CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 05270/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11106-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso la sentenza n. 540/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/10/2020; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11106/2021 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 5270/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate senza esercitare i poteri istruttori d'ufficio conferitigli dalla legge ed in violazione del principio di attenuazione dell'onere probatorio. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico motivo del proposto ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità che il decidente, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. 251/2007, ha maturato in ordine alle vicende narrate dal richiedente, dando segnatamente atto che, a fronte degli argomenti in tal senso preclusivi sviluppati dal primo giudice, «non risultano efficacemente confutate dall'appellante le rilevanti incoerenze e l'illogicità della narrazione» ivi evidenziate, di talché la formulata doglianza, lungi dall'evocare un plausibile errore di diritto, si mostra Ric. 2021 n. 11106 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11106/2021 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 5270/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 unicamente rivolta a patrocinare una revisione del giudizio di merito, in spregio al fatto ostativo, più volte ricordato da questa Corte, che l'apprezzamento in punto di credibilità è rappresentativo di un giudizio di merito che si sottrae, ove – come appunto qui – sia congruamente ed adeguatamente sorretto dalle ragione del decidete, al chiesto sindacato di legittimità (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11106 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .