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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2005

Cassazione n. 24117/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/06/2005 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzione 86 del 2024, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, in aggiunta, che la difesa mira sostanzialmente ad ottenere in questa sede la rinnovazione del giudizio discrezionale su (un aspetto del) trattamento sanzionatorio, che spetta in via esclusiva al giudice di merito e che non può essere sindacato in legittimità, se espresso, come nel caso in una motivazione priva di contraddizioni o di manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid n-Pe FraticescoF1orit [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G 2026 *Pucci ar,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/06/2005 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzione 86 del 2024, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, in aggiunta, che la difesa mira sostanzialmente ad ottenere in questa sede la rinnovazione del giudizio discrezionale su (un aspetto del) trattamento sanzionatorio, che spetta in via esclusiva al giudice di merito e che non può essere sindacato in legittimità, se espresso, come nel caso in una motivazione priva di contraddizioni o di manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid n-Pe FraticescoF1orit [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G 2026 *Pucci ar,i
Sentenza Cassazione n. 24117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris