CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;Numero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap-presentante p.t.;– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto n. 430/7/2025 e depositata il 4 luglio 2025 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto, respingeva gli appelli riuniti dell’Agenzia delle Entrate propostiavverso le sentenze nn. 256/6/2023 e 257/6/2023 pronunciate dallaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con le quali ve-nivano accolti i ricorsi di parte contribuente presentati avverso gli AV-[OSCURATO:PERSONA] nn. T6306MN01422-3 concernenti IVA-ALTROper gli anni di imposta 2015 e 2016.2. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, a seguito diverifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, veniva con-testata, mediante pvc del 17 marzo 2022, alla società [OSCURATO:SOCIETA]l’indebita detrazione dell’IVA derivante dalla registrazione di fatture ri-tenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, emesse daifornitori [OSCURATO:SOCIETA]., dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e da altre società operanti nel settore delcommercio all’ingrosso di pellets.Numero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/20263. La società ricorrente impugnava gli atti impositivi lamentando, in viapreliminare la carenza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, lamancanza della delega e l’intervenuta decadenza del termine per lanotifica dell’atto; nel merito contestava, tra l’altro, la carenza di provadella natura soggettivamente inesistente delle operazioni contestate eil mancato assolvimento della prova da parte dell’ufficio. Facendo usodell’ordinaria diligenza il legale rappresentante della società ricorrente,avrebbe dovuto essere consapevole che le operazioni intervenute coni fornitori [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:PERSONA].r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., fos-sero tutte finalizzate alla frode fiscale “carosello”.4. Il giudice di prime cure accoglieva i ricorsi riuniti nel merito, deci-sione confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado,la quale riteneva che l’Agenzia delle entrate non avesse dato provasufficiente dell’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali e commercialiderivanti da tali operazioni da parte della società [OSCURATO:PERSONA]. Non erainoltre stata provata la gravità, precisione e concordanza degli elementidi prova atti a fondare le presunzioni atte a giustificare la presenza dioperazioni soggettivamente inesistenti, né la consapevolezza del legalerappresentante della società che le operazioni intrattenute con i forni-tori si inserivano in un’evasione fiscale.5. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agen-zia delle Entrate, sulla base di due motivi. Rimane intimata la societàresistente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/2026degli artt. 36, d. lgs. n. 546/92, 112, 115 e 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ., 117, comma 6, Cost. e l’apparenza della motivazione, per-ché la decisione sarebbe basata su argomenti privi di specifica conclu-denza e da essa non emergerebbero le specifiche ragioni per le quali imotivi di appello sono stati ritenuti infondati.2. Il motivo è infondato.2.1. Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ri-duzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo-tivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti-vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in-conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom-prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi-cienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).2.2. Orbene, nel caso in esame il giudice d’appello ha delineato ade-guatamente l’iter logico seguito per giungere alla definizione della con-troversia: nella parte relativa allo “svolgimento del processo” è statosintetizzato il thema decidendum, la posizione delle parti, la decisionedei giudici di prime cure e i motivi di appello in cui l’ufficio ha ribadito“le argomentazioni esposte avanti ai giudici della Corte di Giustizia Tri-butaria di primo grado di Padova” (cfr. p.3 sentenza). Ciò premesso,Numero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/2026nei “motivi della decisione” la sentenza aderisce alla decisione di primogrado, all’esito di un certo iter logico argomentativo: a pagina 3 dellasentenza si legge infatti che “a fronte di tali rilievi, non appare dimo-strato che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia tratto indebiti vantaggi fiscali ecommerciali da tali operazioni, grazie al prezzo di vendita alla GDO piùcompetitivo per l’assenza dell’Iva. I prezzi di acquisto del pellet erano,infatti, prezzi di mercato e non risulta la restituzione ad [OSCURATO:SOCIETA] diparte dell’Iva non versata dai cedenti”. Inoltre, prosegue la sentenza apag.4, l’Ufficio non avrebbe dimostrato la “mancanza di una effettivastruttura aziendale”. A tal proposito si legge che “nulla […] è stato pro-dotto dall’ufficio in ordine agli accertamenti eseguiti sulla sede,sull’operatività, sulla presenza o meno di dipendenti nonché sulla sol-vibilità dei fornitori” (ibidem).Viene così fornito un iter logico argomentativo che, per quanto conciso,è supportato da riferimenti individuati ai fatti di causa e al quadroistruttorio, e spiega la decisione assunta in termini che rispettano ilminimo costituzionale.3. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione o falsa appli-cazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 19, 21 e54 d.P.R. n. 633/72, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc.civ., in tema di riparto dell’onere probatorio, disciplina della detrazioneIVA e delle presunzioni semplici in materia di operazioni soggettiva-mente inesistenti.4. Il motivo è fondato.4.1. Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzionisemplici, ossia gravi, precise e concordanti è la regola, salvo non val-gano per legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia diNumero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/2026accertamento, ed è pacifico il fatto che l’Amministrazione ha contestatoalla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a determi-nate operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.Al proposito, va rammentato il corretto procedimento logico che il giu-dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (cfr.Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è chedalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a sup-portare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo re-stando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.4.2. Inoltre, in punto di onere della prova in caso di riprese per opera-zioni contestate come soggettivamente inesistenti, in tema di IVA l'Am-ministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga adoperazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di unafrode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà delfornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazionesi inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via pre-suntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria dili-genza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente.Numero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/2026Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul con-tribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coin-volto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza edi proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez.5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).5. Orbene, quanto all’elemento oggettivo delle operazioni contestatecome soggettivamente inesistenti, la sentenza sembra dare per paci-fica la qualità di cartiere in capo alle danti causa: «Una di queste, laGLC [OSCURATO:SOCIETA], facente capo a tal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto da“cartiera” così come le altre individuate dai militari verbalizzanti, rite-nute prive di strutture operative ed intestate a meri prestanome» (p.3sentenza) e il ragionamento del giudice si incentra su profili irrilevantisecondo il canone giurisprudenziale sopra richiamato: «a fronte di talirilievi, non appare dimostrato che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia tratto in-debiti vantaggi fiscali e commerciali da tali operazioni, grazie al prezzodi vendita alla GDO più competitivo per l’assenza dell’IVA».Infatti, l’apparente assenza di benefici a prezzo di mercato nascondeche il vero vantaggio commerciale è costituito dall’evasione dell’IVA ela congruità del corrispettivo e la conformità dei prezzi ai valori di mer-cato costituiscono, secondo il principio di diritto che precede, elementinon decisivi rispetto al thema probandum, al pari della regolarità for-male delle scritture e delle evidenze contabili dei pagamenti, trattan-dosi di dati agevolmente falsificabili e di per sé neutri. Nelle operazionisoggettivamente inesistenti, la cessione è realmente avvenuta e laNumero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/2026merce è stata effettivamente consegnata, sicché è del tutto fisiologicoche il prezzo praticato sia allineato a quello di mercato, mentre il van-taggio indebito non si colloca sul piano del pricing, bensì su quello delladetrazione indebita di un'imposta esposta in fattura da un soggettointerposto che non l'ha versata e il vantaggio economico è principal-mente nell’evasione dell’imposta.5.1. Parimenti eccentrico rispetto al canone giurisprudenziale richia-mato è il ragionamento sul secondo requisito necessario, ossia l’ele-mento soggettivo.A tal proposito il giudice ha affermato che «l’ufficio non ha dimostratola consapevolezza del sig. [OSCURATO:PERSONA], misurata secondo l’ordinaria di-ligenza richiesta in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che leoperazioni intrattenute con i fornitori [OSCURATO:SOCIETA]. e ManagementDistribuzioni di [OSCURATO:PERSONA] si inserivano in una evasione fiscale».Anche sotto tale profilo il contenuto della prova rimessa all’Agenzia sulquale il giudice parametra il proprio giudizio non è quello corretto se-condo la consolidata giurisprudenza di legittimità, perché è bastevolela mera conoscibilità del fatto che l'operazione si inseriva in una eva-sione dell'imposta e, a tal fine, è necessario e sufficiente fare riferi-mento alla ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ri-coperta circa la sostanziale inesistenza del contraente.7. Ne risulta completamente stravolto il ragionamento presuntivo, inparte, quanto all’elemento oggettivo, per essere stata attribuita va-lenza dirimente a circostanze non decisive sulla base della consolidatainterpretazione giurisprudenziale e in parte, quanto all’elemento sog-gettivo, per aver fatto riferimento alla necessaria consapevolezza dellaNumero registro generale 22299/2025Numero sezionale 5690/2026Numero di raccolta generale 25425/2026Data pubblicazione 16/09/2026frode, erroneo parametro alla stregua del quale è stato valutato il com-portamento della società.Il giudice del rinvio, nel rivalutare il compendio probatorio al fine diaccertare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla contri-buente, terrà conto che, secondo la consolidata giurisprudenza di le-gittimità di cui sopra si è dato conto, è sufficiente la mera conoscibilitàdel fatto che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta.8. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione,per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame del pro-filo e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida