CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 24.9.2021, con cui l'imputato era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen. - per avere tentato di impossessarsi di trentuno confezioni di caffè dal valore complessivo di C 128,39/ presso gli scaffali della società [OSCURATO:PERSONA] - e, previa esclusione della contestata recidiva e concessa la circostanza prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., nonché le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di giorni venti di reclusione ed C 50,00 di multa, previa applicazione della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato. 2. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha rilevato che l'appello, fondato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen., doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 581, lett.d) e 591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., non contenendo le ragioni a sostegno della richiesta suddetta, enunciando l'atto di impugnazione la sola generica locuzione in ordine alla non abitualità del comportamento, peraltro contraddetta dall'esame dei precedenti specifici dell'imputato, tutti altamente indicativi della propensione dello stesso a trarre i propri mezzi di sostentamento d4fla commissione di reati contro il patrimonio. 3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato( articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) e d), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen.; deduceva che l'onere di specificità nell'enunciazione dei motivi di impugnazione doveva ritenersi adeguatamente soddisfatto nel caso di specie; contenendo l'atto di appello sia l'indicazione del punto della sentenza di primo grado che si riteneva di censurare sia le ragioni della richiesta di riforma, con specifico riferimento alla modesta offensività della condotta. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo posto alla base dell'impugnazione non supera il necessario vaglio di ammissibilità, attesa la sua manifesta infondatezza. Deve infatti ritenersi che il giudice dell'appello abbia fatto corretta applicazione del disposto dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in punto di presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi previsti dall'art.581 (nel testo applicabile ratione temporis), comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in punto di rispetto dei necessari oneri di specificità imposti alla parte impugnante nell'enunciazione dei motivi di gravame. Difatti, nel caso di specie, va richiamato il principio in forza del quale la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis, deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice medesimo con considerazioni generiche ed astratte (Sez.6, 2/7/2014, n.37392; Alfieri, RV. 261650) e ciò pur fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.2, 19/11/2019, n.51531, Greco, RV. 277811). 2. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva esplicitamente valorizzato - ai fini di escludere l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. - i numerosi precedenti penali dai quali era gravato l'imputato per reati commessi contro il patrimonio (oltre alle relative pendenze, di cui una per fatto commesso pochi giorni prima rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, presso lo stesso esercizio commerciale) il difensore dell'appellante si era limitato, in materia sostanzialmente apodittica, a contestare in modo generico e senza alcuna effettiva e necessaria valutazione individualizzante la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla abitualità del comportamento. Ne consegue che il motivo di appello, risolvendosi in considerazioni di carattere meramente generico, è stato correttamente ritenuto dalla Corte territoriale come affetto dall'attributo della genericità intrinseca e quindi non tale da superare il vaglio di ammissibilità imposto dal testo dell'art.581 cod.proc.pen., come vigente a seguito della modifica introdotta dall'art.1, comma 55, della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.103. Derivandone che il motivo posto alla base del ricorso per cassazione - nel quale, incidentalmente, non vengono sottoposte valutazioni ulteriori rispetto a quelle spiegate nell'atto di appello (e che sarebbero comunque state inammissibili stante il divieto di sottoporre nel giudizio di legittimità critiche alla pronuncia di primo grado che non siano state sottoposte al giudice di secondo grado, Sez.3, 23/9/2018, n.2343/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 274346) - va ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.