CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 35136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9014-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 122/10/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 22/1/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 121/10/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] XIII - Casa e [OSCURATO:PERSONA] dell’Anziano (successivamente trasformata in [OSCURATO:PERSONA] XIII) a vverso provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle Onlus per mancanza dei requisiti previsti in relazione allo Statuto della Onlus; la Fondazione resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la controricorrente, in via preliminare, assumeche la decisione impugnata sarebbe retta da una doppia ratio decidendi, la prima delle quali (la prova circa la tempestiva risposta dell’ente alle richieste documentali dell’Agenzia delle entrate circa la sua natura di persona giuridica di diritto privatoed il formarsi del legittimo affidamento in capo all’ente a seguito della violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000 per l’intervenuta cancellazione dopo circa tredici anni dall’acquisizione dello statusdi soggetto giuridico di diritto privato) non sarebbe stata confutata nel ricorso, donde la sua inammissibilità, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa; 1.2. l’eccezione va disattesa; 1.3. invero, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], dianzi riassunte, non possono considerarsi rationes decidendi distinte e autonome rispetto a quella che reputa dimostrato il rispetto delle prescrizioni statutarie dell’ente, di cui all’art. 10 cit., in quanto trattasi di considerazioni illustrate ad abundantiam per rafforzare il ragionamento operato dal Giudice dell'appello; 2.1. a seguire, con unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 10 comma 1 lettera h D. Lgs. n. 460/1997 -art. 14 Preleggi) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente accolto le richieste della Onlus affermando che «per ciò che concerne la prescrizione di cui alla lett. h del comma 1 dell’art. 10 la stessa è ripresa nello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di cui la [OSCURATO:PERSONA] XIII è ente strumentale dipendente di carattere privato e diverso da associazioni e fondazioni e pertanto le norme statutarie di quest’ultima vanno integrate con quelle del primo soggetto giuridico»; 2.2. l’esame della censura merita un preventivo inquadramento della disciplina dettata in materia di Onlus dal d.lgs. n. 460/1997 ed in particolare, per quanto qui compete, dell’art. 10; 2.3. esso, nel comma 1, lett. a), elenca i settori nei quali le Onlus possono svolgere attività, nella forma di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica; 2.4. al fine di assumere la qualifica di ONLUS, fruendo delle relative agevolazioni fiscali, tali attività devono essere espressamente previste negli statuti o atti costitutivi, e tra di esse si annovera l’assistenza sociale e socio-sanitaria (n. 1); 2.5. è prescritto l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà (lett. b), il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (lett. c); il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchéfondi, riserve o capitale e l’obbligo di impiegare tali utili e avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (lett. d ed e); l’obbligo di assicurare un uniforme rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, con previsione del diritto di voto per i partecipanti per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi (lett. h, cui viene ricondotto il cd. principio di democraticità delle Onlus); l’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo ONLUS; 2.6. quanto all’osservanza del principio di cd. democraticità della ONLUS, imposto altrettanto rigorosamente dalla lett. h del co. 1 dell’art. 10, e con altrettanto rigore riconosciuto nella giurisprudenza (cfr. Cass.n. 16418/2015), è opportuno evidenziare che solo le fondazioni e gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, non sono tenute al rispetto dei requisiti di cui alla lett. h), scelta legislativa che evidentemente si pone a cavallo tra la peculiare forma organizzativa, propria delle fondazioni, e la necessità di rispetto dei rapporti con le confessioni religiose regolamentate nei rapporti con lo Stato italiano da intese formali; 2.7. si tratta comunque nel complesso di una disciplina rigorosa, il cui rispetto implica l’osservanza formale dei requisiti prescritti, tant’è che si afferma come detti requisiti non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. nn. 9828/2017, 14371/2014); 2.8. perimetrata la normativa, e a fronte della complessità e rigorosità dei requisiti vincolanti imposti per l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus, la sentenza oggetto di impugnazione risolve in senso favorevole all’odierna controricorrente il contrasto sulla sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione tra le Onlus affermando che per il rispetto delle prescrizioni statutarie da parte della suddetta Onlus, in quanto ente strumentale dipendente, di carattere privato e diverso dalle associazioni e fondazioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], doveva farsi riferimento allo Statuto di quest’ultima, in quanto le norme statutarie … (ndr. della Onlus ricorrente) … vanno integrate con quelle del primo soggetto giuridico e le norme statutarie che sovrintendono alla attività di entrambi gli enti devono essere valutate unitariamente, trattandosi, nel caso di specie, diun organismo inscindibile costituito da un ente sovrastante e da due enti strumentali, tutti dedicati alla solidarietà sociale ; 2.9. al riguardo, va evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ONLUS), regolata dal decreto legislativo n. 460/1997, non è un tipo di ente, bensì una qualifica di tipo fiscale che può essere acquisita da ogni ente non profit che ri sponde ad alcune caratteristiche, tra le quali va annoverata la presenza di un ordinamento democratico, garantito dall’esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto al fine di consentire il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti interessati sull'attività dell'organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge; 2.10. come dianzi illustrato, il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 460 del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; 2.11. è incontestato con riguardo alla Onlus in questione la mancata previsione statutaria di un organo assembleare e l’attribuzione del diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; 2.11. come dianzi illustrato, sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente alcuni requisiti formali, da ritenersi non surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. nn. 9828/2017, 14371/2011); 2.13. come precisato tuttavia dalla stessa Agenziadelle entrate nella Circ. n. 38/E del 1° agosto 2011, menzionata dalla controricorrente, in merito alla clausola di cui alla lett. h) dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 460 del 1997 – secondo la quale è imposto alle ONLUS di prevedere statutariamente la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo -, la previsione di cui alla citata lett. h), volta, in sostanza, a garantire l’effettività del rapporto associativo, è inapplicabile ad altri enti di diritto privato (nella specie, trattavasi di trust) in considerazione della peculiare configurazione giuridica degli stessi, che non si sostanzia in un rapporto a struttura associativa; 2.14. in altri termini, la clausola in esame deve intendersi applicabile esclusivamente a quelle Onlus costituite sotto forma giuridica di associazione e non in altre forme, parimenti compatibili con lo status di Onlus, poiché la norma tende a verificare l’effettività del rapporto associativo, salvaguardando la democraticità della struttura e la sua effettività; 2.15. nel caso in esame, è incontestato che la controricorrente abbia natura di «Istituzione promossa ed amministrata da privati» di cui all’art. 3, lett. b del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], rivolta aperseguire finalità di assistenza; 2.16. è opportuno dunque procedere alla ricostruzione dell’iter normativo riguardante tali enti; 2.17. la quasi totalità degli enti qualificabili come [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e Beneficenza (IPAB) non scaturisce dall’iniziativa dell’istituzione pubblica nel campo dell’assistenza sociale e socio- sanitaria, in quanto soltanto sul finire del secolo scorso, assecondando un percorso di progressivo ampliamento dei cosiddetti «fini pubblici», lo Stato assunse tra le proprie competenze l’intervento in settori come l’assistenza sociale, la sanità e l’educazione, sino ad allora riconducibile all’iniziativa sociale di soggetti privati, tanto di matrice religiosa che laica; 2.18. con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cd. «legge Crispi») le IPAB furono attratte nell’alveo della pubblica amministrazione, e tradizionalmente classificate tra gli enti pubblici locali non territoriali, nonché con caratteristiche di ente autarchico, ossia in grado di autodeterminare la propria organizzazione amministrativa, e soprattutto autonomi, dal momento che la legge riconosceva loro la facoltà di introdurre, per il tramite dello statuto e deiregolamenti, vere e proprie norme giuridiche, dotate di un significativo grado di diffusività nell’ordinamento e volte in particolare a caratterizzarne amministrazione e scopi; 2.19. il processo di «depubblicizzazione» o privatizzazione delle IPAB fu successivamente e definitivamente sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 396/1988, con la q uale fu dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge Crispi in ragione della particolare natura delle IPAB che, nella maggior parte dei casi, erano sorte dalla volontà di privati cittadini che avevano messo a disposizione il loro patrimonio, oppure si erano attivati per raccogliere fondi da investire in un’opera di carità; 2.20. l’articolo in parola, riconducendo nell’ambito degli enti pubblici tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza, è stato così ritenuto in contrasto con quanto disposto dall’art. 38, u.c. della Costituzione, che recita quanto segue: «L’assistenza privata è libera»; 2.21. il [OSCURATO:PERSONA] ha così precisato che, se la legge Crispi aveva proceduto a realizzare un sistema di pubblicizzazione generalizzato ed esteso a tutte le iniziative originate dall’autonomia privata, viceversa l’art. 38 ult. co. Cost., «affermando la libertà dell’assistenza privata e conformando l’intero sistema costituzionale dell’assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei privati di istituire liberamente enti di assistenza e conseguentemente, quello di vedere riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura»; 2.22. sulla scorta dell’intervento della Consulta si giunse quindi all’emanazione del DPCM 16 febbraio 1990, recante «Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale»; 2.23. con tale decreto, quanto alla procedura di privatizzazione, fu previsto che le IPAB interessate presentassero alla Regione di riferimento apposita domanda ai sensi dell’art. 12 delle disp. att. c.c., e che il relativo itercorrispondesse a quello ordinariamente seguito per il riconoscimento giuridico di qualsiasi persona giuridica privata, mentre, relativamente ai requisiti per il riconoscimento della qualificazione giuridica di diritto privato, il DPCM del 1990 distinse tre categorie di IPAB: le istituzioni a carattere associativo, le istituzioni promosse ed amministrate da privati e le istituzioni di ispirazione religiosa; 2.24. in particolare, si prevedeva, all’art. 1, quanto segue: «... 3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l'ispirazione religiosa ... 5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati; b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante; c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale»; 2.25. dall’esame della sentenza impugnata emerge, dunque, con riguardo al caso in esame, quanto segue: con determina dirigenziale della Regione Puglia n. 100 del 25.11.1998 l’Ente, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva perduto la natura giuridica di diritto pubblico, cessando di conseguenza «...di essere sottoposto alla disciplina delle [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e Beneficenza» (cc.dd. IPAB), per acquisire la personalità giuridica di diritto privato prevista ai sensi dell’art. 12 quale Istituzione «[OSCURATO:PERSONA] XXIII-Casa e [OSCURATO:PERSONA] dell’Anziano»; dopo l’acquisizione della nuova natura giuridica, e precisamente in data 2.1.1999, l’Ente aveva trasmesso la comunicazione prevista dall’art. 11 D.Lgs. n. 460/1997 al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste quale soggetto svolgente le attività di cui al citato art. 10, inviando anche il proprio Statuto; in data 18.1.2008 l’Agenzia delle entrate aveva richiesto «la documentazione che comprovava la natura giuridica diversa da quella di “ex IPAB” con riconoscimento di persona giuridica di diritto privato», a cui l’Ente aveva risposto in data 25.1.2008 producendo la relativa documentazione (determina dirigenziale della Regione Puglia n. 100/1998, copia dello Statuto, copia di approvazione della delibera dirigenziale di approvazione del nuovo Statuto pubblicata nel BURP, copia della comunicazione della Regione Puglia di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private); 2.26. va inoltre evidenziato che l’Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente con riguardo alla mancanza, nello statuto dell’Ente, della clausola di cui all’art. 10 comma 1 lett. h del D.Lgs. n. 460/1997 relativa alla disciplina uniforme del rapporto associativo; 2.27. ciò posto, va esente da censure, dunque, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’Ente in questione doveva ritenersi ricompreso tra i soggetti che possono acquisire la qualifica di ONLUS per mezzo dell'art. 10 D.lgs. 460/1997, nella parte in cui si fa menzione di «altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica»; 2.28. le caratteristiche dell’Ente, come dianzi illustrate, che ne escludono la natura associativa, impediscono infatti l’applicazione della legislazione sulla promozione sociale laddove è prescritta, in relazione alla natura associativa, l’obbligatorietà del regime di democraticità tra i soci, non assumendo peraltro rilievo l’eventuale integrazione, in tal senso, dello Statuto del suddetto ente con quello di altro soggetto giuridico, che sovraintenda alla sua attività; 2.29. ne consegue che le conclusioni raggiunte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, laddove riconoscono il diritto all’iscrizione nell’anagrafe ONLUS all’Ente in esame quale ente di carattere privato, diverso da associazioni e fondazioni, vanno esenti da censure in quanto conformi ai principi sin qui illustrati; 3. in conclusione, il ricorso va integralmente respinto; 4. stante la novità delle questioni affrontate, è opportuno compensare integralmente le