agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati dall’esportatore o produttore in questione in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; ii) alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile; iii) a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l’importo del profitto così determinato non può superare quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. (...) 2.4 Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate.

Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi (...).

Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito.

Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo.

Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 2.4.1 Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita (…), salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine.

Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all’esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. 2.4.2 Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione effettuato per ogni singola operazione. (...) (...)».

Diritto dell’Unione 4 Il considerando 27 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»), enuncia quanto segue: «È necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti. 5 L’articolo 2 di tale regolamento di base, intitolato «Determinazione del dumping», così prevede: «A.

Valore normale

1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. (...)

3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. (...)

5. I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati.

In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata di preferenza in funzione del volume d’affari.

Se l’adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. (...)

6. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta.

Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine;

b) gli importi effettivamente sostenuti dall’esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d’origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

c) qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l’importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. (...) B. Prezzo all’esportazione (...) C. Confronto

10. Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi.

Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale.

Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati: (...)

j) Conversione valutaria Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita.

Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine.

La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita.

Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. (...)». 6 L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Inchiesta», dispone quanto segue: «1.

Dopo l’apertura del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] [europea], in collaborazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, avvia un’inchiesta a livello dell’Unione [europea].

Tale inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.

Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento.

Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta.

Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all’esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore.

Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga. (...)». 7 L’articolo 16 di detto regolamento, intitolato «Visite di verifica», è così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA], se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio.

In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di non effettuare la visita di verifica.

2. Se necessario, la [OSCURATO:PERSONA] può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l’accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi.

Ottenuto l’accordo delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3. Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute. (...)». 8 Ai sensi dell’articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Omessa collaborazione»: «(...)

3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza. (...)

6. L’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato».

Fatti 9 Ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata, i fatti all’origine della controversia sono riassunti come segue.

«2 Le ricorrenti sono società di diritto turco. [OSCURATO:PERSONA] e la Isdemir sono attive nella produzione e nella vendita di prodotti piatti laminati a caldo. [OSCURATO:PERSONA] è il loro operatore commerciale collegato. 3 Il 14 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati (in prosieguo: “il prodotto di cui trattasi”) originari della Turchia (in prosieguo: l’“inchiesta”). 4 L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 (in prosieguo: il “periodo di inchiesta”).

L’analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta.

Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte nel corso dell’inchiesta. 5 Le ricorrenti sono state selezionate tra i tre esportatori turchi inclusi nel campione e hanno presentato una risposta al questionario il 7 luglio 2020 nonché risposte a una richiesta di informazioni supplementari il 26 agosto 2020 (per la [OSCURATO:PERSONA]), il 10 settembre 2020 (per la Isdemir) e il 21 settembre 2020 (per la [OSCURATO:PERSONA]). 6 Dal 28 settembre al 9 ottobre 2020 è stato effettuato un controllo incrociato a distanza. 7 Il 6 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 3, pag. 4), che assoggetta le esportazioni delle ricorrenti nell’Unione del prodotto di cui trattasi a un dazio antidumping provvisorio del 5,4%. 8 Il 23 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni definitive in base ai quali intendeva istituire dazi antidumping definitivi. 9 Il 6 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle ricorrenti conclusioni definitive supplementari, in forza delle quali i dazi antidumping che intendeva imporre alle ricorrenti sono stati portati al 5%.

Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su dette conclusioni il 10 maggio 2021. 10 Il 5 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento [controverso], che istituisce un dazio antidumping del 5% sulle importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi fabbricato dalle ricorrenti».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2021, le ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso. 11 A sostegno del ricorso di annullamento, le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi.

Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, paragrafo 10, prima, seconda, terza e quinta frase, nonché paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

Il secondo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e del principio di buona amministrazione, a causa del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un adeguamento a titolo di copertura dei profitti e delle perdite.

Con il loro terzo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno fatto valere la violazione dell’articolo 2, paragrafi 5 e 6, nonché paragrafo 10, prima, seconda, seconda e terza frase, del regolamento di base.

Infine, il quarto motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e dell’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping. 12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questi quattro motivi e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 13 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – in via principale: – annullare la sentenza impugnata; – annullare il regolamento controverso e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al procedimento di impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale e – in subordine: – rinviare la causa davanti al Tribunale e – riservare le spese dei due gradi di giudizio. 14 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare le ricorrenti alle spese del procedimento.

Sull’impugnazione 15 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono otto motivi.

Il primo motivo di impugnazione verte su un difetto di motivazione e sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, a causa di un’interpretazione erronea dell’argomento addotto dalle ricorrenti in primo grado, secondo il quale tutti i dati numerici erano stati forniti nella stessa valuta e la conversione supplementare effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era quindi necessaria.

A sostegno del loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono la violazione dell’obbligo di prendere in considerazione gli accordi dell’OMC ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento di base.

Con il loro terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base nel ritenere che l’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento non preveda alcun obbligo di utilizzare un tasso di cambio particolare.

Con il loro quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova, ritenendo che esse avessero chiesto e accolto favorevolmente una conversione mensile ed avessero esse stesse applicato una siffatta conversione.

Con il quinto motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver imposto un onere della prova eccessivo esigendo la fornitura di nuove informazioni sui costi di produzione in lire turche.

Il sesto motivo di impugnazione verte su un’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

Il settimo motivo di impugnazione verte su un difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha esaminato una parte degli argomenti dedotti dalle ricorrenti in primo grado.

Infine, con il loro ottavo motivo di impugnazione, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha interpretato erroneamente la giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa all’obbligo di informazione gravante sui produttori esportatori oggetto di un’inchiesta antidumping e conferito a tale obbligo una portata che rischierebbe di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].

Sul primo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 16 Con il loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, ai punti 45, da 47 a 49 e 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente nella misura in cui ha interpretato erroneamente l’argomento addotto dalle ricorrenti in primo grado, secondo cui una conversione valutaria può essere effettuata solo quando è necessaria, e ha applicato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 17 Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha esaminato la questione se le conversioni valutarie fossero in generale necessarie, laddove le ricorrenti avevano già convertito tutte le transazioni non espresse in dollari USA (USD) in tale valuta, la quale sarebbe la loro moneta veicolare, ai fini della loro registrazione contabile alla data della transazione.

Sarebbe stata la successiva conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad essere contestata dinanzi al Tribunale, dal momento che essa non sarebbe stata necessaria per poter effettuare un confronto equo.

Infatti, tutti i dati pertinenti necessari al confronto dei prezzi (le vendite sul mercato interno, le vendite all’esportazione, i costi di produzione nonché le cifre relative alle spese generali, amministrative e di vendita) sarebbero stati dichiarati in dollari USA, cosicché era inutile procedere a una conversione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

Di conseguenza, la seconda conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata superflua e violerebbe quindi tale disposizione. 18 Tuttavia, il Tribunale non avrebbe esaminato la necessità di tale seconda conversione valutaria alla luce dei criteri da esso enunciati, secondo i quali spetta alla [OSCURATO:PERSONA] giustificare le conversioni operate relative alle vendite all’esportazione, alle vendite interne e ai costi di produzione.

Tale omissione costituirebbe un difetto di motivazione nonché un’applicazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

Essa riguarderebbe altresì il punto 68 della sentenza impugnata, secondo il quale era necessario convertire i costi di produzione in lire turche, dal momento che era stato dichiarato necessario convertire i prezzi all’esportazione e il valore normale in tale valuta al fine di garantire un confronto equo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento. 19 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo di impugnazione è infondato e inoperante.

Giudizio della Corte 20 Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (sentenze del 13 gennaio 2022, Germania – Ville de Paris e a./[OSCURATO:PERSONA], da C-177/19 P a C-179/19 P, EU:C:2022:10, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 14 novembre 2024, LE/[OSCURATO:PERSONA], C-781/22 P, EU:C:2024:960, punto 73). 21 Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, si può procedere ad un adeguamento sotto forma di conversione valutaria al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. 22 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale ha esaminato la questione se la conversione «successiva» di valute – la quale corrisponde alla «seconda» conversione considerata dalle ricorrenti – fosse necessaria.

Prima di valutare, al punto 49 della sentenza impugnata, la legittimità di tale conversione, il Tribunale ha chiaramente constatato che le ricorrenti avevano prodotto dati risultanti dalla loro contabilità convertiti in dollari USA.

Infatti, al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che era pacifico tra le parti che il dollaro statunitense era la principale moneta veicolare delle ricorrenti.

Al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «sulla base delle relazioni contabili [delle ricorrenti], la [OSCURATO:PERSONA] ha convertito in lire turche, da un lato, dati forniti in dollari USA, vale a dire le vendite interne, le vendite all’esportazione, gli adeguamenti sulle vendite e i costi di produzione, attraverso l’euro, e, dall’altro, le vendite all’esportazione fatturate dalle ricorrenti in euro».

Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato «tali conversioni» al considerando 127 del regolamento controverso.

Orbene, in tale considerando, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in sostanza, che, in primo luogo, essa aveva osservato che le ricorrenti avevano effettuato operazioni in dollari USA, euro e lire turche e che le conversioni valutarie erano necessarie per esprimere gli importi in una valuta che rendesse possibile il confronto.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che essa non aveva contestato il fatto che le ricorrenti avessero provveduto autonomamente a convertire tutti gli importi in dollari USA, dato che si trattava della loro moneta veicolare.

Tuttavia, ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, tale istituzione ha ritenuto opportuno utilizzare la valuta del paese interessato. 23 Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che una conversione valutaria era necessaria per poter effettuare un siffatto confronto equo, dal momento che, come riconosciuto dalle ricorrenti, le loro vendite all’esportazione verso l’Unione erano state effettuate in euro e in dollari USA, mentre tutte le fatture di vendita interne, ad eccezione di una fattura della [OSCURATO:PERSONA], erano redatte in lire turche, e il dollaro USA era indicato solo a titolo di valuta integrativa.

Inoltre, una volta che la fattura era stata pagata, il pagamento era espresso nell’una o nell’altra di tali valute. 24 Così facendo, il Tribunale non ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

Infatti, tale disposizione non imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione la valuta che le ricorrenti dichiaravano di utilizzare per le loro operazioni contabili.

Come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, quando una siffatta conversione risulta necessaria, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non impone a tale istituzione di convertire la valuta delle vendite all’esportazione nella valuta richiesta dal produttore esportatore.

Pertanto, il fatto che le ricorrenti avessero provveduto autonomamente a una conversione valutaria a fini contabili non è sufficiente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato tale disposizione quando ha effettuato, sulla base di detta disposizione, una conversione in una valuta diversa da quella che le ricorrenti avevano adottato. 25 Da tali considerazioni risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha esaminato concretamente, e non in generale, se la «seconda conversione» effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la conversione in lire turche, fosse nella fattispecie necessaria.

Esso ha altresì esaminato in concreto se gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] rispettassero i criteri da esso enunciati, in particolare, ai punti 40, 42 e 43 della sentenza impugnata. 26 Così facendo, il Tribunale ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente e non ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 27 Pertanto, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 28 Il secondo motivo di impugnazione è diretto contro i punti 63, 66, 67 e 70 della sentenza impugnata.

Tale motivo verte sulla violazione dell’obbligo di prendere in considerazione gli accordi dell’OMC per l’interpretazione delle disposizioni del regolamento di base. 29 Secondo le ricorrenti, risulta in particolare dal punto 31 della sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑891/19 P, EU:C:2022:38), che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione impone di interpretare le norme di diritto derivato dell’Unione in maniera per quanto possibile conforme agli accordi.

Tuttavia, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto che l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping «non incida (...) sull’interpretazione da adottare dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base». 30 Rifiutando quindi in modo ingiustificato di tener conto dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, come interpretato dai gruppi speciali e dall’organo d’appello dell’OMC, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, il Tribunale avrebbe ignorato i limiti apportati alla facoltà di cui disporrebbero le autorità incaricate dell’inchiesta di non fare riferimento ai documenti contabili di un produttore esportatore.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, nel caso di specie, giustificare l’esistenza di un «motivo imperativo» per non fare riferimento ai documenti contabili delle ricorrenti, giustificazione che essa non avrebbe fornito. 31 Inoltre, l’impiego dell’espressione «in base ai documenti contabili» di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non implicherebbe che i documenti contabili possano essere liberamente adeguati o trattati dall’autorità incaricata dell’inchiesta.

È vero che dall’articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, di tale regolamento risulterebbe che sarebbe consentito a tale autorità effettuare taluni adeguamenti dei costi al fine di ottenere un calcolo più preciso e garantire una reale relazione tra i le spese riflesse nei documenti contabili e i costi di produzione nonché le spese di vendita del prodotto specifico in esame.

Tuttavia, secondo le ricorrenti, tale questione non si poneva dinanzi al Tribunale, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la ripartizione delle spese utilizzata dalle ricorrenti. 32 Pertanto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC decidendo, al punto 66 della sentenza impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a fare affidamento, senza procedere ad alcuna verifica, sui documenti contabili prodotti dalla parte interessata nel corso dell’inchiesta e (...) non è tenuta ad utilizzarli così come sono». 33 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale motivo, in quanto quest’ultimo si basa su una lettura erronea del punto 63 della sentenza impugnata.

Inoltre, tale motivo, nella parte in cui è diretto contro i punti 67 e 70 di tale sentenza, sarebbe inoperante.

Esso sarebbe, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte 34 È necessario constatare che il secondo motivo si basa su una lettura erronea del punto 63 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che «[l]’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, invocato dalle ricorrenti, contiene una formulazione quasi identica e non incide quindi sull’interpretazione da adottare dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base». 35 Infatti, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, da tale considerazione risulta che il Tribunale non ha rifiutato di tener conto dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping né delle decisioni pertinenti dei gruppi speciali o dell’organo d’appello dell’OMC, ma che esso ha, al contrario, tenuto conto della formulazione di tale disposizione e ha rilevato che essa era «quasi identica» a quella dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

Così facendo, il Tribunale ha affermato non che l’articolo 2.2.1.1 di tale accordo fosse irrilevante in quanto tale, ma che la formulazione di tale disposizione non conteneva alcun indizio supplementare ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, tenuto conto della formulazione quasi identica di queste due disposizioni. 36 Inoltre, non si può addebitare al Tribunale di non aver tenuto conto delle pertinenti decisioni dell’OMC relative all’interpretazione dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, invocate nel ricorso in primo grado.

Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il Tribunale, senza mettere in discussione la decisione del gruppo speciale dell’OMC di cui al punto 69 di tale sentenza ‑ secondo la quale solo se la [OSCURATO:PERSONA] può giustificare l’esistenza di un «motivo imperativo», essa può rifiutare di tener conto dei documenti contabili del produttore interessato ‑ ha constatato, al punto 70 di detta sentenza, facendo riferimento a quanto già indicato al punto 67 di quest’ultima, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva escluso i documenti contabili delle ricorrenti.

A maggior ragione, tale istituzione non era quindi tenuta a giustificare l’esistenza di un siffatto «motivo imperativo». 37 Di conseguenza, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia interpretato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base nel senso che sarebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di discostarsi dai documenti contabili del produttore esportatore senza dover fornire la prova di un «motivo imperativo» né che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di tali documenti nel caso di specie. 38 Il secondo motivo di impugnazione, che si basa quindi su una lettura erronea della sentenza impugnata, deve essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 39 Con il loro terzo motivo di impugnazioni, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base ritenendo, al punto 72 della sentenza impugnata, che l’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento non preveda alcun obbligo di utilizzare un tasso di cambio particolare. 40 In sostanza, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, nell’interpretare l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che non sussisteva alcun obbligo quanto al tasso di cambio da utilizzare per convertire i costi di produzione, laddove, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, di tale regolamento imporrebbe di utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della transazione e, dall’altro, il Tribunale avrebbe già dichiarato che tale disposizione si applicava alla conversione dei costi di produzione. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile, sulla base del rilievo che, da un lato, le ricorrenti non espongono con sufficiente precisione l’argomento che intendono trarre dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e, dall’altro, invocando, per la prima volta dinanzi alla Corte, quest’ultima disposizione a sostegno del loro argomento, sollevato dinanzi al Tribunale, secondo il quale l’utilizzo di tassi di cambio mensili violava l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, esse sollevano un motivo nuovo e modificano l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. 42 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è inoperante, tenuto conto della decisione del Tribunale di cui al punto 67 della sentenza impugnata, che non sarebbe contestata dalle ricorrenti.

In ogni caso, detto motivo dovrebbe essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte 43 Risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa i punti censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di gravame di cui trattasi (sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex , C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punto 54 e giurisprudenza citata). 44 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado.

Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale.

Ciò premesso, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punti da 38 a 39 a giurisprudenza citata). 45 Nel caso di specie, per quanto riguarda la ricevibilità del terzo motivo di impugnazione, si deve constatare, da un lato, che esso precisa, in modo inequivocabile, l’errore dedotto e non è quindi impreciso, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, le ricorrenti hanno indicato il punto contestato della sentenza impugnata, vale a dire il suo punto 72, pur esponendo che l’errore commesso, a loro avviso, dal Tribunale consiste nell’aver ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non prevedesse alcun obbligo di utilizzare un tasso di cambio particolare, mentre, al punto 40 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), di tale regolamento si applicava alla conversione dei costi di produzione, che implicava l’obbligo di utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 46 Dall’altro lato, nel loro atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano fatto valere che l’utilizzo di un tasso di cambio mensile anziché di un tasso giornaliero, come previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e al quale le ricorrenti avevano fatto ricorso per tenere la loro contabilità, comportava una violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento.

Pertanto, nella parte in cui, con il terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver respinto tale argomento che esse avevano sollevato dinanzi ad esso, non si può ritenere che tale motivo modifichi l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. 47 Dalle considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo di impugnazione è ricevibile. 48 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il punto 67 della sentenza impugnata non è sufficiente a giustificare la decisione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva utilizzare un tasso di cambio mensile per le conversioni effettuate da tale istituzione nell’ambito della verifica dei costi di produzione delle ricorrenti. 49 Per quanto riguarda la fondatezza di tale terzo motivo, occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale del prodotto simile può, in situazioni particolari, essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. 50 Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base precisa, in particolare, che i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

In caso contrario, tali costi saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non siano disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole. 51 Quest’ultima disposizione non contiene tuttavia alcun riferimento a una conversione dell’importo di tali costi da prendere in considerazione, espressi in una determinata valuta, né, a fortiori, al tipo di tasso di cambio che occorrerebbe utilizzare al momento di tale conversione. 52 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non prevede alcun obbligo di utilizzare un tipo di tasso di cambio particolare. 53 Tale considerazione non è messa in discussione dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base prevede che si debba procedere ad un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale e che un siffatto confronto possa richiedere una conversione valutaria utilizzando, in linea di principio, il tasso di cambio alla data di vendita; tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. 54 Infatti, dalla formulazione di quest’ultima disposizione risulta chiaramente che l’espressione «tasso di cambio della data di vendita» in essa contenuta fa riferimento al prezzo delle vendite e non ai costi che vengono presi in considerazione per il calcolo del valore normale. 55 Tale interpretazione è compatibile con quella dell’articolo

2.4.1. dell’accordo antidumping – il quale corrisponde all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base – che emerge dalla relazione del gruppo speciale dell’OMC, del 22 dicembre 2000, nel caso [OSCURATO:PERSONA] – Misure antidumping riguardanti le piastre in acciaio inossidabile in rotoli e le lamiere e i nastri in acciaio inossidabile originari della Corea ([OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile) (WT/DS179/R), invocata dalle ricorrenti, e che riguardava, in particolare, la questione se, ai fini del confronto equo, si fosse proceduto a conversioni valutarie dei prezzi in violazione di tale articolo

2.4.1. 56 A tal riguardo, occorre osservare che tale interpretazione dell’articolo 2.4.1 dell’accordo antidumping, contenuta nei paragrafi da 6.9 a 6.41 di tale relazione, verte unicamente sulla regola enunciata nella prima parte della prima frase dell’articolo 2.4.1 dell’accordo antidumping, secondo la quale la conversione valutaria deve essere effettuata solo quando il confronto equo la richiede.

Per contro, detta relazione non tratta in alcun modo dell’applicazione a costi di produzione delle altre disposizioni enunciate in tale prima frase, relative alla determinazione del tasso di cambio applicabile in occasione di una conversione valutaria ai fini del confronto equo. 57 Dalle considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 58 Con il loro quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano il fatto che, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto validamente ritenere, in primo luogo, che esse avevano chiesto e accolto favorevolmente l’utilizzo di un tasso di cambio mensile da parte della [OSCURATO:PERSONA] tanto per le vendite che per le spese e, in secondo luogo, che esse stesse avevano fornito a tale istituzione un elenco delle vendite sul mercato interno espresse in dollari USA e convertite in lire turche utilizzando tassi di cambio mensili.

Con una siffatta decisione, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi sottoposti alla sua valutazione. 59 A tal riguardo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, dopo aver contestato, nella fase provvisoria, la conversione valutaria effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], esse hanno chiesto un impiego coerente dei tipi di tassi di cambio per convertire i costi di produzione e di vendita.

Dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva modificato, nella fase della divulgazione finale, i tassi di cambio utilizzati, le ricorrenti avrebbero effettivamente accolto favorevolmente l’impiego coerente dello stesso tipo di tasso di cambio, vale a dire un tasso di cambio mensile, tuttavia solo nella misura in cui ciò eliminava gli effetti distorsivi più gravi del metodo precedente per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping e, al contempo, osservando, in sostanza, che i costi espressi in lire turche utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettevano i costi di produzione della [OSCURATO:PERSONA] e della Isdemir figuranti nei loro documenti contabili. 60 Secondo le ricorrenti, dalle osservazioni che esse hanno trasmesso dopo la fase della divulgazione finale risulta che esse non avevano chiesto l’uso di un tasso di cambio mensile, ma che avevano unicamente accolto «favorevolmente» l’utilizzo di un siffatto tipo di tasso di cambio, nella misura in cui ciò era coerente con il metodo precedente utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], e che esse avevano poi mantenuto il loro argomento secondo cui l’utilizzo di un tasso di cambio mensile anziché di un tasso giornaliero violava l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

Il Tribunale avrebbe quindi snaturato gli elementi di prova del fascicolo. 61 Parimenti, la considerazione, al punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui le ricorrenti avevano fornito un elenco dei dati delle vendite sul mercato interno convertiti mediante un tasso di cambio mensile e l’insinuazione secondo cui le ricorrenti avevano così «acconsentito» all’utilizzo di un tasso di cambio mensile, costituirebbero parimenti uno snaturamento degli elementi di prova.

Infatti, tale elenco sarebbe stato fornito unicamente su richiesta espressa della [OSCURATO:PERSONA] in occasione del controllo incrociato a distanza, al fine di evitare che quest’ultima decidesse di elaborare le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, per il motivo che le informazioni richieste non sarebbero state comunicate. 62 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto inoperante o, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte 63 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, uno snaturamento degli elementi di prova sussiste in particolare quando il Tribunale ha manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi.

Lo snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

A questo proposito, non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 127 nonché giurisprudenza citata). 64 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 73 della sentenza impugnata, che «nel corso dell’inchiesta, le ricorrenti hanno esplicitamente chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere allo stesso approccio per i tassi di cambio delle vendite e delle spese utilizzando un tasso di cambio mensile.

Successivamente, nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno accolto favorevolmente l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’allineare i tassi di cambio, facendo ricorso a un tasso mensile.

In aggiunta, nell’elenco “transazione per transazione” delle vendite interne prodotto dalle ricorrenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], queste ultime avevano esse stesse incluso un tasso di cambio mensile medio per convertire i [dollari USA in lire turche]». 65 Orbene, è necessario constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato che dagli elementi di prova del fascicolo emergesse in modo manifesto che esse avevano richiesto l’utilizzo di un tasso di cambio giornaliero al posto di un tasso di cambio mensile. 66 Infatti, sebbene dalle loro osservazioni sulla divulgazione finale risulti che le ricorrenti ritenevano che i costi di produzione presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettessero quelli della [OSCURATO:PERSONA] e della Isdemir contenuti nei loro documenti contabili, da tali osservazioni non risulta espressamente che la causa di tale asserita discordanza derivasse da una mancata conversione su base giornaliera. 67 Inoltre, nell’ultima frase del punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che le ricorrenti avevano fornito un elenco dei dati relativi alle vendite sul mercato interno convertiti sulla base di un tasso di cambio mensile, il che non è contestato dalle ricorrenti nell’ambito della loro impugnazione. 68 Pertanto, non si può ritenere che, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di tali osservazioni o snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione. 69 Il quarto motivo di impugnazione deve essere quindi respinto in quanto infondato.

Sul quinto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 70 Con il quinto motivo di impugnazione, le ricorrenti criticano il punto 74 della sentenza impugnata e addebitano al Tribunale di aver imposto loro un onere della prova eccessivo esigendo la fornitura di nuove informazioni sui costi di produzione in lire turche. 71 Facendo riferimento alla sentenza del 21 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] SVW Chemical e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑762/20, EU:T:2024:113, punto 129), secondo la quale spetterebbe alle istituzioni dell’Unione, in particolare in forza del principio di buona amministrazione, indicare a una parte che chiede un adeguamento le informazioni necessarie a tal fine e non imporle un onere della prova eccessivo, le ricorrenti sostengono che, tenuto conto del termine di soli dieci giorni loro impartito per formulare osservazioni nella fase della divulgazione finale, sarebbe stato quasi impossibile fornire un nuovo costo di produzione convertito in lire turche, sulla base di un tasso di cambio giornaliero.

In ogni caso, il Tribunale avrebbe indicato, al punto 114 della sentenza impugnata, che un nuovo elenco fornito dopo la fine della verifica (o del controllo incrociato a distanza) non avrebbe potuto essere preso in considerazione, cosicché l’interesse che vi sarebbe stato a fornire un siffatto elenco non apparirebbe chiaro. 72 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quinto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile, dal momento che le ricorrenti metterebbero in discussione, in sostanza, la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

Infatti, quest’ultimo avrebbe ritenuto, nell’ambito del suo potere discrezionale sovrano, che le ricorrenti avessero avuto tempo sufficiente per comunicare le proprie conversioni in lire turche dei dati relativi alle vendite e ai costi di produzione, applicando a tal fine il proprio tipo di tasso di cambio.

Le ricorrenti non avrebbero dedotto uno snaturamento dei fatti al riguardo.

Inoltre, l’argomento vertente su una violazione del principio di buona amministrazione per aver imposto un onere della prova eccessivo non sarebbe stato sollevato dinanzi al Tribunale e sarebbe quindi irrilevante.

In ogni caso, contrariamente a quanto sosterrebbero le ricorrenti, esse avrebbero avuto a disposizione più di dieci giorni per fornire i dati summenzionati, circostanza che esse non contesterebbero.

Pertanto, tale motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto.

Giudizio della Corte 73 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti.

Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti.

Salvo il caso dello snaturamento di detti elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte.

Tuttavia l’asserita violazione delle norme in materia di prova costituisce una questione di diritto, ricevibile in sede di impugnazione (sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/[OSCURATO:PERSONA], C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62, punti 52 e 53). 74 Al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, «[a] seguito degli scambi con la [OSCURATO:PERSONA] e in particolare della previa comunicazione con la quale quest’ultima ha indicato la sua intenzione di convertire in lire turche i dati dichiarati dalle ricorrenti relativi alle vendite e ai costi di produzione, queste ultime avevano la possibilità di comunicare le proprie conversioni in lire turche di dette cifre, utilizzando eventualmente un tasso di cambio giornaliero, cosa che esse non hanno fatto». 75 Così facendo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha imposto loro un qualsivoglia onere della prova quando ha ritenuto che spettasse loro fornire alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie conversioni in lire turche dei dati numerici relativi alle vendite e ai costi di produzione, ma ha soltanto constatato, sulla base di una valutazione insindacabile dei fatti, di cui le ricorrenti non asseriscono uno snaturamento, che, tenuto conto del momento in cui erano state informate dell’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di convertire essa stessa tali dati in lire turche, esse avevano avuto la possibilità e il tempo necessario per comunicare i propri dati numerici al riguardo, cosa che esse si sono tuttavia astenute dal fare.

Il Tribunale si è quindi limitato a constatare che le ricorrenti si erano astenute dal comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie conversioni dei dati summenzionati, in quanto elemento corroborativo dei motivi dedotti al punto 73 della sentenza impugnata che giustificavano la conclusione, enunciata al punto 75 di quest’ultima, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva utilizzare il tasso mensile medio per dette conversioni e, così facendo, non ha violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. 76 Poiché il quinto motivo di impugnazione si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, esso deve essere respinto in quanto infondato.

Sul sesto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 77 Con il loro sesto motivo di impugnazione, che censura i punti da 85 a 87 e da 91 a 94 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base riferendosi alle valute oggetto dal contratto di copertura piuttosto che alla data che fissa il tasso di cambio in tale contratto. 78 Secondo le ricorrenti, tale disposizione pone l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto di copertura.

Ciò risulterebbe dal riferimento alla «data di vendita» riportato in ciascuna delle frasi di detta disposizione.

Inoltre, un siffatto riferimento a tale data piuttosto che alle valute oggetto dal contratto di copertura sarebbe logico da un punto di vista finanziario, tenuto conto del fatto che i tassi di cambio tra le diverse valute sono interconnessi. 79 Pertanto, le ricorrenti ritengono che, se si dovesse accogliere la tesi secondo cui le operazioni di copertura possono essere prese in considerazione unicamente quando l’operazione riguarda la valuta della fattura e la valuta di conversione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe troppo facile per quest’ultima eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe convertire le operazioni in euro o in altre valute per non dover tener conto delle operazioni di copertura tra euro e lire turchi.

Orbene, l’interpretazione di tale disposizione non dovrebbe consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privarla del suo effetto utile. 80 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il sesto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto inoperante, dal momento che le ricorrenti non contestano il punto 82 della sentenza impugnata.

Tale motivo sarebbe, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte 81 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che il sesto motivo di impugnazione è inoperante per il motivo che le ricorrenti non hanno contestato il punto 82 della sentenza impugnata.

Infatti, tale punto si limita a esporre il contenuto del considerando 98 del regolamento controverso, senza che il Tribunale vi effettui una valutazione della fondatezza di quest’ultimo, cosicché la mancata contestazione di detto punto non è sufficiente a rendere tale motivo inoperante. 82 In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, occorre rilevare che, ai punti da 85 a 87 e da 91 a 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento controverso, secondo cui i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti non erano pertinenti per le conversioni valutarie effettuate da tale istituzione al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 83 Più in particolare, il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della sentenza impugnata, che non vi era stata copertura per le transazioni fatturate in dollari USA, ma che ve n’era stata una unicamente per quelle fatturate in euro, e che le vendite all’esportazione delle ricorrenti effettuate in euro avevano dovuto essere convertite in lire turche dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire un confronto equo tra queste ultime e le vendite interne, operazione che tale istituzione aveva realizzato direttamente, senza conversione intermedia in dollari USA, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, poiché i contratti di copertura in questione prevedevano una copertura in dollari USA convenendo un tasso di conversione tra l’euro e il dollaro USA, tale conversione era estranea all’operazione di conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dall’euro alla lira turca.

Il Tribunale ha pertanto respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a utilizzare il tasso di conversione previsto nei contratti di copertura. 84 Le ricorrenti ritengono che tale valutazione si fondi su un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, in quanto riguarda le valute oggetto del contratto di copertura piuttosto che la data che fissa il tasso di cambio in tale contratto, pur contemplata da tale disposizione, e violi l’effetto utile di quest’ultima. 85 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo.

Tale confronto è effettuato, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi.

Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si deve tener debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. 86 Tra i fattori per i quali possono essere applicati adeguamenti figura, alla lettera j) di tale articolo 2, paragrafo 10, la conversione valutaria.

Tale disposizione prevede che, se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, debba essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita.

Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine.

Detta disposizione precisa ancora che la data di vendita è di norma la data della fattura, ma che si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita.

Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. 87 Pertanto, quando una conversione valutaria è necessaria al fine di confrontare equamente il prezzo all’esportazione e il valore normale, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile a tale conversione.

Tale tasso di cambio deve corrispondere a quello della data della vendita, a meno che detto tasso sia stato convenuto in occasione di una vendita a termine direttamente collegata all’esportazione, di cui occorre tener conto nel confronto con il valore normale.

Infatti, dai termini di tale disposizione risulta che, se la vendita di valuta straniera sul mercato a termine è direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine.

Detta disposizione precisa, peraltro, come determinare la data della vendita quando deve essere presa in considerazione e indica che non si terrà conto delle fluttuazioni dei cambi. 88 Occorre poi rilevare che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non fornisce alcuna indicazione quanto alla valuta nella quale la conversione deve essere effettuata quando tale conversione è richiesta al fine di procedere ad un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

Ne consegue che, quando si impone una conversione valutaria al fine di poter procedere a tale confronto, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità al fine di determinare in quale valuta tali prezzi dovranno essere convertiti.

Il controllo giurisdizionale di tale margine discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta della valuta contestata, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 125 e giurisprudenza citata). 89 Infine, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, un contratto di copertura consente di precludere, al momento della conclusione del contratto, il tasso di cambio da applicare a una transazione monetaria che avrà luogo in una data futura e di ridurre in tal modo il rischio finanziario al quale è esposto un contraente a causa delle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio. 90 Un contratto di copertura fissa quindi un tasso di cambio per la vendita a termine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 91 Tuttavia, dal momento che, come risulta dai punti 87 e 88 della presente sentenza, tale disposizione precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile a una conversione valutaria per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale, ma non fornisce alcuna indicazione quanto alla scelta della valuta nella quale tale conversione deve essere effettuata, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tenuta, in applicazione di detta disposizione, a prendere in considerazione le valute utilizzate in tale contratto di copertura al fine di effettuare tale confronto né, pertanto, ad applicare il tasso di cambio fissato da detto contratto per il solo motivo che esso è direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata. 92 Affinché la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a prendere in considerazione il tasso di cambio fissato da un contratto di copertura, è necessario non solo che tale contratto sia direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata, ma anche che la valuta oggetto di detto contratto sia anche quella nella quale tale istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi al fine di consentire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

Il fatto che un contratto di copertura sia direttamente collegato alla vendita all’esportazione considerata non fornisce tuttavia alcuna indicazione quanto alla questione se la valuta il cui tasso di cambio è fissato da tale contratto sia quella nella quale devono essere convertiti i prezzi all’esportazione e il valore normale al fine di garantire il loro confronto equo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, del regolamento di base. 93 Pertanto, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base ponga l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto non discende che, qualora un produttore esportatore abbia concluso un contratto di copertura, la [OSCURATO:PERSONA] abbia necessariamente l’obbligo di procedere a una conversione in funzione delle valute oggetto di tale contratto al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. 94 Inoltre, le ricorrenti affermano erroneamente che il fatto che un contratto di copertura debba essere preso in considerazione solo quando l’operazione riguarda la valuta della fattura e la valuta di conversione utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe a consentire a tale istituzione di eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base.

Infatti, come esposto ai punti 91 e 92 della presente sentenza, tale obbligo verte unicamente sul modo di determinare il tasso di conversione da applicare ai fini di un confronto equo e non sulla scelta delle valute da convertire. 95 Peraltro, contrariamente a quanto altresì sostenuto dalle ricorrenti, tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non ha l’effetto di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privare detto obbligo di qualsiasi effetto utile.

Infatti, quando tale istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi delle vendite all’esportazione in una valuta diversa da quella oggetto di un contratto di copertura direttamente connesso a tali vendite, tale istituzione resta, in linea di principio, tenuta, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, di tale regolamento, a utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 96 Inoltre, e più fondamentalmente, quando sceglie la valuta nella quale ritiene opportuno convertire i prezzi in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in forza dell’obbligo di principio derivante dall’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, di detto regolamento, a garantire che tale scelta consenta di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

Tale scelta, che rientra nel potere discrezionale di cui dispone tale istituzione a causa della complessità delle situazioni economiche e politiche che essa deve esaminare, resta tuttavia soggetta al controllo del giudice dell’Unione, come risulta dal punto 88 della presente sentenza. 97 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che il Tribunale non ha proceduto a un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base quando ha dichiarato, dopo aver constatato che i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti fissavano un tasso di cambio tra l’euro e il dollaro USA, che tale tasso non era pertinente al fine della conversione dei prezzi delle vendite all’esportazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dall’euro alla lira turca. 98 Pertanto, il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sull’ottavo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 99 Con il loro ottavo motivo, che censura i punti da 108 a 117 della sentenza impugnata, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver dedotto erroneamente dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, menzionata in tali punti e che riguarderebbe l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, un obbligo di informazione a carico dei produttori esportatori sottoposti a un’inchiesta, che consisterebbe nel fornire alla [OSCURATO:PERSONA], sin dall’inizio del procedimento e agendo con la massima diligenza, tutte le informazioni utili alla corretta comprensione dei loro dati al fine di non rischiare di ostacolare il corretto svolgimento del procedimento antidumping e al fine di consentire a tale istituzione di svolgere le verifiche necessarie in tempo utile.

Orbene, in primo luogo, tale giurisprudenza, relativa all’articolo 18 del regolamento di base vertente sull’omessa collaborazione, non sarebbe trasponibile nel caso di specie, in quanto le ricorrenti avrebbero collaborato al procedimento antidumping.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe conferito a tale obbligo di informazione una portata troppo ampia consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di non tener conto di talune informazioni quando ritiene che esse non siano chiare, senza che tale istituzione debba cercare di chiarirle in forza del suo potere di chiedere informazioni supplementari ai produttori esportatori.

Orbene, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base ammetterebbe una certa flessibilità, in quanto prevedrebbe che le informazioni che «non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste» non possono essere escluse di diritto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, in terzo luogo, l’imposizione di un siffatto obbligo ai produttori esportatori rischierebbe di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. 100 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’ottavo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile. 101 A tal riguardo, detta istituzione fa valere, sotto un primo profilo, che le affermazioni delle ricorrenti secondo le quali il Tribunale ha erroneamente addebitato loro di non aver fornito, sin dall’inizio del procedimento antidumping, tutte le informazioni utili alla corretta comprensione dei loro dati sono manifestamente irricevibili.

Infatti, con tali affermazioni, le ricorrenti chiederebbero alla Corte, senza dedurre alcun snaturamento delle loro osservazioni al riguardo o degli elementi del fascicolo, di sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto e di prova a quella del Tribunale.

Sotto un secondo profilo, basando la loro argomentazione sull’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, le ricorrenti solleverebbero un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile in fase di impugnazione.

Infatti, le ricorrenti non avrebbero sostenuto dinanzi al Tribunale né che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato tale disposizione non tenendo conto delle informazioni che esse le avevano fornito quanto al ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nelle vendite interne della Isdemir né che tale istituzione era venuta meno al suo obbligo di diligenza o di buona amministrazione. 102 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ottavo motivo di impugnazione è, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 103 In primo luogo, occorre constatare che il motivo in esame non mira a mettere in discussione la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di fatto e di prova forniti dalle ricorrenti né la sua constatazione, al punto 110 della sentenza impugnata, secondo la quale, sulla base delle informazioni fornite dalle ricorrenti per quanto riguarda le vendite interne della Isdemir, restava difficile per la [OSCURATO:PERSONA] verificare se le funzioni di vendita della [OSCURATO:PERSONA] fossero correttamente riflesse nelle spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «spese GAV») dichiarate dalla Isdemir.

Infatti, con il loro ottavo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver conferito, al punto 116 di tale sentenza, sulla base della sua giurisprudenza e di quella della Corte, una portata troppo ampia all’obbligo di informazione incombente ai produttori esportatori sottoposti a un’inchiesta antidumping. 104 Pertanto, poiché il motivo non invita la Corte a procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto o di prova, bensì la invita ad esaminare una questione di diritto, l’eccezione di irricevibilità sollevata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. 105 In secondo luogo, occorre rilevare che neppure il motivo è nuovo, sulla base del rilievo che riguarderebbe una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, non dedotta in primo grado. 106 Infatti, secondo una giurisprudenza costante un ricorrente può utilmente proporre impugnazione facendo valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenze del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA], C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 24, e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 39 nonché giurisprudenza citata). 107 Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti affermano che il Tribunale si è basato, per respingere la prima parte del terzo motivo del loro ricorso, su una giurisprudenza relativa all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

È in tale contesto che esse invocano una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento non da parte della [OSCURATO:PERSONA], bensì da parte del Tribunale, in quanto esso avrebbe violato l’esatta portata dell’obbligo di informazione loro imposto in forza di tale disposizione.

Esse non addebitano neppure alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il suo obbligo di diligenza o di buona amministrazione, ma fanno valere che l’obbligo di informazione, come interpretato dal Tribunale, avrebbe l’effetto di vanificare tale obbligo.

Si tratta quindi di una questione di diritto che rientra nella competenza della Corte investita di un’impugnazione. 108 Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. – Nel merito 109 In sostanza, come risulta dal punto 103 della presente sentenza, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 18 del regolamento di base non solo in quanto avrebbe ritenuto che le ricorrenti erano tenute, nel caso di specie, all’obbligo di informazione risultante da tale disposizione, mentre le ricorrenti avevano collaborato all’inchiesta, ma anche in quanto avrebbe conferito a tale obbligo, sulla base della sua giurisprudenza e di quella della Corte, una portata troppo ampia, nel senso che consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare di tener conto di talune informazioni per il motivo che esse non erano sufficientemente chiare.

Orbene, occorrerebbe dedurre dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base una certa tolleranza al riguardo.

Inoltre, riconoscere una siffatta portata a tale obbligo di informazione rischierebbe di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima non sarebbe obbligata a chiedere eventuali chiarimenti in forza del suo potere di chiedere informazioni supplementari. 110 A tal riguardo, occorre ricordare che risulta dal combinato disposto degli articoli 6, 16 e 18 del regolamento di base che, quando la [OSCURATO:PERSONA] svolge un’inchiesta sull’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, essa deve mirare, in via prioritaria, a ottenere informazioni pertinenti sulla base di una collaborazione volontaria delle parti interessate.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, conformemente all’obiettivo del regolamento di base di accertare l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio in modo obiettivo per istituire dazi antidumping adeguati, ad esaminare con tutta la diligenza richiesta tutte le informazioni di cui dispone (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punti 48 e 50 nonché giurisprudenza citata). 111 Ai punti da 112 a 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato gli obblighi che, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, incombono rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] e ai produttori esportatori.

In particolare, riferendosi a precedenti giurisprudenziali vertenti sull’interpretazione degli articoli 6 e 16 di tale regolamento o di quello che ha sostituito, esso ha indicato che le parti alle quali è trasmesso un questionario sono tenute a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni che le consentiranno di portare a termine l’inchiesta antidumping.

Esso ha inoltre esposto l’interesse di una verifica in loco o di un controllo incrociato a distanza, ai fini della verifica degli elementi raccolti presso le parti sottoposti a tale inchiesta. 112 Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 18, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, che riguarda situazioni di collaborazione insufficiente o parziale da parte delle parti interessate.

Così, al punto 115 della sentenza impugnata, esso ha rilevato che da tali disposizioni risulta che le informazioni che tali parti sono tenute a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] devono essere utilizzate dalle istituzioni dell’Unione per stabilire le conclusioni dell’inchiesta antidumping e che dette parti non devono omettere le informazioni pertinenti. 113 Conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza.

Tuttavia, poiché nessuna disposizione del regolamento di base conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di costringere le parti interessate a partecipare all’inchiesta oppure a produrre informazioni, tale istituzione dipende dalla collaborazione volontaria di tali parti per fornirle le informazioni necessarie [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 54]. 114 Dal considerando 27 del regolamento di base risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso stabilire, in tale contesto, che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possano essere usate altre informazioni ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio e tali informazioni possono risultare meno favorevoli per dette parti rispetto al caso in cui esse avessero collaborato.

Quindi, l’obiettivo dell’articolo 18 del regolamento di base consiste nel consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nell’inchiesta anche qualora le parti interessate si rifiutassero di cooperare o cooperassero in modo insufficiente [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C-61/16 P, EU:C:2017:968, punto 55]. 115 Da tali considerazioni risulta che gli articoli 6 e 16 nonché l’articolo 18, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, letti in combinato disposto, mirano a determinare sia la misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione le informazioni fornite dalla parte sottoposte a un’inchiesta antidumping sia le conseguenze che possono derivare da una collaborazione inesistente, parziale o lacunosa di tale parte.

Pertanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione tali informazioni solo quando esse soddisfano le condizioni menzionate al punto 113 della presente sentenza.

Dall’altro lato, in caso di collaborazione insufficiente, ciò può comportare per detta parte una situazione meno favorevole di quella in cui si sarebbe trovata se avesse collaborato. 116 Ne consegue, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, è senza violare tali disposizioni del regolamento di base, e in particolare l’articolo 18 di quest’ultimo, che il Tribunale ha ritenuto, al punto 116 della sentenza impugnata, che spettava alle ricorrenti fornire alla [OSCURATO:PERSONA], sin dall’inizio del procedimento antidumping e agendo con la massima diligenza, tutte le informazioni utili alla corretta comprensione dei loro dati al fine di non rischiare di ostacolare il corretto svolgimento di tale procedimento, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare le verifiche necessarie in tempo utile. 117 In secondo luogo, dal momento che, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 110 della sentenza impugnata, e senza che fosse dedotto uno snaturamento al riguardo, che le informazioni fornite dalle ricorrenti, anche dopo il controllo incrociato a distanza, non erano sufficientemente chiare e non avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle vendite della Isdemir si riflettesse correttamente nelle spese GAV dichiarate della Isdemir, esso ha potuto validamente ritenere che tali elementi di fatto rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto le informazioni di cui trattasi non erano verificabili, ai sensi di tale disposizione.

La constatazione di una siffatta mancata comunicazione di informazioni chiare, corrette e sufficienti da parte delle ricorrenti ha altresì consentito al Tribunale di decidere, senza viziare la sua sentenza con un errore di diritto, al punto 117 di quest’ultima, che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata, al fine di riflettere correttamente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel processo di vendita della Isdemir sul mercato interno, ad aggiungere un importo di spese GAV calibrato. 118 Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver violato l’articolo 18 del regolamento di base, in quanto avrebbe applicato tale disposizione, o trasposto una giurisprudenza ad essa relativa, a una situazione in cui essa non sarebbe applicabile. 119 In terzo luogo, non si può neppure addebitare al Tribunale di aver violato l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto, mentre tale disposizione prevedrebbe che informazioni che non sarebbero «perfettamente conformi alle condizioni richieste» non potrebbero essere escluse d’ufficio, esso avrebbe ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a tener conto di talune informazioni quando ritiene che esse non siano chiare, senza dover previamente tentare di chiarirle in forza del suo potere di chiedere informazioni supplementari ai produttori esportatori. 120 Infatti, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a rifiutare di prendere in considerazione tali dati.

Al contrario, al punto 115 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato che tale istituzione doveva utilizzare le informazioni fornite al fine di stabilire le conclusioni dell’inchiesta antidumping.

Per contro, esso ha correttamente dichiarato che era consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo delle spese dichiarate da una società collegata per riflettere la sua partecipazione al processo delle vendite interne del produttore esportatore interessato, qualora tale istituzione non sia in grado di verificare l’esattezza dei dati forniti al riguardo dalle parti interessate, anche dopo aver intrapreso azioni in tal senso.

Orbene, come risulta dai punti 110 e 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, nel caso di specie, che, anche alla luce dei documenti forniti a seguito di un controllo incrociato a distanza, era rimasto difficile, per detta istituzione, verificare se le funzioni di vendita fossero correttamente riflesse nelle spese GAV dichiarate dalla Isdemir. 121 Dalle considerazioni che precedono risulta che, nella misura in cui verte su una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto avrebbe ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a respingere d’ufficio o a rifiutare di utilizzare talune informazioni che non sarebbero sufficientemente chiare, l’ottavo motivo di impugnazione si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata e deve essere dichiarato infondato. 122 Infine, in quarto luogo, occorre pertanto respingere anche la censura vertente sul rischio di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale censura si basa sull’erronea premessa secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente deciso che sarebbe stato consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare d’ufficio di utilizzare talune informazioni senza dover cercare di chiarirle.

Sul settimo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 123 Con il loro settimo motivo di impugnazione che censura i punti 116, 117, 122, 124 e 125 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione, in quanto avrebbe risposto solo parzialmente all’argomento da esse addotto a sostegno della prima parte del loro terzo motivo di ricorso dedotto in primo grado, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contabilizzato due volte talune spese GAV, vale a dire spese di trasporto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto e che quest’ultima avrebbe fatturato direttamente alla Isdemir.

Tuttavia, il Tribunale avrebbe esaminato la questione del doppio conteggio solo con riferimento ai «servizi infra-gruppo» e si sarebbe astenuto dall’esaminarla alla luce delle «spese di trasporto». 124 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il settimo motivo di impugnazione sia infondato.

Giudizio della Corte 125 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (sentenze del 13 gennaio 2022, Germania – Ville de Paris e a./[OSCURATO:PERSONA] , da C‑177/19 P a C‑179/19 P, EU:C:2022:10, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché del 14 novembre 2024,

LE/[OSCURATO:PERSONA]

, C‑781/22 P, EU:C:2024:960, punto 73).

Tuttavia, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che seguirebbe, esaustivamente e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, dato che la motivazione del Tribunale può essere implicita a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenze del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 92 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 gennaio 2025, Frajese/[OSCURATO:PERSONA], C‑586/23 P, EU:C:2025:45, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 126 Si deve constatare che, ai punti da 96 a 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto all’argomento relativo all’eventuale doppio conteggio delle spese di trasporto connesse alle vendite interne della Isdemir, effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], e ha motivato in modo giuridicamente sufficiente il rigetto della prima parte del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti. 127 A tal riguardo, esso ha anzitutto individuato, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, la portata degli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno di tale prima parte, esponendo che, secondo queste ultime, nel processo di vendite interne della Isdemir, tali vendite erano rifatturate ai clienti indipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA] allo stesso valore di quello fatturato a quest’ultima dalla Isdemir, mentre le spese di trasporto erano fatturate dai prestatori di trasporto merci alla [OSCURATO:PERSONA], che le avrebbe rifatturate alla Isdemir.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del calcolo del margine di dumping nella fase definitiva riguardante la Isdemir, avrebbe erroneamente maggiorato le spese GAV dichiarate da quest’ultima a titolo delle vendite interne fino a concorrenza di un importo che tale istituzione riteneva corrispondere alle spese GAV che coprivano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel processo di vendita della Isdemir nel mercato interno. 128 In tale contesto, occorre tener conto del fatto che, al punto 115 del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano rilevato che le spese di trasporto inizialmente sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] erano rifatturate alla Isdemir e che tali spese erano prese in considerazione nelle spese GAV della Isdemir.

Inoltre, al punto 120 di tale ricorso, le ricorrenti hanno ammesso ‑ in relazione al punto 74 del regolamento controverso, ricordato al punto 118 di detto ricorso e in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di non era stata in grado di stabilire se i servizi fatturati riguardassero costi sostenuti per le rivendite sul mercato interno, atteso che le operazioni contabilizzate e/o le fatture emesse erano tutte contrassegnate unicamente come «servizi infra-gruppo» ‑ che le fatture e le scritture contabili si riferivano a «costi di servizio infra-gruppo», sostenendo al contempo di aver fornito spiegazioni dettagliate sul calcolo della ripartizione dei costi al fine di determinare i costi sostenuti da ciascuna società. 129 È quindi alla luce di tali argomenti delle ricorrenti che, come risulta dai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di dover esaminare la questione di un’eventuale doppia contabilizzazione delle spese di trasporto connesse a tali vendite interne come facenti parte delle spese GAV dichiarate dalla Isdemir, in quanto esse sarebbero state incluse nei «servizi infra-gruppo» fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima. 130 In tale contesto, il Tribunale ha anzitutto esposto, ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, che è ai fini della determinazione della redditività delle vendite interne che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, se del caso, delle spese GAV degli operatori commerciali collegati e ha ricordato che gli importi corrispondenti a tali spese nonché ai profitti sono basati su dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite. 131 Il Tribunale ha poi constatato, al punto 104 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di stabilire se i servizi fatturati riguardassero effettivamente costi sostenuti in occasione di rivendite sul mercato interno, dato che le operazioni contabilizzate o le fatture emesse erano tutte contrassegnate come «servizi infra-gruppo».

Inoltre, al punto 110 di tale sentenza, esso ha rilevato che, nell’ambito del controllo incrociato a distanza, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di determinare né di verificare se i servizi fatturati alla Isdemir dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettessero correttamente la partecipazione di quest’ultima al processo di vendite interne e, inoltre, che restava difficile per la [OSCURATO:PERSONA], a seguito del controllo incrociato a distanza e nonostante la fornitura di fatture o di estratti di bilancio, verificare se le funzioni di vendita della [OSCURATO:PERSONA] fossero correttamente riflesse nelle spese GAV dichiarate dalla Isdemir. 132 Infine, dopo aver ritenuto, al punto 112 della sentenza impugnata, che non spettava a tale istituzione dedurre dalle risposte fornite al questionario e alle richieste di informazioni complementari che le vendite interne della Isdemir fossero fatturate per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha concluso, al punto 117 di tale sentenza, che non si poteva contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto di non essere in grado di determinare e verificare se i servizi fatturati alla Isdemir dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettessero correttamente una siffatta partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e che tale istituzione avesse quindi potuto validamente aggiungere un importo di spese GAV destinato a prendere in considerazione i servizi di vendita forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 133 Da tali considerazioni risulta che, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, il Tribunale ha dichiarato che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di individuare quali fossero esattamente le spese che rientravano nei «servizi infr-gruppo» fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] né, pertanto, di verificare se le spese di trasporto, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e connesse alle vendite sul mercato interno che tale società aveva effettuato in qualità di intermediario per la Isdemir, fossero correttamente riflesse in tali servizi o nelle spese GAV sostenute e dichiarate dalla Isdemir a titolo delle vendite interne. 134 Tale motivazione consente quindi alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. 135 Ne consegue che il settimo motivo di impugnazione, vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata, deve essere respinto in quanto infondato. 136 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere respinta nella sua interezza.

Sulle spese 137 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. 138 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 139 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları TAŞ, la İskenderun Demir ve [OSCURATO:PERSONA] AŞ e la [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 3 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del valore normale – Confronto equo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 2, paragrafo 10, lettera j) – Adeguamenti – Conversione valutaria – Copertura dei profitti e delle perdite – Articolo 18, paragrafi 3 e 6 – Collaborazione degli interessati » Nella causa C‑499/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 luglio 2024, Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları TAŞ, con sede in Istanbul (Turchia), İskenderun Demir ve [OSCURATO:PERSONA] AŞ, con sede in Payas (Turchia), [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ, con sede in Gebze (Turchia), rappresentate da J. Cornelis e F. Graafsma, advocaten, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara, G. Luengo e J. Zieliński, successivamente da G. Gattinara e J. Zieliński, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da E. Regan, facente funzione di presidente della Decima Sezione, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları TAȘ, la İskenderun Demir ve [OSCURATO:PERSONA] AȘ e la [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ (in prosieguo, rispettivamente, la «[OSCURATO:PERSONA]», la «Isdemir» e la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024, Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları e a./[OSCURATO:PERSONA] (T-629/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:303), con il quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 238, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento controverso»). Contesto normativo Diritto internazionale 2 Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»). 3 L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», così prevede: «2.1      Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione. 2.2      (...) 2.2.1      Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi di unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati dalle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorità (…) accertano che si sono verificate nell’arco di un periodo prolungato (…), in quantitativi consistenti (…) e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo. Si riterrà che i prezzi inferiori ai costi unitari all’epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell’inchiesta. 2.2.1.1      Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. Le autorità devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall’esportatore o dal produttore nel corso dell’inchiesta, a condizione che l’esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo. Se tale adeguamento non è già contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d’inchiesta incidono operazioni di avviamento (...). 2.2.2      Ai fini del paragrafo 2, l’importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell’ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell’esportatore o produttore sottoposto a inchiesta. Se non è possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione può avvenire con riferimento: i)      agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati dall’esportatore o produttore in questione in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; ii)      alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile; iii)      a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l’importo del profitto così determinato non può superare quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. (...) 2.4      Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi (...). Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 2.4.1      Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita (…), salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all’esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. 2.4.2      Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione effettuato per ogni singola operazione. (...) (...)». Diritto dell’Unione 4 Il considerando 27 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»), enuncia quanto segue: «È necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti. 5 L’articolo 2 di tale regolamento di base, intitolato «Determinazione del dumping», così prevede: «A.      Valore normale 1.      Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. (...) 3.      Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. (...) 5.      I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata di preferenza in funzione del volume d’affari. Se l’adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. (...) 6.      Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi: a)      la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine; b)      gli importi effettivamente sostenuti dall’esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d’origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; c)      qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l’importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. (...) B.      Prezzo all’esportazione (...) C.      Confronto 10.      Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati: (...) j)      Conversione valutaria Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. (...)». 6 L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Inchiesta», dispone quanto segue: «1.      Dopo l’apertura del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] [europea], in collaborazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, avvia un’inchiesta a livello dell’Unione [europea]. Tale inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. 2.      Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all’esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga. (...)». 7 L’articolo 16 di detto regolamento, intitolato «Visite di verifica», è così formulato: «1.      [OSCURATO:PERSONA], se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di non effettuare la visita di verifica. 2.      Se necessario, la [OSCURATO:PERSONA] può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l’accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l’accordo delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate. 3.      Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute. (...)». 8 Ai sensi dell’articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Omessa collaborazione»: «(...) 3.      Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza. (...) 6.      L’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato». Fatti 9 Ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata, i fatti all’origine della controversia sono riassunti come segue. «2      Le ricorrenti sono società di diritto turco. [OSCURATO:PERSONA] e la Isdemir sono attive nella produzione e nella vendita di prodotti piatti laminati a caldo. [OSCURATO:PERSONA] è il loro operatore commerciale collegato. 3      Il 14 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati (in prosieguo: “il prodotto di cui trattasi”) originari della Turchia (in prosieguo: l’“inchiesta”). 4      L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 (in prosieguo: il “periodo di inchiesta”). L’analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte nel corso dell’inchiesta. 5      Le ricorrenti sono state selezionate tra i tre esportatori turchi inclusi nel campione e hanno presentato una risposta al questionario il 7 luglio 2020 nonché risposte a una richiesta di informazioni supplementari il 26 agosto 2020 (per la [OSCURATO:PERSONA]), il 10 settembre 2020 (per la Isdemir) e il 21 settembre 2020 (per la [OSCURATO:PERSONA]). 6      Dal 28 settembre al 9 ottobre 2020 è stato effettuato un controllo incrociato a distanza. 7      Il 6 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 3, pag. 4), che assoggetta le esportazioni delle ricorrenti nell’Unione del prodotto di cui trattasi a un dazio antidumping provvisorio del 5,4%. 8      Il 23 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni definitive in base ai quali intendeva istituire dazi antidumping definitivi. 9      Il 6 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle ricorrenti conclusioni definitive supplementari, in forza delle quali i dazi antidumping che intendeva imporre alle ricorrenti sono stati portati al 5%. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su dette conclusioni il 10 maggio 2021. 10      Il 5 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento [controverso], che istituisce un dazio antidumping del 5% sulle importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi fabbricato dalle ricorrenti». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2021, le ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso. 11 A sostegno del ricorso di annullamento, le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, paragrafo 10, prima, seconda, terza e quinta frase, nonché paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Il secondo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e del principio di buona amministrazione, a causa del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un adeguamento a titolo di copertura dei profitti e delle perdite. Con il loro terzo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno fatto valere la violazione dell’articolo 2, paragrafi 5 e 6, nonché paragrafo 10, prima, seconda, seconda e terza frase, del regolamento di base. Infine, il quarto motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e dell’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping. 12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questi quattro motivi e, pertanto, il ricorso nel suo complesso. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 13 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: –        in via principale: –        annullare la sentenza impugnata; –        annullare il regolamento controverso e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al procedimento di impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale e –        in subordine: –        rinviare la causa davanti al Tribunale e –        riservare le spese dei due gradi di giudizio. 14 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione e –        condannare le ricorrenti alle spese del procedimento. Sull’impugnazione 15 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono otto motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su un difetto di motivazione e sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, a causa di un’interpretazione erronea dell’argomento addotto dalle ricorrenti in primo grado, secondo il quale tutti i dati numerici erano stati forniti nella stessa valuta e la conversione supplementare effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era quindi necessaria. A sostegno del loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono la violazione dell’obbligo di prendere in considerazione gli accordi dell’OMC ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento di base. Con il loro terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base nel ritenere che l’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento non preveda alcun obbligo di utilizzare un tasso di cambio particolare. Con il loro quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova, ritenendo che esse avessero chiesto e accolto favorevolmente una conversione mensile ed avessero esse stesse applicato una siffatta conversione. Con il quinto motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver imposto un onere della prova eccessivo esigendo la fornitura di nuove informazioni sui costi di produzione in lire turche. Il sesto motivo di impugnazione verte su un’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Il settimo motivo di impugnazione verte su un difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha esaminato una parte degli argomenti dedotti dalle ricorrenti in primo grado. Infine, con il loro ottavo motivo di impugnazione, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha interpretato erroneamente la giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa all’obbligo di informazione gravante sui produttori esportatori oggetto di un’inchiesta antidumping e conferito a tale obbligo una portata che rischierebbe di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Sul primo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 16 Con il loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, ai punti 45, da 47 a 49 e 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente nella misura in cui ha interpretato erroneamente l’argomento addotto dalle ricorrenti in primo grado, secondo cui una conversione valutaria può essere effettuata solo quando è necessaria, e ha applicato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 17 Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha esaminato la questione se le conversioni valutarie fossero in generale necessarie, laddove le ricorrenti avevano già convertito tutte le transazioni non espresse in dollari USA (USD) in tale valuta, la quale sarebbe la loro moneta veicolare, ai fini della loro registrazione contabile alla data della transazione. Sarebbe stata la successiva conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad essere contestata dinanzi al Tribunale, dal momento che essa non sarebbe stata necessaria per poter effettuare un confronto equo. Infatti, tutti i dati pertinenti necessari al confronto dei prezzi (le vendite sul mercato interno, le vendite all’esportazione, i costi di produzione nonché le cifre relative alle spese generali, amministrative e di vendita) sarebbero stati dichiarati in dollari USA, cosicché era inutile procedere a una conversione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Di conseguenza, la seconda conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata superflua e violerebbe quindi tale disposizione. 18 Tuttavia, il Tribunale non avrebbe esaminato la necessità di tale seconda conversione valutaria alla luce dei criteri da esso enunciati, secondo i quali spetta alla [OSCURATO:PERSONA] giustificare le conversioni operate relative alle vendite all’esportazione, alle vendite interne e ai costi di produzione. Tale omissione costituirebbe un difetto di motivazione nonché un’applicazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Essa riguarderebbe altresì il punto 68 della sentenza impugnata, secondo il quale era necessario convertire i costi di produzione in lire turche, dal momento che era stato dichiarato necessario convertire i prezzi all’esportazione e il valore normale in tale valuta al fine di garantire un confronto equo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento. 19 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo di impugnazione è infondato e inoperante. Giudizio della Corte 20 Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (sentenze del 13 gennaio 2022, Germania – Ville de Paris e a./[OSCURATO:PERSONA], da C-177/19 P a C-179/19 P, EU:C:2022:10, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 14 novembre 2024, LE/[OSCURATO:PERSONA], C-781/22 P, EU:C:2024:960, punto 73). 21 Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, si può procedere ad un adeguamento sotto forma di conversione valutaria al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. 22 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale ha esaminato la questione se la conversione «successiva» di valute – la quale corrisponde alla «seconda» conversione considerata dalle ricorrenti – fosse necessaria. Prima di valutare, al punto 49 della sentenza impugnata, la legittimità di tale conversione, il Tribunale ha chiaramente constatato che le ricorrenti avevano prodotto dati risultanti dalla loro contabilità convertiti in dollari USA. Infatti, al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che era pacifico tra le parti che il dollaro statunitense era la principale moneta veicolare delle ricorrenti. Al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «sulla base delle relazioni contabili [delle ricorrenti], la [OSCURATO:PERSONA] ha convertito in lire turche, da un lato, dati forniti in dollari USA, vale a dire le vendite interne, le vendite all’esportazione, gli adeguamenti sulle vendite e i costi di produzione, attraverso l’euro, e, dall’altro, le vendite all’esportazione fatturate dalle ricorrenti in euro». Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato «tali conversioni» al considerando 127 del regolamento controverso. Orbene, in tale considerando, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in sostanza, che, in primo luogo, essa aveva osservato che le ricorrenti avevano effettuato operazioni in dollari USA, euro e lire turche e che le conversioni valutarie erano necessarie per esprimere gli importi in una valuta che rendesse possibile il confronto. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che essa non aveva contestato il fatto che le ricorrenti avessero provveduto autonomamente a convertire tutti gli importi in dollari USA, dato che si trattava della loro moneta veicolare. Tuttavia, ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, tale istituzione ha ritenuto opportuno utilizzare la valuta del paese interessato. 23 Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che una conversione valutaria era necessaria per poter effettuare un siffatto confronto equo, dal momento che, come riconosciuto dalle ricorrenti, le loro vendite all’esportazione verso l’Unione erano state effettuate in euro e in dollari USA, mentre tutte le fatture di vendita interne, ad eccezione di una fattura della [OSCURATO:PERSONA], erano redatte in lire turche, e il dollaro USA era indicato solo a titolo di valuta integrativa. Inoltre, una volta che la fattura era stata pagata, il pagamento era espresso nell’una o nell’altra di tali valute. 24 Così facendo, il Tribunale non ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Infatti, tale disposizione non imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione la valuta che le ricorrenti dichiaravano di utilizzare per le loro operazioni contabili. Come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, quando una siffatta conversione risulta necessaria, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non impone a tale istituzione di convertire la valuta delle vendite all’esportazione nella valuta richiesta dal produttore esportatore. Pertanto, il fatto che le ricorrenti avessero provveduto autonomamente a una conversione valutaria a fini contabili non è sufficiente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato tale disposizione quando ha effettuato, sulla base di detta disposizione, una conversione in una valuta diversa da quella che le ricorrenti avevano adottato. 25 Da tali considerazioni risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha esaminato concretamente, e non in generale, se la «seconda conversione» effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la conversione in lire turche, fosse nella fattispecie necessaria. Esso ha altresì esaminato in concreto se gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] rispettassero i criteri da esso enunciati, in particolare, ai punti 40, 42 e 43 della sentenza impugnata. 26 Così facendo, il Tribunale ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente e non ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 27 Pertanto, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 28 Il secondo motivo di impugnazione è diretto contro i punti 63, 66, 67 e 70 della sentenza impugnata. Tale motivo verte sulla violazione dell’obbligo di prendere in considerazione gli accordi dell’OMC per l’interpretazione delle disposizioni del regolamento di base. 29 Secondo le ricorrenti, risulta in particolare dal punto 31 della sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑891/19 P, EU:C:2022:38), che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione impone di interpretare le norme di diritto derivato dell’Unione in maniera per quanto possibile conforme agli accordi. Tuttavia, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto che l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping «non incida (...) sull’interpretazione da adottare dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base». 30 Rifiutando quindi in modo ingiustificato di tener conto dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, come interpretato dai gruppi speciali e dall’organo d’appello dell’OMC, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, il Tribunale avrebbe ignorato i limiti apportati alla facoltà di cui disporrebbero le autorità incaricate dell’inchiesta di non fare riferimento ai documenti contabili di un produttore esportatore. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, nel caso di specie, giustificare l’esistenza di un «motivo imperativo» per non fare riferimento ai documenti contabili delle ricorrenti, giustificazione che essa non avrebbe fornito. 31 Inoltre, l’impiego dell’espressione «in base ai documenti contabili» di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non implicherebbe che i documenti contabili possano essere liberamente adeguati o trattati dall’autorità incaricata dell’inchiesta. È vero che dall’articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, di tale regolamento risulterebbe che sarebbe consentito a tale autorità effettuare taluni adeguamenti dei costi al fine di ottenere un calcolo più preciso e garantire una reale relazione tra i le spese riflesse nei documenti contabili e i costi di produzione nonché le spese di vendita del prodotto specifico in esame. Tuttavia, secondo le ricorrenti, tale questione non si poneva dinanzi al Tribunale, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la ripartizione delle spese utilizzata dalle ricorrenti. 32 Pertanto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC decidendo, al punto 66 della sentenza impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a fare affidamento, senza procedere ad alcuna verifica, sui documenti contabili prodotti dalla parte interessata nel corso dell’inchiesta e (...) non è tenuta ad utilizzarli così come sono». 33 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale motivo, in quanto quest’ultimo si basa su una lettura erronea del punto 63 della sentenza impugnata. Inoltre, tale motivo, nella parte in cui è diretto contro i punti 67 e 70 di tale sentenza, sarebbe inoperante. Esso sarebbe, in ogni caso, infondato. Giudizio della Corte 34 È necessario constatare che il secondo motivo si basa su una lettura erronea del punto 63 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che «[l]’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, invocato dalle ricorrenti, contiene una formulazione quasi identica e non incide quindi sull’interpretazione da adottare dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base». 35 Infatti, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, da tale considerazione risulta che il Tribunale non ha rifiutato di tener conto dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping né delle decisioni pertinenti dei gruppi speciali o dell’organo d’appello dell’OMC, ma che esso ha, al contrario, tenuto conto della formulazione di tale disposizione e ha rilevato che essa era «quasi identica» a quella dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Così facendo, il Tribunale ha affermato non che l’articolo 2.2.1.1 di tale accordo fosse irrilevante in quanto tale, ma che la formulazione di tale disposizione non conteneva alcun indizio supplementare ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, tenuto conto della formulazione quasi identica di queste due disposizioni. 36 Inoltre, non si può addebitare al Tribunale di non aver tenuto conto delle pertinenti decisioni dell’OMC relative all’interpretazione dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, invocate nel ricorso in primo grado. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il Tribunale, senza mettere in discussione la decisione del gruppo speciale dell’OMC di cui al punto 69 di tale sentenza ‑ secondo la quale solo se la [OSCURATO:PERSONA] può giustificare l’esistenza di un «motivo imperativo», essa può rifiutare di tener conto dei documenti contabili del produttore interessato ‑ ha constatato, al punto 70 di detta sentenza, facendo riferimento a quanto già indicato al punto 67 di quest’ultima, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva escluso i documenti contabili delle ricorrenti. A maggior ragione, tale istituzione non era quindi tenuta a giustificare l’esistenza di un siffatto «motivo imperativo». 37 Di conseguenza, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia interpretato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base nel senso che sarebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di discostarsi dai documenti contabili del produttore esportatore senza dover fornire la prova di un «motivo imperativo» né che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di tali documenti nel caso di specie. 38 Il secondo motivo di impugnazione, che si basa quindi su una lettura erronea della sentenza impugnata, deve essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 39 Con il loro terzo motivo di impugnazioni, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base ritenendo, al punto 72 della sentenza impugnata, che l’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento non preveda alcun obbligo di utilizzare un tasso di cambio particolare. 40 In sostanza, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha dichiarato erroneamente, nell’interpretare l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che non sussisteva alcun obbligo quanto al tasso di cambio da utilizzare per convertire i costi di produzione, laddove, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, di tale regolamento imporrebbe di utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della transazione e, dall’altro, il Tribunale avrebbe già dichiarato che tale disposizione si applicava alla conversione dei costi di produzione. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile, sulla base del rilievo che, da un lato, le ricorrenti non espongono con sufficiente precisione l’argomento che intendono trarre dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e, dall’altro, invocando, per la prima volta dinanzi alla Corte, quest’ultima disposizione a sostegno del loro argomento, sollevato dinanzi al Tribunale, secondo il quale l’utilizzo di tassi di cambio mensili violava l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, esse sollevano un motivo nuovo e modificano l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. 42 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è inoperante, tenuto conto della decisione del Tribunale di cui al punto 67 della sentenza impugnata, che non sarebbe contestata dalle ricorrenti. In ogni caso, detto motivo dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Giudizio della Corte 43 Risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa i punti censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di gravame di cui trattasi (sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex , C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punto 54 e giurisprudenza citata). 44 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale. Ciò premesso, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punti da 38 a 39 a giurisprudenza citata). 45 Nel caso di specie, per quanto riguarda la ricevibilità del terzo motivo di impugnazione, si deve constatare, da un lato, che esso precisa, in modo inequivocabile, l’errore dedotto e non è quindi impreciso, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le ricorrenti hanno indicato il punto contestato della sentenza impugnata, vale a dire il suo punto 72, pur esponendo che l’errore commesso, a loro avviso, dal Tribunale consiste nell’aver ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non prevedesse alcun obbligo di utilizzare un tasso di cambio particolare, mentre, al punto 40 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), di tale regolamento si applicava alla conversione dei costi di produzione, che implicava l’obbligo di utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 46 Dall’altro lato, nel loro atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano fatto valere che l’utilizzo di un tasso di cambio mensile anziché di un tasso giornaliero, come previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e al quale le ricorrenti avevano fatto ricorso per tenere la loro contabilità, comportava una violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento. Pertanto, nella parte in cui, con il terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver respinto tale argomento che esse avevano sollevato dinanzi ad esso, non si può ritenere che tale motivo modifichi l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. 47 Dalle considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo di impugnazione è ricevibile. 48 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il punto 67 della sentenza impugnata non è sufficiente a giustificare la decisione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva utilizzare un tasso di cambio mensile per le conversioni effettuate da tale istituzione nell’ambito della verifica dei costi di produzione delle ricorrenti. 49 Per quanto riguarda la fondatezza di tale terzo motivo, occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale del prodotto simile può, in situazioni particolari, essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. 50 Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base precisa, in particolare, che i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. In caso contrario, tali costi saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non siano disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole. 51 Quest’ultima disposizione non contiene tuttavia alcun riferimento a una conversione dell’importo di tali costi da prendere in considerazione, espressi in una determinata valuta, né, a fortiori, al tipo di tasso di cambio che occorrerebbe utilizzare al momento di tale conversione. 52 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non prevede alcun obbligo di utilizzare un tipo di tasso di cambio particolare. 53 Tale considerazione non è messa in discussione dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base prevede che si debba procedere ad un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale e che un siffatto confronto possa richiedere una conversione valutaria utilizzando, in linea di principio, il tasso di cambio alla data di vendita; tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. 54 Infatti, dalla formulazione di quest’ultima disposizione risulta chiaramente che l’espressione «tasso di cambio della data di vendita» in essa contenuta fa riferimento al prezzo delle vendite e non ai costi che vengono presi in considerazione per il calcolo del valore normale. 55 Tale interpretazione è compatibile con quella dell’articolo 2.4.1. dell’accordo antidumping – il quale corrisponde all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base – che emerge dalla relazione del gruppo speciale dell’OMC, del 22 dicembre 2000, nel caso [OSCURATO:PERSONA] – Misure antidumping riguardanti le piastre in acciaio inossidabile in rotoli e le lamiere e i nastri in acciaio inossidabile originari della Corea ([OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile) (WT/DS179/R), invocata dalle ricorrenti, e che riguardava, in particolare, la questione se, ai fini del confronto equo, si fosse proceduto a conversioni valutarie dei prezzi in violazione di tale articolo 2.4.1. 56 A tal riguardo, occorre osservare che tale interpretazione dell’articolo 2.4.1 dell’accordo antidumping, contenuta nei paragrafi da 6.9 a 6.41 di tale relazione, verte unicamente sulla regola enunciata nella prima parte della prima frase dell’articolo 2.4.1 dell’accordo antidumping, secondo la quale la conversione valutaria deve essere effettuata solo quando il confronto equo la richiede. Per contro, detta relazione non tratta in alcun modo dell’applicazione a costi di produzione delle altre disposizioni enunciate in tale prima frase, relative alla determinazione del tasso di cambio applicabile in occasione di una conversione valutaria ai fini del confronto equo. 57 Dalle considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul quarto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 58 Con il loro quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano il fatto che, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto validamente ritenere, in primo luogo, che esse avevano chiesto e accolto favorevolmente l’utilizzo di un tasso di cambio mensile da parte della [OSCURATO:PERSONA] tanto per le vendite che per le spese e, in secondo luogo, che esse stesse avevano fornito a tale istituzione un elenco delle vendite sul mercato interno espresse in dollari USA e convertite in lire turche utilizzando tassi di cambio mensili. Con una siffatta decisione, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi sottoposti alla sua valutazione. 59 A tal riguardo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, dopo aver contestato, nella fase provvisoria, la conversione valutaria effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], esse hanno chiesto un impiego coerente dei tipi di tassi di cambio per convertire i costi di produzione e di vendita. Dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva modificato, nella fase della divulgazione finale, i tassi di cambio utilizzati, le ricorrenti avrebbero effettivamente accolto favorevolmente l’impiego coerente dello stesso tipo di tasso di cambio, vale a dire un tasso di cambio mensile, tuttavia solo nella misura in cui ciò eliminava gli effetti distorsivi più gravi del metodo precedente per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping e, al contempo, osservando, in sostanza, che i costi espressi in lire turche utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettevano i costi di produzione della [OSCURATO:PERSONA] e della Isdemir figuranti nei loro documenti contabili. 60 Secondo le ricorrenti, dalle osservazioni che esse hanno trasmesso dopo la fase della divulgazione finale risulta che esse non avevano chiesto l’uso di un tasso di cambio mensile, ma che avevano unicamente accolto «favorevolmente» l’utilizzo di un siffatto tipo di tasso di cambio, nella misura in cui ciò era coerente con il metodo precedente utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], e che esse avevano poi mantenuto il loro argomento secondo cui l’utilizzo di un tasso di cambio mensile anziché di un tasso giornaliero violava l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il Tribunale avrebbe quindi snaturato gli elementi di prova del fascicolo. 61 Parimenti, la considerazione, al punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui le ricorrenti avevano fornito un elenco dei dati delle vendite sul mercato interno convertiti mediante un tasso di cambio mensile e l’insinuazione secondo cui le ricorrenti avevano così «acconsentito» all’utilizzo di un tasso di cambio mensile, costituirebbero parimenti uno snaturamento degli elementi di prova. Infatti, tale elenco sarebbe stato fornito unicamente su richiesta espressa della [OSCURATO:PERSONA] in occasione del controllo incrociato a distanza, al fine di evitare che quest’ultima decidesse di elaborare le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, per il motivo che le informazioni richieste non sarebbero state comunicate. 62 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto inoperante o, in ogni caso, infondato. Giudizio della Corte 63 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, uno snaturamento degli elementi di prova sussiste in particolare quando il Tribunale ha manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi. Lo snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. A questo proposito, non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 127 nonché giurisprudenza citata). 64 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 73 della sentenza impugnata, che «nel corso dell’inchiesta, le ricorrenti hanno esplicitamente chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere allo stesso approccio per i tassi di cambio delle vendite e delle spese utilizzando un tasso di cambio mensile. Successivamente, nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno accolto favorevolmente l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’allineare i tassi di cambio, facendo ricorso a un tasso mensile. In aggiunta, nell’elenco “transazione per transazione” delle vendite interne prodotto dalle ricorrenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], queste ultime avevano esse stesse incluso un tasso di cambio mensile medio per convertire i [dollari USA in lire turche]». 65 Orbene, è necessario constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato che dagli elementi di prova del fascicolo emergesse in modo manifesto che esse avevano richiesto l’utilizzo di un tasso di cambio giornaliero al posto di un tasso di cambio mensile. 66 Infatti, sebbene dalle loro osservazioni sulla divulgazione finale risulti che le ricorrenti ritenevano che i costi di produzione presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] non riflettessero quelli della [OSCURATO:PERSONA] e della Isdemir contenuti nei loro documenti contabili, da tali osservazioni non risulta espressamente che la causa di tale asserita discordanza derivasse da una mancata conversione su base giornaliera. 67 Inoltre, nell’ultima frase del punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che le ricorrenti avevano fornito un elenco dei dati relativi alle vendite sul mercato interno convertiti sulla base di un tasso di cambio mensile, il che non è contestato dalle ricorrenti nell’ambito della loro impugnazione. 68 Pertanto, non si può ritenere che, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di tali osservazioni o snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione. 69 Il quarto motivo di impugnazione deve essere quindi respinto in quanto infondato. Sul quinto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 70 Con il quinto motivo di impugnazione, le ricorrenti criticano il punto 74 della sentenza impugnata e addebitano al Tribunale di aver imposto loro un onere della prova eccessivo esigendo la fornitura di nuove informazioni sui costi di produzione in lire turche. 71 Facendo riferimento alla sentenza del 21 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] SVW Chemical e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑762/20, EU:T:2024:113, punto 129), secondo la quale spetterebbe alle istituzioni dell’Unione, in particolare in forza del principio di buona amministrazione, indicare a una parte che chiede un adeguamento le informazioni necessarie a tal fine e non imporle un onere della prova eccessivo, le ricorrenti sostengono che, tenuto conto del termine di soli dieci giorni loro impartito per formulare osservazioni nella fase della divulgazione finale, sarebbe stato quasi impossibile fornire un nuovo costo di produzione convertito in lire turche, sulla base di un tasso di cambio giornaliero. In ogni caso, il Tribunale avrebbe indicato, al punto 114 della sentenza impugnata, che un nuovo elenco fornito dopo la fine della verifica (o del controllo incrociato a distanza) non avrebbe potuto essere preso in considerazione, cosicché l’interesse che vi sarebbe stato a fornire un siffatto elenco non apparirebbe chiaro. 72 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quinto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile, dal momento che le ricorrenti metterebbero in discussione, in sostanza, la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. Infatti, quest’ultimo avrebbe ritenuto, nell’ambito del suo potere discrezionale sovrano, che le ricorrenti avessero avuto tempo sufficiente per comunicare le proprie conversioni in lire turche dei dati relativi alle vendite e ai costi di produzione, applicando a tal fine il proprio tipo di tasso di cambio. Le ricorrenti non avrebbero dedotto uno snaturamento dei fatti al riguardo. Inoltre, l’argomento vertente su una violazione del principio di buona amministrazione per aver imposto un onere della prova eccessivo non sarebbe stato sollevato dinanzi al Tribunale e sarebbe quindi irrilevante. In ogni caso, contrariamente a quanto sosterrebbero le ricorrenti, esse avrebbero avuto a disposizione più di dieci giorni per fornire i dati summenzionati, circostanza che esse non contesterebbero. Pertanto, tale motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto. Giudizio della Corte 73 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di detti elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Tuttavia l’asserita violazione delle norme in materia di prova costituisce una questione di diritto, ricevibile in sede di impugnazione (sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/[OSCURATO:PERSONA], C‑248/15 P, C‑254/15 P e C‑260/15 P, EU:C:2017:62, punti 52 e 53). 74 Al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, «[a] seguito degli scambi con la [OSCURATO:PERSONA] e in particolare della previa comunicazione con la quale quest’ultima ha indicato la sua intenzione di convertire in lire turche i dati dichiarati dalle ricorrenti relativi alle vendite e ai costi di produzione, queste ultime avevano la possibilità di comunicare le proprie conversioni in lire turche di dette cifre, utilizzando eventualmente un tasso di cambio giornaliero, cosa che esse non hanno fatto». 75 Così facendo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha imposto loro un qualsivoglia onere della prova quando ha ritenuto che spettasse loro fornire alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie conversioni in lire turche dei dati numerici relativi alle vendite e ai costi di produzione, ma ha soltanto constatato, sulla base di una valutazione insindacabile dei fatti, di cui le ricorrenti non asseriscono uno snaturamento, che, tenuto conto del momento in cui erano state informate dell’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di convertire essa stessa tali dati in lire turche, esse avevano avuto la possibilità e il tempo necessario per comunicare i propri dati numerici al riguardo, cosa che esse si sono tuttavia astenute dal fare. Il Tribunale si è quindi limitato a constatare che le ricorrenti si erano astenute dal comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie conversioni dei dati summenzionati, in quanto elemento corroborativo dei motivi dedotti al punto 73 della sentenza impugnata che giustificavano la conclusione, enunciata al punto 75 di quest’ultima, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva utilizzare il tasso mensile medio per dette conversioni e, così facendo, non ha violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. 76 Poiché il quinto motivo di impugnazione si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, esso deve essere respinto in quanto infondato. Sul sesto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 77 Con il loro sesto motivo di impugnazione, che censura i punti da 85 a 87 e da 91 a 94 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base riferendosi alle valute oggetto dal contratto di copertura piuttosto che alla data che fissa il tasso di cambio in tale contratto. 78 Secondo le ricorrenti, tale disposizione pone l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto di copertura. Ciò risulterebbe dal riferimento alla «data di vendita» riportato in ciascuna delle frasi di detta disposizione. Inoltre, un siffatto riferimento a tale data piuttosto che alle valute oggetto dal contratto di copertura sarebbe logico da un punto di vista finanziario, tenuto conto del fatto che i tassi di cambio tra le diverse valute sono interconnessi. 79 Pertanto, le ricorrenti ritengono che, se si dovesse accogliere la tesi secondo cui le operazioni di copertura possono essere prese in considerazione unicamente quando l’operazione riguarda la valuta della fattura e la valuta di conversione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe troppo facile per quest’ultima eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe convertire le operazioni in euro o in altre valute per non dover tener conto delle operazioni di copertura tra euro e lire turchi. Orbene, l’interpretazione di tale disposizione non dovrebbe consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privarla del suo effetto utile. 80 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il sesto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto inoperante, dal momento che le ricorrenti non contestano il punto 82 della sentenza impugnata. Tale motivo sarebbe, in ogni caso, infondato. Giudizio della Corte 81 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che il sesto motivo di impugnazione è inoperante per il motivo che le ricorrenti non hanno contestato il punto 82 della sentenza impugnata. Infatti, tale punto si limita a esporre il contenuto del considerando 98 del regolamento controverso, senza che il Tribunale vi effettui una valutazione della fondatezza di quest’ultimo, cosicché la mancata contestazione di detto punto non è sufficiente a rendere tale motivo inoperante. 82 In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, occorre rilevare che, ai punti da 85 a 87 e da 91 a 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento controverso, secondo cui i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti non erano pertinenti per le conversioni valutarie effettuate da tale istituzione al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 83 Più in particolare, il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della sentenza impugnata, che non vi era stata copertura per le transazioni fatturate in dollari USA, ma che ve n’era stata una unicamente per quelle fatturate in euro, e che le vendite all’esportazione delle ricorrenti effettuate in euro avevano dovuto essere convertite in lire turche dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire un confronto equo tra queste ultime e le vendite interne, operazione che tale istituzione aveva realizzato direttamente, senza conversione intermedia in dollari USA, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, poiché i contratti di copertura in questione prevedevano una copertura in dollari USA convenendo un tasso di conversione tra l’euro e il dollaro USA, tale conversione era estranea all’operazione di conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dall’euro alla lira turca. Il Tribunale ha pertanto respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a utilizzare il tasso di conversione previsto nei contratti di copertura. 84 Le ricorrenti ritengono che tale valutazione si fondi su un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, in quanto riguarda le valute oggetto del contratto di copertura piuttosto che la data che fissa il tasso di cambio in tale contratto, pur contemplata da tale disposizione, e violi l’effetto utile di quest’ultima. 85 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo. Tale confronto è effettuato, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si deve tener debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. 86 Tra i fattori per i quali possono essere applicati adeguamenti figura, alla lettera j) di tale articolo 2, paragrafo 10, la conversione valutaria. Tale disposizione prevede che, se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, debba essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. Detta disposizione precisa ancora che la data di vendita è di norma la data della fattura, ma che si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. 87 Pertanto, quando una conversione valutaria è necessaria al fine di confrontare equamente il prezzo all’esportazione e il valore normale, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile a tale conversione. Tale tasso di cambio deve corrispondere a quello della data della vendita, a meno che detto tasso sia stato convenuto in occasione di una vendita a termine direttamente collegata all’esportazione, di cui occorre tener conto nel confronto con il valore normale. Infatti, dai termini di tale disposizione risulta che, se la vendita di valuta straniera sul mercato a termine è direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. Detta disposizione precisa, peraltro, come determinare la data della vendita quando deve essere presa in considerazione e indica che non si terrà conto delle fluttuazioni dei cambi. 88 Occorre poi rilevare che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non fornisce alcuna indicazione quanto alla valuta nella quale la conversione deve essere effettuata quando tale conversione è richiesta al fine di procedere ad un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Ne consegue che, quando si impone una conversione valutaria al fine di poter procedere a tale confronto, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità al fine di determinare in quale valuta tali prezzi dovranno essere convertiti. Il controllo giurisdizionale di tale margine discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta della valuta contestata, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 125 e giurisprudenza citata). 89 Infine, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, un contratto di copertura consente di precludere, al momento della conclusione del contratto, il tasso di cambio da applicare a una transazione monetaria che avrà luogo in una data futura e di ridurre in tal modo il rischio finanziario al quale è esposto un contraente a causa delle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio. 90 Un contratto di copertura fissa quindi un tasso di cambio per la vendita a termine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 91 Tuttavia, dal momento che, come risulta dai punti 87 e 88 della presente sentenza, tale disposizione precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile a una conversione valutaria per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale, ma non fornisce alcuna indicazione quanto alla scelta della valuta nella quale tale conversione deve essere effettuata, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tenuta, in applicazione di detta disposizione, a prendere in considerazione le valute utilizzate in tale contratto di copertura al fine di effettuare tale confronto né, pertanto, ad applicare il tasso di cambio fissato da detto contratto per il solo motivo che esso è direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata. 92 Affinché la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a prendere in considerazione il tasso di cambio fissato da un contratto di copertura, è necessario non solo che tale contratto sia direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata, ma anche che la valuta oggetto di detto contratto sia anche quella nella quale tale istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi al fine di consentire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Il fatto che un contratto di copertura sia direttamente collegato alla vendita all’esportazione considerata non fornisce tuttavia alcuna indicazione quanto alla questione se la valuta il cui tasso di cambio è fissato da tale contratto sia quella nella quale devono essere convertiti i prezzi all’esportazione e il valore normale al fine di garantire il loro confronto equo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, del regolamento di base. 93 Pertanto, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base ponga l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto non discende che, qualora un produttore esportatore abbia concluso un contratto di copertura, la [OSCURATO:PERSONA] abbia necessariamente l’obbligo di procedere a una conversione in funzione delle valute oggetto di tale contratto al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. 94 Inoltre, le ricorrenti affermano erroneamente che il fatto che un contratto di copertura debba essere preso in considerazione solo quando l’operazione riguarda la valuta della fattura e la valuta di conversione utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe a consentire a tale istituzione di eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base. Infatti, come esposto ai punti 91 e 92 della presente sentenza, tale obbligo verte unicamente sul modo di determinare il tasso di conversione da applicare ai fini di un confronto equo e non sulla scelta delle valute da convertire. 95 Peraltro, contrariamente a quanto altresì sostenuto dalle ricorrenti, tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non ha l’effetto di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privare detto obbligo di qualsiasi effetto utile. Infatti, quando tale istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi delle vendite all’esportazione in una valuta diversa da quella oggetto di un contratto di copertura direttamente connesso a tali vendite, tale istituzione resta, in linea di principio, tenuta, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, di tale regolamento, a utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 96 Inoltre, e più fondamentalmente, quando sceglie la valuta nella quale ritiene opportuno convertire i prezzi in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in forza dell’obbligo di principio derivante dall’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, di detto regolamento, a garantire che tale scelta consenta di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Tale scelta, che rientra nel potere discrezionale di cui dispone tale istituzione a causa della complessità delle situazioni economiche e politiche che essa deve esaminare, resta tuttavia soggetta al controllo del giudice dell’Unione, come risulta dal punto 88 della presente sentenza. 97 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che il Tribunale non ha proceduto a un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base quando ha dichiarato, dopo aver constatato che i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti fissavano un tasso di cambio tra l’euro e il dollaro USA, che tale tasso non era pertinente al fine della conversione dei prezzi delle vendite all’esportazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dall’euro alla lira turca. 98 Pertanto, il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sull’ottavo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 99 Con il loro ottavo motivo, che censura i punti da 108 a 117 della sentenza impugnata, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver dedotto erroneamente dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, menzionata in tali punti e che riguarderebbe l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, un obbligo di informazione a carico dei produttori esportatori sottoposti a un’inchiesta, che consisterebbe nel fornire alla [OSCURATO:PERSONA], sin dall’inizio del procedimento e agendo con la massima diligenza, tutte le informazioni utili alla corretta comprensione dei loro dati al fine di non rischiare di ostacolare il corretto svolgimento del procedimento antidumping e al fine di consentire a tale istituzione di svolgere le verifiche necessarie in tempo utile. Orbene, in primo luogo, tale giurisprudenza, relativa all’articolo 18 del regolamento di base vertente sull’omessa collaborazione, non sarebbe trasponibile nel caso di specie, in quanto le ricorrenti avrebbero collaborato al procedimento antidumping. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe conferito a tale obbligo di informazione una portata troppo ampia consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di non tener conto di talune informazioni quando ritiene che esse non siano chiare, senza che tale istituzione debba cercare di chiarirle in forza del suo potere di chiedere informazioni supplementari ai produttori esportatori. Orbene, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base ammetterebbe una certa flessibilità, in quanto prevedrebbe che le informazioni che «non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste» non possono essere escluse di diritto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, in terzo luogo, l’imposizione di un siffatto obbligo ai produttori esportatori rischierebbe di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. 100 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’ottavo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile. 101 A tal riguardo, detta istituzione fa valere, sotto un primo profilo, che le affermazioni delle ricorrenti secondo le quali il Tribunale ha erroneamente addebitato loro di non aver fornito, sin dall’inizio del procedimento antidumping, tutte le informazioni utili alla corretta comprensione dei loro dati sono manifestamente irricevibili. Infatti, con tali affermazioni, le ricorrenti chiederebbero alla Corte, senza dedurre alcun snaturamento delle loro osservazioni al riguardo o degli elementi del fascicolo, di sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto e di prova a quella del Tribunale. Sotto un secondo profilo, basando la loro argomentazione sull’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, le ricorrenti solleverebbero un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile in fase di impugnazione. Infatti, le ricorrenti non avrebbero sostenuto dinanzi al Tribunale né che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato tale disposizione non tenendo conto delle informazioni che esse le avevano fornito quanto al ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nelle vendite interne della Isdemir né che tale istituzione era venuta meno al suo obbligo di diligenza o di buona amministrazione. 102 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ottavo motivo di impugnazione è, in ogni caso, infondato. Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 103 In primo luogo, occorre constatare che il motivo in esame non mira a mettere in discussione la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di fatto e di prova forniti dalle ricorrenti né la sua constatazione, al punto 110 della sentenza impugnata, secondo la quale, sulla base delle informazioni fornite dalle ricorrenti per quanto riguarda le vendite interne della Isdemir, restava difficile per la [OSCURATO:PERSONA] verificare se le funzioni di vendita della [OSCURATO:PERSONA] fossero correttamente riflesse nelle spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «spese GAV») dichiarate dalla Isdemir. Infatti, con il loro ottavo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver conferito, al punto 116 di tale sentenza, sulla base della sua giurisprudenza e di quella della Corte, una portata troppo ampia all’obbligo di informazione incombente ai produttori esportatori sottoposti a un’inchiesta antidumping. 104 Pertanto, poiché il motivo non invita la Corte a procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto o di prova, bensì la invita ad esaminare una questione di diritto, l’eccezione di irricevibilità sollevata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. 105 In secondo luogo, occorre rilevare che neppure il motivo è nuovo, sulla base del rilievo che riguarderebbe una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, non dedotta in primo grado. 106 Infatti, secondo una giurisprudenza costante un ricorrente può utilmente proporre impugnazione facendo valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenze del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA], C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 24, e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punto 39 nonché giurisprudenza citata). 107 Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti affermano che il Tribunale si è basato, per respingere la prima parte del terzo motivo del loro ricorso, su una giurisprudenza relativa all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. È in tale contesto che esse invocano una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento non da parte della [OSCURATO:PERSONA], bensì da parte del Tribunale, in quanto esso avrebbe violato l’esatta portata dell’obbligo di informazione loro imposto in forza di tale disposizione. Esse non addebitano neppure alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il suo obbligo di diligenza o di buona amministrazione, ma fanno valere che l’obbligo di informazione, come interpretato dal Tribunale, avrebbe l’effetto di vanificare tale obbligo. Si tratta quindi di una questione di diritto che rientra nella competenza della Corte investita di un’impugnazione. 108 Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. – Nel merito 109 In sostanza, come risulta dal punto 103 della presente sentenza, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 18 del regolamento di base non solo in quanto avrebbe ritenuto che le ricorrenti erano tenute, nel caso di specie, all’obbligo di informazione risultante da tale disposizione, mentre le ricorrenti avevano collaborato all’inchiesta, ma anche in quanto avrebbe conferito a tale obbligo, sulla base della sua giurisprudenza e di quella della Corte, una portata troppo ampia, nel senso che consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare di tener conto di talune informazioni per il motivo che esse non erano sufficientemente chiare. Orbene, occorrerebbe dedurre dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base una certa tolleranza al riguardo. Inoltre, riconoscere una siffatta portata a tale obbligo di informazione rischierebbe di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima non sarebbe obbligata a chiedere eventuali chiarimenti in forza del suo potere di chiedere informazioni supplementari. 110 A tal riguardo, occorre ricordare che risulta dal combinato disposto degli articoli 6, 16 e 18 del regolamento di base che, quando la [OSCURATO:PERSONA] svolge un’inchiesta sull’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, essa deve mirare, in via prioritaria, a ottenere informazioni pertinenti sulla base di una collaborazione volontaria delle parti interessate. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, conformemente all’obiettivo del regolamento di base di accertare l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio in modo obiettivo per istituire dazi antidumping adeguati, ad esaminare con tutta la diligenza richiesta tutte le informazioni di cui dispone (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punti 48 e 50 nonché giurisprudenza citata). 111 Ai punti da 112 a 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato gli obblighi che, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, incombono rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] e ai produttori esportatori. In particolare, riferendosi a precedenti giurisprudenziali vertenti sull’interpretazione degli articoli 6 e 16 di tale regolamento o di quello che ha sostituito, esso ha indicato che le parti alle quali è trasmesso un questionario sono tenute a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni che le consentiranno di portare a termine l’inchiesta antidumping. Esso ha inoltre esposto l’interesse di una verifica in loco o di un controllo incrociato a distanza, ai fini della verifica degli elementi raccolti presso le parti sottoposti a tale inchiesta. 112 Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 18, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, che riguarda situazioni di collaborazione insufficiente o parziale da parte delle parti interessate. Così, al punto 115 della sentenza impugnata, esso ha rilevato che da tali disposizioni risulta che le informazioni che tali parti sono tenute a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] devono essere utilizzate dalle istituzioni dell’Unione per stabilire le conclusioni dell’inchiesta antidumping e che dette parti non devono omettere le informazioni pertinenti. 113 Conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza. Tuttavia, poiché nessuna disposizione del regolamento di base conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di costringere le parti interessate a partecipare all’inchiesta oppure a produrre informazioni, tale istituzione dipende dalla collaborazione volontaria di tali parti per fornirle le informazioni necessarie [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 54]. 114 Dal considerando 27 del regolamento di base risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso stabilire, in tale contesto, che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possano essere usate altre informazioni ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio e tali informazioni possono risultare meno favorevoli per dette parti rispetto al caso in cui esse avessero collaborato. Quindi, l’obiettivo dell’articolo 18 del regolamento di base consiste nel consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nell’inchiesta anche qualora le parti interessate si rifiutassero di cooperare o cooperassero in modo insufficiente [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C-61/16 P, EU:C:2017:968, punto 55]. 115 Da tali considerazioni risulta che gli articoli 6 e 16 nonché l’articolo 18, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, letti in combinato disposto, mirano a determinare sia la misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione le informazioni fornite dalla parte sottoposte a un’inchiesta antidumping sia le conseguenze che possono derivare da una collaborazione inesistente, parziale o lacunosa di tale parte. Pertanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione tali informazioni solo quando esse soddisfano le condizioni menzionate al punto 113 della presente sentenza. Dall’altro lato, in caso di collaborazione insufficiente, ciò può comportare per detta parte una situazione meno favorevole di quella in cui si sarebbe trovata se avesse collaborato. 116 Ne consegue, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, è senza violare tali disposizioni del regolamento di base, e in particolare l’articolo 18 di quest’ultimo, che il Tribunale ha ritenuto, al punto 116 della sentenza impugnata, che spettava alle ricorrenti fornire alla [OSCURATO:PERSONA], sin dall’inizio del procedimento antidumping e agendo con la massima diligenza, tutte le informazioni utili alla corretta comprensione dei loro dati al fine di non rischiare di ostacolare il corretto svolgimento di tale procedimento, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare le verifiche necessarie in tempo utile. 117 In secondo luogo, dal momento che, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 110 della sentenza impugnata, e senza che fosse dedotto uno snaturamento al riguardo, che le informazioni fornite dalle ricorrenti, anche dopo il controllo incrociato a distanza, non erano sufficientemente chiare e non avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle vendite della Isdemir si riflettesse correttamente nelle spese GAV dichiarate della Isdemir, esso ha potuto validamente ritenere che tali elementi di fatto rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto le informazioni di cui trattasi non erano verificabili, ai sensi di tale disposizione. La constatazione di una siffatta mancata comunicazione di informazioni chiare, corrette e sufficienti da parte delle ricorrenti ha altresì consentito al Tribunale di decidere, senza viziare la sua sentenza con un errore di diritto, al punto 117 di quest’ultima, che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata, al fine di riflettere correttamente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel processo di vendita della Isdemir sul mercato interno, ad aggiungere un importo di spese GAV calibrato. 118 Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver violato l’articolo 18 del regolamento di base, in quanto avrebbe applicato tale disposizione, o trasposto una giurisprudenza ad essa relativa, a una situazione in cui essa non sarebbe applicabile. 119 In terzo luogo, non si può neppure addebitare al Tribunale di aver violato l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto, mentre tale disposizione prevedrebbe che informazioni che non sarebbero «perfettamente conformi alle condizioni richieste» non potrebbero essere escluse d’ufficio, esso avrebbe ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a tener conto di talune informazioni quando ritiene che esse non siano chiare, senza dover previamente tentare di chiarirle in forza del suo potere di chiedere informazioni supplementari ai produttori esportatori. 120 Infatti, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a rifiutare di prendere in considerazione tali dati. Al contrario, al punto 115 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato che tale istituzione doveva utilizzare le informazioni fornite al fine di stabilire le conclusioni dell’inchiesta antidumping. Per contro, esso ha correttamente dichiarato che era consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo delle spese dichiarate da una società collegata per riflettere la sua partecipazione al processo delle vendite interne del produttore esportatore interessato, qualora tale istituzione non sia in grado di verificare l’esattezza dei dati forniti al riguardo dalle parti interessate, anche dopo aver intrapreso azioni in tal senso. Orbene, come risulta dai punti 110 e 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, nel caso di specie, che, anche alla luce dei documenti forniti a seguito di un controllo incrociato a distanza, era rimasto difficile, per detta istituzione, verificare se le funzioni di vendita fossero correttamente riflesse nelle spese GAV dichiarate dalla Isdemir. 121 Dalle considerazioni che precedono risulta che, nella misura in cui verte su una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto avrebbe ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a respingere d’ufficio o a rifiutare di utilizzare talune informazioni che non sarebbero sufficientemente chiare, l’ottavo motivo di impugnazione si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata e deve essere dichiarato infondato. 122 Infine, in quarto luogo, occorre pertanto respingere anche la censura vertente sul rischio di vanificare l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale censura si basa sull’erronea premessa secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente deciso che sarebbe stato consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare d’ufficio di utilizzare talune informazioni senza dover cercare di chiarirle. Sul settimo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 123 Con il loro settimo motivo di impugnazione che censura i punti 116, 117, 122, 124 e 125 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione, in quanto avrebbe risposto solo parzialmente all’argomento da esse addotto a sostegno della prima parte del loro terzo motivo di ricorso dedotto in primo grado, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contabilizzato due volte talune spese GAV, vale a dire spese di trasporto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto e che quest’ultima avrebbe fatturato direttamente alla Isdemir. Tuttavia, il Tribunale avrebbe esaminato la questione del doppio conteggio solo con riferimento ai «servizi infra-gruppo» e si sarebbe astenuto dall’esaminarla alla luce delle «spese di trasporto». 124 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il settimo motivo di impugnazione sia infondato. Giudizio della Corte 125 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (sentenze del 13 gennaio 2022, Germania – Ville de Paris e a./[OSCURATO:PERSONA] , da C‑177/19 P a C‑179/19 P, EU:C:2022:10, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché del 14 novembre 2024, LE/[OSCURATO:PERSONA] , C‑781/22 P, EU:C:2024:960, punto 73). Tuttavia, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che seguirebbe, esaustivamente e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, dato che la motivazione del Tribunale può essere implicita a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenze del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 92 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 gennaio 2025, Frajese/[OSCURATO:PERSONA], C‑586/23 P, EU:C:2025:45, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 126 Si deve constatare che, ai punti da 96 a 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto all’argomento relativo all’eventuale doppio conteggio delle spese di trasporto connesse alle vendite interne della Isdemir, effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], e ha motivato in modo giuridicamente sufficiente il rigetto della prima parte del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti. 127 A tal riguardo, esso ha anzitutto individuato, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, la portata degli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno di tale prima parte, esponendo che, secondo queste ultime, nel processo di vendite interne della Isdemir, tali vendite erano rifatturate ai clienti indipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA] allo stesso valore di quello fatturato a quest’ultima dalla Isdemir, mentre le spese di trasporto erano fatturate dai prestatori di trasporto merci alla [OSCURATO:PERSONA], che le avrebbe rifatturate alla Isdemir. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del calcolo del margine di dumping nella fase definitiva riguardante la Isdemir, avrebbe erroneamente maggiorato le spese GAV dichiarate da quest’ultima a titolo delle vendite interne fino a concorrenza di un importo che tale istituzione riteneva corrispondere alle spese GAV che coprivano la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel processo di vendita della Isdemir nel mercato interno. 128 In tale contesto, occorre tener conto del fatto che, al punto 115 del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano rilevato che le spese di trasporto inizialmente sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] erano rifatturate alla Isdemir e che tali spese erano prese in considerazione nelle spese GAV della Isdemir. Inoltre, al punto 120 di tale ricorso, le ricorrenti hanno ammesso ‑ in relazione al punto 74 del regolamento controverso, ricordato al punto 118 di detto ricorso e in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di non era stata in grado di stabilire se i servizi fatturati riguardassero costi sostenuti per le rivendite sul mercato interno, atteso che le operazioni contabilizzate e/o le fatture emesse erano tutte contrassegnate unicamente come «servizi infra-gruppo» ‑ che le fatture e le scritture contabili si riferivano a «costi di servizio infra-gruppo», sostenendo al contempo di aver fornito spiegazioni dettagliate sul calcolo della ripartizione dei costi al fine di determinare i costi sostenuti da ciascuna società. 129 È quindi alla luce di tali argomenti delle ricorrenti che, come risulta dai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di dover esaminare la questione di un’eventuale doppia contabilizzazione delle spese di trasporto connesse a tali vendite interne come facenti parte delle spese GAV dichiarate dalla Isdemir, in quanto esse sarebbero state incluse nei «servizi infra-gruppo» fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima. 130 In tale contesto, il Tribunale ha anzitutto esposto, ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, che è ai fini della determinazione della redditività delle vendite interne che la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, se del caso, delle spese GAV degli operatori commerciali collegati e ha ricordato che gli importi corrispondenti a tali spese nonché ai profitti sono basati su dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite. 131 Il Tribunale ha poi constatato, al punto 104 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di stabilire se i servizi fatturati riguardassero effettivamente costi sostenuti in occasione di rivendite sul mercato interno, dato che le operazioni contabilizzate o le fatture emesse erano tutte contrassegnate come «servizi infra-gruppo». Inoltre, al punto 110 di tale sentenza, esso ha rilevato che, nell’ambito del controllo incrociato a distanza, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di determinare né di verificare se i servizi fatturati alla Isdemir dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettessero correttamente la partecipazione di quest’ultima al processo di vendite interne e, inoltre, che restava difficile per la [OSCURATO:PERSONA], a seguito del controllo incrociato a distanza e nonostante la fornitura di fatture o di estratti di bilancio, verificare se le funzioni di vendita della [OSCURATO:PERSONA] fossero correttamente riflesse nelle spese GAV dichiarate dalla Isdemir. 132 Infine, dopo aver ritenuto, al punto 112 della sentenza impugnata, che non spettava a tale istituzione dedurre dalle risposte fornite al questionario e alle richieste di informazioni complementari che le vendite interne della Isdemir fossero fatturate per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha concluso, al punto 117 di tale sentenza, che non si poteva contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto di non essere in grado di determinare e verificare se i servizi fatturati alla Isdemir dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettessero correttamente una siffatta partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e che tale istituzione avesse quindi potuto validamente aggiungere un importo di spese GAV destinato a prendere in considerazione i servizi di vendita forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 133 Da tali considerazioni risulta che, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, il Tribunale ha dichiarato che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di individuare quali fossero esattamente le spese che rientravano nei «servizi infr-gruppo» fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] né, pertanto, di verificare se le spese di trasporto, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e connesse alle vendite sul mercato interno che tale società aveva effettuato in qualità di intermediario per la Isdemir, fossero correttamente riflesse in tali servizi o nelle spese GAV sostenute e dichiarate dalla Isdemir a titolo delle vendite interne. 134 Tale motivazione consente quindi alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. 135 Ne consegue che il settimo motivo di impugnazione, vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata, deve essere respinto in quanto infondato. 136 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere respinta nella sua interezza. Sulle spese 137 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. 138 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 139 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Ereğli Demir ve [OSCURATO:PERSONA] Fabrikaları TAŞ, la İskenderun Demir ve [OSCURATO:PERSONA] AŞ e la [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2021/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris