CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 496 e 385 cod. pen. e 4 legge n. 895 del 1967. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine a tre specifiche questioni poste con l'atto di appello: giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulle aggravanti; applicazione delle sanzioni della libertà controllata o della semidetenzione in sostituzione della pena detentiva; disapplicazione della recidiva. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte di appello, in realtà, ha risposto in maniera sintetica ai motivi di appello, in quanto questi erano intrinsecamente generici, essendo privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Va, peraltro, evidenziato che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle generiche era precluso dalla recidiva reiterata. La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto prendere atto dell'inammissibilità dei motivi di appello. Tanto premesso, deve essere ricordato l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inammissibilità di un motivo di appello deve essere rilevata anche in sede di legittimità. Invero «l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630). Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, ancorché proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, RV. 262700-01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa d