CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], via E.Q. Visconti, n. 20; - controricorrente - avverso la sentenza n. 427/2016, della Corte di Appello di Catania, depositata l’11 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26413/2016 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 3208/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 02/02/2022 1. La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui accertava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), dichiarava che tra il ricorrente e il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 18.12.2000; per l’effetto, condannava il Consorzio a riammetterlo in servizio e al pagargli un’indennità ex art. 32 d.lgs. n. 183 del 2010 pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in riforma della sentenza di prime cure, disponeva che la riammissione in servizio avvenisse con le mansioni e la retribuzione previste nel contratto del 18.12.2000 e senza tener conto dei passaggi automatici di retribuzione. 2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dalla legge n. 230 del 1962 e dal d.lgs. n. 368/2001. Sottoposto ad esame il contratto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, sotto la vigenza della l. n. 230 del 1962, rilevava che in esso veniva fatto genericamente riferimento allo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria, oggetto della normale attività del Consorzio, sicché il termine apposto era illegittimo. La Corte territoriale evidenziava, inoltre, che le leggi regionali non avevano imposto alcun obbligo di assumere personale a tempo determinato o di prorogare i contratti in corso. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava - secondo i giudici di appello - il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. 2 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26413/2016 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 3208/2022 Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto Data pubblicazione 02/02/2022 l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali. 3. Tanto precisato, quanto all’assetto normativo, il giudice del gravame rilevava che il contratto a termine stipulato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricadeva sotto la vigenza della l. n. 230 del 1962, mentre tutti gli altri sotto la disciplina del d.lgs. n. 368 del 2001. Quanto a detto contratto veniva rilevato che esso si limitava a richiamare una delibera (la n. 627/2000) che a sua volta rinviava ad altra delibera (non versata in atti) con la quale sarebbero stati approvati lavori di manutenzione straordinaria, senza offrire in giudizio alcun elemento di prova circa l’effettiva esistenza, al tempo della stipula, di tale eccezionale esigenza, rimasta peraltro genericamente indicata. In ragione di detta ricostruzione la Corte territoriale confermava la decisione di primo grado, salvo quanto innanzi emarginato in relazione all’anzianità di servizio e retributiva (negata, in accoglimento del motivo di appello articolato dal Consorzio attinente alla violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo stata proposta in tal senso alcuna domanda dal lavoratore nell’atto introduttivo della lite). 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, il Consorzio. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore, [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al precedente, come in epigrafe indicato. 6. Ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c., il Consorzio. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce la violazione della l. n. 230 del 1962, dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente la legittimità del termine, ai sensi della l. n. 56 del 1968 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile al tempo, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26413/2016 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 3208/2022 venendo in rilievo l’assunzione di un operaio avventizio e stagionale ed Data pubblicazione 02/02/2022 essendo provato documentalmente che [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato tali mansioni, circostanze non contestate dal lavoratore e, quindi, da ritenersi pacifiche tra le parti. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. ed in particolare il travisamento della prova, per non aver la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la delibera n. 383 del 2000, documento dal quale si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine (mentre nella sentenza della Corte territoriale si fa riferimento ad altra e diversa delibera, la n. 627 del 2000, non prodotta). 2.1. I primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee. Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (cfr. Cass. n. 6183/2018). Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio, secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula del contratto a termine quale operaio avventizio e per esigenze temporanee. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26413/2016 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 3208/2022 Né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del Data pubblicazione 02/02/2022 materiale probatorio. 3. Con il terzo mezzo viene dedotta la violazione della l.r. Sicilia n. 4 del 2003. In sintesi, il Consorzio lamenta la violazione della legislazione siciliana relativa alle garanzie occupazionali, ritenendo che essa imponga la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, senza che sia rimessa all’ente alcuna valutazione. 3.1. La censura non coglie nel segno. Deve in primo luogo rilevarsi che la norma di riferimento - art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003 - lungi dall’imporre un obbligo di proroga, l’ha semplicemente consentita - rispetto ai contratti di cui all’art. 3 della l.r. Sicilia n. 76 del 1995 - fino al 1° dicembre del 2008 (termine successivamente prorogato). Alla luce del percorso argomentativo di Cass. 274/2019 (cfr. infra), deve osservarsi, infatti, che la normativa richiamata va interpretata nel senso che le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, di cui al d.lgs. n. 230 del 1962 ed al successivo d.lgs. n. 368 del 2001. Non sussiste quindi alcun obbligo di proroga, né è possibile predeterminarlo per legge, perché la valutazione dei presupposti fattuali per la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato (le esigenze temporanee) deve essere effettuata, di volta in volta e caso per caso, nel rispetto della normativa vigente al tempo. A tanto si aggiunga che la proroga non può che concernere un contratto a termine che sia stato legittimamente stipulato, mentre nel caso di specie il contratto è viziato ab origine dalla nullità del termine. 4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e 9 della l.r. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo per i consorzi di bonifica siciliani di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26413/2016 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 3208/2022 assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un Data pubblicazione 02/02/2022 concorso o di una prova pubblica selettiva, affermazione (quella della necessità del pubblico concorso o della prova selettiva) da cui si fa discendere l’impossibilità di trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo determinato. 4.1. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69,70, 73 e 76 della sentenza).F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26413/2016 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 3208/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa di riferimento, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei contratti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo determinato si coniuga - quanto a dette ipotesi - al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021). Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo. 5. Con il quinto mezzo il Consorzio lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la Corte territoriale esaminato il motivo di gravame inteso ad ottenere la modifica della pronunzia di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto i passaggi di livello retributivo e gli aumenti periodici di anzianità previsti dai contratti collettivi di riferimento. 5.1. Il motivo è inammissibile. A differenza di quanto dedotto, infatti, nella sentenza di appello (cfr. pag. 8) il gravame del Corsorzio è stato esaminato ed accolto, in parte qua. Viene infatti ritenuto dalla Corte territoriale: “E’, di contro fondato, il motivo di appello attinente alla violazione dell’art. 112 c.cp. in relazione al riconoscimento dei passaggi di livello retributivo e degli aumenti periodici di anzianità. Ed invero, nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente non aveva formulato alcuna domanda di riconoscimento dell’incremento retributivo e dell’anzianità, limitandosi a chiedere la riammissione in servizio nel medesimo livello contrattuale e retributivo. Trattasi pertanto di domanda non proposta” (cfr. pag. 8 della sentenza). La censura, quindi, non merita quindi di essere accolta, in quanto il motivo non si confronta affatto con il decisum. 6. Con il sesto mezzo, si chiede che vada cassata - quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine - la statuizione relativa al risarcimento F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26413/2016 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 3208/2022 del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l.Data pubblicazione 02/02/2022 n. 183/2010. 6.1. Il motivo è infondato, atteso che la legittimità del termine è stata - come sopra esposto - esclusa. 7. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto implica la pronunzia nel merito sulla stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale domanda va rigettata per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono. 8. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria, il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre questioni qui esaminate (fra cui quella relativa all’interpretazione dell’art. 106, comma 1, l. Sicilia n. 4 del 2003). P.Q.M. accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto; compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i