CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata ed i motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2024. 1. Rilevato che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur strutturato come denuncia di una pluralità di vizi di violazione di legge e di carenza assoluta di motivazione, contiene critiche generiche e del tutto disallineate rispetto all'apparato giustificativo della decisione ed è comunque manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di Pesaro, investito quale giudice dell'esecuzione di richiesta di "annullamento" - rectius - di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. -della sentenza irrevocabile del Tribunale di Pavia, in data 10.10.2006, di condanna per violazione dell'art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 ha fatto buon governo dei principi applicabili al caso sottopostogli. 2.1. Si è uniformato all'arresto giurisprudenziale secondo cui è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, formulata sulla base della indicazioni interpretative contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in merito alla categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del citato d.lgs., trattandosi di una verifica, non già del contenuto della sentenza, quanto della perdurante "base legale" del provvedimento presupposto dell'illecito penale che è di esclusiva competenza del giudice della prevenzione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996 - 01) 2.2. Quanto alla dedotta abrogazione della fattispecie incriminatrice a seguito della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 - 01) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 25 del 2019 secondo la quale l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche, ha correttamente osservato, con argomentazione in fatto non oggetto di censure e contestazioni, che non solo l'originario decreto di applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale i P.S. era fondato su entrambe le fattispecie di pericolosità previste dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 alle lettere a) e - b), quindi anche su quella non interessata alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, e che la condanna oggetto della richiesta di revoca è intervenuta non per violazioni della generica prescrizione di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" ma per la violazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Manfredonia. 3. Ritenuto che, per le considerazioni sin qui sviluppate, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]