CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14516/2024 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -controMINISTERO DELL’INTERNO,- intimato -per la cassazione dell’ordinanza n. 6792/2024 del Tribunale di Cataniapubblicata il 17.6.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ordinanza pubblicata il 17.6.2024 il Tribunale di Catania rigettaval’istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delgiudice designato per la trattazione dell’appello avverso l’ordinanza delPag. 1 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giudice di Pace di Catania del 10.10.2023, che si era dichiaratoincompetente per territorio sull’impugnazione proposta dalla BEN DAOUDcontro il decreto di respingimento n. 10669-5, notificato il 25.8.2023, dalQuestore di Trapani; condannava l’istante alla rifusione delle spese di litein favore del Ministero dell’Interno e irrogava la sanzione ex art. 54,comma terzo, cod. proc. civ. di euro 250,00.La ricorrente aveva esposto di aver presentato l’istanza in questioneper la mancata adozione, da parte del giudice designato per la trattazionedel gravame, della più volte sollecitata richiesta di cancellazione ex art. 89cod. proc. civ. di affermazioni gravemente offensive contenute nellacomparsa di costituzione del Ministero dell’Interno.2. Per la cassazione dell’ordinanza ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base ditre motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale la ricorrente non presentava memoria. La camera di consiglioper impedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente non ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.La ricorrente si duole che il Tribunale di Catania abbia ritenutoinammissibile l’istanza di ricusazione proposta senza rendere unamotivazione adeguata e non considerando che gli artt. 51 e 52 cod. proc.civ. non devono essere interpretati come tassativi. A fronte delleespressioni gravemente offensive usate dalla difesa dell’amministrazione,il giudice avrebbe dovuto esercitare il potere ex art. 89 cod. proc. civ.Pag. 2 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con il secondo motivo la ricorrente fa presente che in presenza di unvuoto normativo il Tribunale di Catania avrebbe dovuto far ricorsoall’analogia, al fine di pervenire alla risoluzione del caso.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92e 54, comma terzo, cod. proc. civ.La ricorrente censura la decisione del Tribunale, tanto per non avercompensato le spese lite per la complessità e l’ingiustizia della questione,quanto per l’irrogazione della pena pecuniaria di euro 250,00 in assenza dialcuna motivazione.2. Il ricorso è inammissibile.L’art. 53, comma secondo, cod. proc. civ. dichiara espressamentenon impugnabile l’ordinanza che decide sull’istanza di ricusazionequalunque sia l’esito del procedimento.Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il collegiointende dare continuità: a) “L'ordinanza di rigetto dell'istanza diricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario perCassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria - atteso chedecide su un'istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialitàdel giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generaledell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, undiritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell'articolo 6 dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia delnuovo testo dell'articolo 111 Cost.), - manca tuttavia del necessariocarattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se"dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile diessere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso ilcontrollo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus",l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusatoconvertendosi in motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso,e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Né, a sostegnoPag. 3 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026della ammissibilità del ricorso straordinario (che al più consentirebbe,peraltro, esclusivamente un controllo formale di legalità della dettaordinanza), può farsi questione circa la presunta inidoneità del diversomezzo di riesame posticipato a tutelare il diritto ad un giudice imparziale(sul rilievo che tale diritto verrebbe a realizzarsi soltanto nel secondogrado di giudizio, non ricorrendo - ove il giudice di appello ravvisi la causadi ricusazione esclusa nel giudizio di primo grado - alcuno dei casitassativi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli articoli 353e 354 cod. proc. civ.): e ciò sia perché la ritenuta inidoneità del mezzogiuridico previsto per il riesame del provvedimento decisorio non equivalead una assenza di rimedi tale da rendere quel provvedimento anchedefinitivo (agli effetti di consentirne l'impugnazione con il ricorsostraordinario per cassazione); sia perché l'ipotizzata nonadeguatezza del rimedio sarebbe in concreto rilevante, e quindiapprezzabile, solo nel momento in cui, essendosi in presenza di unasentenza nulla perché emessa da un giudice trovantesi in una dellesituazioni previste dall'articolo 51 cod. proc. civ., si ponga ilproblema della perdita di un grado di giurisdizione di merito";b) "In tema di ricusazione, l'ordinanza recante la condanna della parteche ha proposto la ricusazione - dichiarata inammissibile o rigettata -al pagamento della pena pecuniaria di cui all'articolo 54 c.p.c., comma 3,non costituisce un provvedimento definitivo, stante la possibilità didedurre, contro di essa, censure nel corso del giudizio di merito, in viaconsequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione diinammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in viaautonoma rispetto a quest'ultima; ne consegue che anche il capodell'ordinanza sulla ricusazione contenente la detta statuizione dicondanna non è suscettibile di impugnazione con il ricorsostraordinario per Cassazione” (Entrambi i principi sono stati affermati daCass., Sez. Un., 20 novembre 2003, n. 17636 e ribaditi da Cass., Sez.Un., 11 dicembre 2003, n. 18953. V., in senso conforme la costantePag. 4 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026giurisprudenza delle sezioni semplici, Cass., sez. I, 7 settembre 2020, n.18611; Cass., sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4836; Cass., sez. 6-I, 9febbraio 2016, n. 2562; Cass., sez. III, 7 maggio 2015, n. 9260; Cass.,sez. 3 febbraio 2015, n. 1932).È stato, altresì, osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “èmanifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 24 e 111 cost., laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 53, 2º comma, c.p.c., nellaparte in cui non prevede l'impugnabilità con il ricorso per cassazionedell'ordinanza che decide sulla ricusazione, diversamente da quantoprevisto dall'art. 41 c.p.p., atteso che il principio di eguaglianza noncomporta il divieto di regolamentazioni diverse dei differenti tipi diprocesso” (v. Cass., Sez. Un., 17636/2003).La Corte costituzionale (sentenza 21 marzo 2002, n. 78), inoltre, hadichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53,comma primo, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24, 104 e 111Cost., “nella parte in cui prevede, nell’ambito del processo civile, che sullaricusazione decide con ordinanza non impugnabile lo stesso collegio (cuiappartiene il giudice ricusato) se è ricusato uno dei componenti deltribunale o della corte, e non già (come è previsto dall’art. 40, 1° comma,c.p.p.) una sezione della corte (d’appello) diversa da quella cui appartieneil giudice (della corte d’appello) ricusato, con ordinanza ricorribile inCassazione”, poiché il principio di uguaglianza consente di regolamentarein modo diverso diversi tipi di processo, a fronte della nonirragionevolezza della scelta del legislatore.3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Nulla deve essere disposto per le spese per essere rimasto intimatoil Ministero dell’Interno.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoPag. 5 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315).Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati OggettoDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PresidenteProcedimento civile – Istanzadi ricusazione – Rigetto –Dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso per cassazione -InammissibilitàDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguente ad. 14.1.2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14516/2024 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -controMINISTERO DELL’INTERNO,- intimato -per la cassazione dell’ordinanza n. 6792/2024 del Tribunale di Cataniapubblicata il 17.6.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ordinanza pubblicata il 17.6.2024 il Tribunale di Catania rigettaval’istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delgiudice designato per la trattazione dell’appello avverso l’ordinanza delPag. 1 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giudice di Pace di Catania del 10.10.2023, che si era dichiaratoincompetente per territorio sull’impugnazione proposta dalla BEN DAOUDcontro il decreto di respingimento n. 10669-5, notificato il 25.8.2023, dalQuestore di Trapani; condannava l’istante alla rifusione delle spese di litein favore del Ministero dell’Interno e irrogava la sanzione ex art. 54,comma terzo, cod. proc. civ. di euro 250,00.La ricorrente aveva esposto di aver presentato l’istanza in questioneper la mancata adozione, da parte del giudice designato per la trattazionedel gravame, della più volte sollecitata richiesta di cancellazione ex art. 89cod. proc. civ. di affermazioni gravemente offensive contenute nellacomparsa di costituzione del Ministero dell’Interno.2. Per la cassazione dell’ordinanza ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base ditre motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasionedella quale la ricorrente non presentava memoria. La camera di consiglioper impedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente non ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.La ricorrente si duole che il Tribunale di Catania abbia ritenutoinammissibile l’istanza di ricusazione proposta senza rendere unamotivazione adeguata e non considerando che gli artt. 51 e 52 cod. proc.civ. non devono essere interpretati come tassativi. A fronte delleespressioni gravemente offensive usate dalla difesa dell’amministrazione,il giudice avrebbe dovuto esercitare il potere ex art. 89 cod. proc. civ.Pag. 2 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con il secondo motivo la ricorrente fa presente che in presenza di unvuoto normativo il Tribunale di Catania avrebbe dovuto far ricorsoall’analogia, al fine di pervenire alla risoluzione del caso.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92e 54, comma terzo, cod. proc. civ.La ricorrente censura la decisione del Tribunale, tanto per non avercompensato le spese lite per la complessità e l’ingiustizia della questione,quanto per l’irrogazione della pena pecuniaria di euro 250,00 in assenza dialcuna motivazione.2. Il ricorso è inammissibile.L’art. 53, comma secondo, cod. proc. civ. dichiara espressamentenon impugnabile l’ordinanza che decide sull’istanza di ricusazionequalunque sia l’esito del procedimento.Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il collegiointende dare continuità: a) “L'ordinanza di rigetto dell'istanza diricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario perCassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria - atteso chedecide su un'istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialitàdel giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generaledell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, undiritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell'articolo 6 dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia delnuovo testo dell'articolo 111 Cost.), - manca tuttavia del necessariocarattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se"dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile diessere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso ilcontrollo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus",l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusatoconvertendosi in motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso,e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Né, a sostegnoPag. 3 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026della ammissibilità del ricorso straordinario (che al più consentirebbe,peraltro, esclusivamente un controllo formale di legalità della dettaordinanza), può farsi questione circa la presunta inidoneità del diversomezzo di riesame posticipato a tutelare il diritto ad un giudice imparziale(sul rilievo che tale diritto verrebbe a realizzarsi soltanto nel secondogrado di giudizio, non ricorrendo - ove il giudice di appello ravvisi la causadi ricusazione esclusa nel giudizio di primo grado - alcuno dei casitassativi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli articoli 353e 354 cod. proc. civ.): e ciò sia perché la ritenuta inidoneità del mezzogiuridico previsto per il riesame del provvedimento decisorio non equivalead una assenza di rimedi tale da rendere quel provvedimento anchedefinitivo (agli effetti di consentirne l'impugnazione con il ricorsostraordinario per cassazione); sia perché l'ipotizzata nonadeguatezza del rimedio sarebbe in concreto rilevante, e quindiapprezzabile, solo nel momento in cui, essendosi in presenza di unasentenza nulla perché emessa da un giudice trovantesi in una dellesituazioni previste dall'articolo 51 cod. proc. civ., si ponga ilproblema della perdita di un grado di giurisdizione di merito";b) "In tema di ricusazione, l'ordinanza recante la condanna della parteche ha proposto la ricusazione - dichiarata inammissibile o rigettata -al pagamento della pena pecuniaria di cui all'articolo 54 c.p.c., comma 3,non costituisce un provvedimento definitivo, stante la possibilità didedurre, contro di essa, censure nel corso del giudizio di merito, in viaconsequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione diinammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in viaautonoma rispetto a quest'ultima; ne consegue che anche il capodell'ordinanza sulla ricusazione contenente la detta statuizione dicondanna non è suscettibile di impugnazione con il ricorsostraordinario per Cassazione” (Entrambi i principi sono stati affermati daCass., Sez. Un., 20 novembre 2003, n. 17636 e ribaditi da Cass., Sez.Un., 11 dicembre 2003, n. 18953. V., in senso conforme la costantePag. 4 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026giurisprudenza delle sezioni semplici, Cass., sez. I, 7 settembre 2020, n.18611; Cass., sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4836; Cass., sez. 6-I, 9febbraio 2016, n. 2562; Cass., sez. III, 7 maggio 2015, n. 9260; Cass.,sez. 3 febbraio 2015, n. 1932).È stato, altresì, osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “èmanifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 24 e 111 cost., laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 53, 2º comma, c.p.c., nellaparte in cui non prevede l'impugnabilità con il ricorso per cassazionedell'ordinanza che decide sulla ricusazione, diversamente da quantoprevisto dall'art. 41 c.p.p., atteso che il principio di eguaglianza noncomporta il divieto di regolamentazioni diverse dei differenti tipi diprocesso” (v. Cass., Sez. Un., 17636/2003).La Corte costituzionale (sentenza 21 marzo 2002, n. 78), inoltre, hadichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53,comma primo, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24, 104 e 111Cost., “nella parte in cui prevede, nell’ambito del processo civile, che sullaricusazione decide con ordinanza non impugnabile lo stesso collegio (cuiappartiene il giudice ricusato) se è ricusato uno dei componenti deltribunale o della corte, e non già (come è previsto dall’art. 40, 1° comma,c.p.p.) una sezione della corte (d’appello) diversa da quella cui appartieneil giudice (della corte d’appello) ricusato, con ordinanza ricorribile inCassazione”, poiché il principio di uguaglianza consente di regolamentarein modo diverso diversi tipi di processo, a fronte della nonirragionevolezza della scelta del legislatore.3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Nulla deve essere disposto per le spese per essere rimasto intimatoil Ministero dell’Interno.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoPag. 5 di 6Numero registro generale 14516/2024Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 7100/2026Data pubblicazione 25/03/2026a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 6 di 6P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 6 di 6