CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 09309/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27390/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 111, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la decisione d ella COMM. CENTR. ESERC. [OSCURATO:PERSONA] ROMAn. 69/2019 depositata i l 15/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli, con delibera del 24.10.2012, notificata il 31.12.2012, irrogava alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della censura per violazione degli artt. 1, 2 e 68 del [OSCURATO:PERSONA] dei Medici, perché la sera del 30.12.2008 non si era presentata al servizio, senza comunicare le ragioni dell’impedimento. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA], che, con decisione del 2.10- 15.7.2020 , accolse il secondo motivo di ricorso, ritenendo l’insussistenza della violazione perché all’interno della struttura non sussisteva un’adeguata organizzazione volta a garantire il coordinamento del servizio di continuità assistenziale, assenza le cui conseguenze non potevano essere addossate alla ricorrente. Per la cassazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Napoli sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione preliminare proposta dalla controricorrente di inammissibilità del primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, in quanto, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n.233/1946, avverso le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ammesso il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. Va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 13/07/2000, n.487), secondo cui la Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 374 c.p.c., pronunzia a Sezioni Unite nel caso in cui il ricorso risulti proposto per motivi attinenti alla giurisdizione e a sezione semplice, nel caso di violazione di legge, che comprende, come nel caso in esame, anche l’apparenza di motivazione (Cassazione civile sez. un., 13/07/2000, n.487). Nel caso di specie, la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è stata impugnata con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge e per carenza e/o apparenza di motivazione per intrinseci vizi logici (cfr. in materia, Cass. civ., Sez. III, 26/04/1999 n. 4160; Cassazione civile sez. III, 04/06/2004, n.10644; Cassazione civile sez. III, 6/02/2004, n.2296). Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.111, comma 6 e 7 Cost., per motivazione apparente, contraddittoria ed incomprensibile, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto il motivo di ricorso accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] non troverebbe riscontro nei motivi proposti dalla ricorrente; tale vizio ridonderebbe sulla contraddittorietà ed incomprensibilità della motivazione. Il motivo è infondato. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] integra il minimo costituzionale previsto per l’esistenza della motivazione nel senso che, indipendentemente dalla rubrica del motivo e non essendo necessarie formule sacramentali , la Commissione ha colto le doglianze della ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 e 7 Cost., perinesistenza della motivazione ed omesso esame del lodo arbitrale, che, in relazione allo stesso fatto, con decisione del 15.4.2009, aveva accertato la medesima violazione contestata con l’azione disciplinare ed aveva ridotto del 20% il trattamento economico della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per quattro mesi. Il motivo è infondato. L’omesso esame del lodo arbitrale, di cui viene fatto cenno nello svolgimento del processo, non era decisivo per il giudizio, attesa la diversità del bene giuridico protetto nei due procedimenti. Il procedimento arbitrale per violazione dell’art.30. comma 7, lett. a) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto il rispetto delle norme relative al rapporto di lavoro ai fini del trattamento retributivo, mentre il presente giudizio ha ad oggetto la violazione di norme deontologiche, sicché, ferma restando l’identità del fatto, diversi sono gli interessi protetti dalle rispettive norme. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 e 7 Cost., per inesistenza della motivazione ed omesso esame di un elemento decisivo per il giudizio, costituito dall’omessa comunicazione delleragioni dell’impedimento ai colleghi di servizio o ai sostituti reperibili o alla struttura aziendale. Il motivo è fondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053). E’, quindi, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053). Tale vizio è riscontrabile nella decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Le violazioni contestate hanno ad oggetto la violazione del codice deontologico, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, hanno lanatura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi, possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività e possono consistere in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in condotte atipiche non previste da dettenorme ( Cassazione civile sez. un., 25/03/2019, n.8313; Cass. S.U. n. 15852 del 2009). Si tratta di norme comportamentali che sanzionano condotte contrastanti con i precetti di un determinato Ordine professionali o contrarie a clausole generali. Fatta questa premessa, le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di cogliere il nesso con la premessa poiché si incentrano sulla struttura organizzativa dell’ente e non sulla lesività del comportamento. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA], accertata l’assenza del medico nella mattinata del 30.12.2008 senza che questa fosse stata comunicata ai colleghi in servizio, ai sostituti reperibili, alla struttura aziendale, ha ritenuto il comportamento privo di lesività per l’assenza di un’adeguata organizzazione volta a garantire la continuità assistenziale. La motivazione della [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto quale scriminante del dovere di avvisare il datore di lavoro della propria assenza - soprattutto in ragione della natura del servizio, avente carattere essenziale- l’assenza di un elenco di medici reperibili, ponendo gli obblighi di comportamento nell’ambito di un’area estranea alle norme deontologiche, con conseguente implausibilità delle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] medica ha omesso di valutare il fatto decisivo per il giudizio costituito dall’impossibilità di avvisare il datore di lavoro dell’impedimento, con riferimento alle condizioni personali e non a fattori esterni, sì da rendere implausibile la decisione. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA], per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla [OSCURATO:PERSONA] per g