CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Silvia, MULAS Patrizia,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Aurora;-intimati-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado di Sardegna n. 1184/2024, depositata il 20 novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Al termine di una verifica fiscale effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], veniva redatto un processo verbale di constatazione,notificato in data 17 dicembre 2016 ad [OSCURATO:PERSONA]. Il 10Numero registro generale 2536/2025Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 11908/2026Data pubblicazione 30/04/2026novembre 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entratenotificava al [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.TW5013B00994/2017 per l'anno 2012. Nell’avviso di accertamentoe nel processo verbale di constatazione veniva dato conto chel’attività ispettiva era scaturita da una segnalazione, per il reato dicui all’art. 8 del d.lgs. 74/2000, effettuata nei confronti diGianfranco Sale, in qualità di titolare della omonima dittaindividuale, esercente l’attività di “Intermediari di commercio dilegnami e materiale da costruzione”.L’avviso di accertamento conteneva il recupero dei costi di cuialle fatture per operazioni inesistenti (FOI) emesse dal Sale cheammontavano complessivamente a euro 55.000,00 esegnatamente:A) fatt. n. 13 del 01/09/2012 di euro 18.150,00 di cuiimponibile euro 15.000,00, IVA 21% euro 3.150,00 descrizionedella prestazione: vostro dare per il noleggio di mq 500 diponteggio prefabbricato incluso di montaggio al costo mensile dieuro 10,00 + IVA - rif. periodo febbraio-marzo-aprile;B) fatt. n. 14 del 29/09/2012 di euro 12.100,00 di cuiimponibile euro 10.000,00, IVA 21% euro 1.100,00 descrizionedella prestazione: vostro dare per il noleggio e montaggio di mq500 di ponteggio prefabbricato al costo mensile di euro 10,00 +IVA - rif. periodo maggio giugno 2012;C) fatt. n. 15 del 12/10/2012 di euro 18.150,00 di cuiimponibile euro 15.000,00, IVA 21% euro 3.150,00 descrizionedella prestazione: vostro dare per il noleggio e montaggio di mq500 di ponteggio prefabbricato al costo mensile di euro 10,00 +IVA - rif. periodo luglio-agosto settembre;D) fatt. n. 16 del 20/12/2012 di euro 18.150,00 di cuiimponibile euro 15.000,00, IVA 21% euro 3.150,00 descrizioneNumero registro generale 2536/2025Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 11908/2026Data pubblicazione 30/04/2026della prestazione: vostro dare per il noleggio di mq 500 diponteggio prefabbricato e montato al costo mensile di euro 10,00+ IVA - rif. periodo ottobre novembre e dicembre.Inoltre, dall’esame della documentazione presentata e diquella acquisita dai verbalizzanti presso gli uffici dellaConfederazione [OSCURATO:PERSONA] di Fonni (cheper gli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 e 2014 si era impegnataalla presentazione delle dichiarazioni telematiche dei redditi ed IVAper conto della ditta [OSCURATO:PERSONA]) era emerso che la ditta aveva esibitosolo una parte delle fatture passive relative all’anno 2012 registratenel registro degli acquisti IVA, i cui dati sono stati poi riportati nelledichiarazioni dei redditi ed IVA presentate per tale annualità. Inparticolare, il contribuente aveva documentato ulteriori costi (oltrequelli relativi alle presunte FOI) solo per complessivi euro5.636,00 la cui IVA relativa al 21% ammonta a euro 1.184,00.In altri termini, poiché l’imponibile esposto nel quadro VF delladichiarazione IVA presentata ammontava a euro 77.187,00 lefatture che documentavano costi relativi a prestazioni ritenuteinesistenti ammontano a euro 55.000,00 e gli unici costidocumentati ammontano a euro 5.636,00, l’Ufficio, harideterminato in euro 71.551,00 l’entità dei costi non deducibilicome differenza tra, l’importo imponibile dichiarato (euro77.187,00) e l’importo non deducibile a sua volta ricostruito inquesto modo:- euro 55.000,00, importo delle FOI;- euro 77.187,00 - euro 55.000,00 = euro 22.187,00- euro 22.187,00 - 5.636,00 (importo dei costi documentati) =euro 16.551,00;Totali costi non deducibili euro 55.000,00 + 16.551,00 - euro71.551,00.Numero registro generale 2536/2025Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 11908/2026Data pubblicazione 30/04/2026- Imposta sul [OSCURATO:PERSONA] indebitamente detratta euro15.025,00 pari al 21% dell’imponibile dedotto indebitamente.In altri termini, i costi recuperati a tassazione, sia diretta cheindiretta, sono pari, quindi, ad euro 71.551,00 di cui euro55.000,00 relativi alle fatture A), B), C) e D) emesse per operazioniinesistenti dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], inseriti nel registroacquisti IVA ed esposti in dichiarazione e il restante pari a euro16.551,00, relativo a costi non documentati.In data 20 novembre 2017, il contribuente presentava istanzadi accertamento con adesione e veniva incardinato contraddittorioche, peraltro, si chiudeva senza un accordo.Il contribuente, pertanto, presentava ricorso alla Commissionetributaria provinciale.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 68/01/2020, depositata il 25 giugno 2020, laCommissione tributaria provinciale di primo grado rigettava ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello, affermando che il Tribunale penale di Nuoro, con sentenzan. 475/2019 del 4 luglio 2019, Aveva assolto l’imputato dal delittoascritto “perché il fatto non sussiste”. La sentenza venivapronunciata a seguito di dibattimento ai sensi dell’art. 530 c.p.p. erisultava irrevocabile.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSardegna, con sentenza n. 1184/2024, depositata il 20 novembre2024, ha accolto l'impugnazione applicando la novella normativaportata dal d.lgs. 87/2024, che ha introdotto l’art. 21 bis nel d.lgs.Numero registro generale 2536/2025Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 11908/2026Data pubblicazione 30/04/202674/2000, secondo cui la sentenza penale definitiva di assoluzioneha efficacia di giudicato nel processo tributario.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 3. Secondo quanto prospettato, la sentenzasarebbe illegittima per violazione delle norme sul giudicato. Ilgiudice di primo grado aveva deciso sia sui costi per operazioniinesistenti sia su quelli indimostrati. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale di Nuoro aveva dichiarato definitiva l’imposizione per icosti non afferenti all’attività dell’impresa. In appello, ilcontribuente aveva contestato solo la parte relativa ai costi peroperazioni inesistenti.1.1. – Il motivo è fondato.Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza ai sensidell'art. 329, comma 2, c.p.c., alle parti della sentenza nonimpugnate, si verifica quando si desuma dall'atto in modoinequivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte ladecisione all'appello (elemento soggettivo) e le diverse parti sianodel tutto autonome l'una dall'altra (elemento oggettivo) e nonanche quando la parte impugnata sia sviluppo logico della partenon impugnata, per cui in realtà l'impugnazione dellaargomentazione, pur distinta, della prima si ponga in nessoconseguenziale con l'altra (Cass. n. 33/2008; Cass. n. 2062/2001).Numero registro generale 2536/2025Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 11908/2026Data pubblicazione 30/04/2026Nel caso di specie, la parte della sentenza sull'accertamentosui costi non documentati (euro 16.551,00) non è stata impugnatanell'atto di appello, per cui su di essa si è formato il giudicato.2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c..Omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato. Il rispettodel principio di corrispondenza della pronuncia al richiesto limita ilpotere interpretativo del giudice, vincolato ai fatti e alle domandedelle parti. La decisione della Corte di giustizia tributaria disecondo grado è illegittima poiché ha annullato totalmente l'attoimpositivo senza che vi fosse stata richiesta delle parti. Ilcontribuente aveva contestato, infatti, solo il diniego delladeducibilità di costi derivanti da operazioni ritenute inesistentidall'Amministrazione, mentre alcuna argomentazione ilcontribuente aveva svolto allo scopo di contestare la deducibilità diquei costi che l’Amministrazione aveva ritenuto non documentati.2.1. – Il motivo è fondato.In ragione della natura di impugnazione-merito del processotributari e del rispetto dei principi della ragionevole durata delgiusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice,adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove siaaccertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbiaridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avvisodi accertamento presupposto, con conseguente insussistenzaparziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presuppostolegittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto aricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nellaparte non avente più titolo nell'accertamento originario (Cass. n.39660/2021; Cass. n. 29364/2020).Numero registro generale 2536/2025Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 11908/2026Data pubblicazione 30/04/2026La pronuncia è andata ultra petita, non essendo statacontestata l’indeducibilità di quei costi che non erano statidimostrati. Peraltro, la sentenza penale assolutoria non riguardatutte le questioni oggetto nel presente giudizio e la sentenzaimpugnata si è concentrata solo sull’assoluzione penale relativa allefatture per operazioni inesistenti, senza esaminare l’altrofondamento della pretesa tributaria (deducibilità dei costi chel’Amministrazione aveva ritenuto non documentati).3. – L'accoglimento del secondo motivo determinal'assorbimento dei restanti (con il terzo motivo si contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36n. 4 del d. lgs. 546/92, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.. OmessaMotivazione: il motivo critica la decisione di appello per lamancanza di motivazione riguardo l’assenza di dimostrazione deicosti deducibili di importo pari a euro 16,551,00. Con il quartomotivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. Il contribuente non ha contestato il disconoscimento deicosti non documentati, come affermato nell’atto impositivo e nelledifese dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice di seconde cure haomesso di esaminare la definitività dell’avviso di accertamentoriguardo a tali costi. Con il quinto motivo si prospetta la violazionee/o falsa applicazione del d.p.r. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109 edell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3. L’avviso diaccertamento contestava costi non documentati, e il contribuentenon ha fornito prove contrarie volte a dimostrare l’effettivaesistenza di tali costi. Con il sesto motivo si deduce la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs 546/92 e del d.P.R. n.917 del 1986 (TUIR), art. 109 nonché dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché il giudice nonNumero registro generale 2536/2025Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 11908/2026Data pubblicazione 30/04/2026poteva limitarsi ad annullare l’intero atto impositivo, ma dovevaesaminare la pretesa nel merito e quantificarla correttamente).3. – La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione, perl'ulteriore esame. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente