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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14441/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30899/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro Comune di Vertemate con Minoprio in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 44 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2364/2020 depositata il24/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con decreto n. 2281/2014, il Tribunale di Monza intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento in favore della ricorrente, Arch. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 86.150,00 (oltre interessi), a titolo di saldo onorari per la progettazione e direzione lavori di un nuovo edificio a destinazione alberghiera e di una piattaforma ecologica, interventi edilizi da realizzarsi nel rispetto della Convenzione urbanistica conclusa nel 2009 tra tale società e il Comune di Vertemate con Minoprio.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inadempimento dell’architetto ai sensi dell’art.1460 c.c. e chiedendo la risoluzione del contratto d’opera professionale, oltre che la restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto.

In particolare, deduceva la negligenza dell’Arch.

Tonani sotto due profili: a) aver scelto un titolo autorizzativo errato per la costruzione del nuovo edificio presentando, in data 17 dicembre 2010, una S.C.I.A. al Comune, invece di un permesso di costruire, in violazione della vigente normativa in materia edilizia (costituita dagli artt. 10 e 22 del d.p.r. n. 380/2001, dal d.l. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, che aveva riformulato l’art. 19 della legge n. 241/1990).

Tale erronea scelta aveva determinato, in data 27 marzo 2013, l’annullamento in autotutela della S.C.I.A., da parte dell’Ente; b) aver erroneamente presentato al medesimo Comune, per la piattaforma ecologica, una contabilità priva della firma della committente, contenente opere ulteriori rispetto a quelle indicate in Convenzione, per un importo di euro 165.850,00.

Ciò aveva determinato una verifica da parte del Comune che, in data 3 aprile 2013, con deliberazione n. 26, aveva annullato in autotutela la precedente deliberazione n. 85/2012 di approvazione dei maggiori costi.

Inoltre, l’opponente chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa del Comune, per essere manlevata rispetto alle richieste di pagamento avanzate nei suoi confronti dal professionista, in quanto l’ente era direttamente interessato alla realizzazione dell’intervento di ampliamento e riqualificazione della piattaforma ecologica.

Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano pure il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] per l’architetta.

Il primo, eccepiva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di manleva azionata dalla società immobiliare, nonché per difetto di legittimazione passiva in relazione a qualsiasi richiesta di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione.

La seconda, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, quanto alla manleva dell’Arch.

Tonani, di dichiarare che fosse tenuta a garantirla nei limiti e secondo le condizioni di polizza.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 3276/2017, rigettava l’opposizione escludendo l’inadempimento dell’arch.

Tonani e, per l’effetto, confermava il decreto opposto.

Secondo il giudice di primo grado, infatti, relativamente alla costruzione di nuovo edificio, nel dicembre 2010, vi era una situazione di incertezza normativa sul titolo autorizzatorio da presentare al Comune (permesso di costruire o S.C.I.A.), rilevata dal CTU e dovuta all’introduzione del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

Il provvedimento di annullamento in autotutela era stato adottato perché, nel 2013, i lavori, oggetto di S.C.I.A., non erano nemmeno iniziati.

Quanto poi alla piattaforma ecologica, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU, affermava che l’autorizzazione delle opere extra Convenzione non era dipesa dall’omessa sottoscrizione dei documenti contabili, atteso che il Comune non aveva mai sollevato questioni formali e collaudato le opere.

Il Tribunale, poi, respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dall’arch.

Tonani nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], non avendo dimostrato la sussistenza del diritto di credito per le ulteriori attività oggetto di contratto.

Infine, relativamente al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Comune, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Ente, per assenza di un titolo giuridico valido ed idoneo a ritenerlo obbligato a rifondere le spese richiesta dal professionista alla società immobiliare.

2. La Corte d’appell o di Milano con sentenza n. 2364/2020, depositata il 24 settembre 2020, confermava la decisione del Tribunale, non ravvisando ipotesi di inesatto adempimento in capo al professionista rispondenti al requisito di gravità di cui agli artt. 1455 e 1460, comma2, c.c., avendo lo stesso professionista, come accertato dal CTU, adempiuto nella sua interezza e dal punto di vista qualitativo all’incarico.

In particolare, sotto il profilo oggettivo, l’annullamento della S.C.I.A. era dipeso dal mancato inizio dei lavori entro l’anno dal suo rilascio (quindi entro il 17/12/2011).

Ragione questa preminente e determinante rispetto alla scelta del titolo autorizzativo, perché riconducibile alla volontà della società.

Sotto il profilo soggettivo, la condotta della [OSCURATO:PERSONA] denotava una colpevole inerzia anche per non aver resistito al provvedimento di annullamento della S.C.I.A. né aver avviato una interlocuzione con il Comune La Corte, quindi, compiuta una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti delleparti, escludeva, come già il Tribunale, la sussistenza di profili di negligenza e di colpa grave nell’operato dell’Arch.

Tonani rispetto alla progettazione della nuova costruzione, non essendo configurabile, nel rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA], un inesatto adempimento.

Ad avviso della Corte, parimenti infondate erano le censure di negligenza nell’operato del professionista per il provvedimento di annullamento dei lavori extra, posto che, così come pure statuito dal primo giudice, l’omessa sottoscrizione dei documenti contabili relativi alla piattaforma ecologica, da parte della [OSCURATO:PERSONA], era irrilevante sotto il profilo formale e sostanziale.

Sulla scorta di tali ragioni, il giudice del gravame confermava la decisione di primo grado anche in relazione alla domanda di manleva avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune, evidenziando l’estraneità dell’ente dal rapporto contrattuale tra la società e il professionista, non avendo l’appellante indicato alcun titolo giuridico a fondamento della sua pretesa e neppure dimostrato la validità di accordi diversi rispetto a quelli della Convenzione del 2009, in base alla quale tutte le relative spese erano a carico della [OSCURATO:PERSONA].

Con conseguente assorbimento delle altre domande.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso l’Arch.

Tonani e il Comune di Vertemate con Minoprio.

Quest’ultimo ha depositato memoria .

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 10 e 22 del d.p.r. n. 380/2001, art. 19 della legge n. 241/1990, artt. 1176, 1460 e 1455 c.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per la causa in punto di oggetto dell’incarico professionale all’Arch.

Tonani e del grave inadempimento della medesima.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello sarebbe incorsa in un duplice errore: a) non aver riconosciuto la responsabilità dell’Arch.

Tonani nella scelta di un titolo autorizzativo diverso da quello contrattualmente previsto ed aver affermato che l’annullamento della S.C.I.A. era dovuto al mancato inizio dei lavori da parte della società immobiliare; b) non aver debitamente considerato che la mancata sottoscrizione dei documenti contabili aveva determinato il mancato incasso per la società di quanto dovuto dal Comune a titolo di lavori extra per la riqualificazione e l’ampliamento della piattaforma ecologica.

4.2. Con il secondo motivo , si censura “Omesso esame circa un fatto decisivo per la causa in relazione all’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Vertemate con Minoprio.

La Corte milanese, nell’affermare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Vertemate con Minoprio, avrebbe errato per non aver considerato che era stato il Comune a chiedere le opere extra, con conseguente obbligo a manlevare la [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste economiche dell’Arch.

Tonani per tale progettazione. 5.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa, in sede di legittimità, nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5,c.p.c.

Tale ipotesi “opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”(Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez.

VI-2, Ord., 09/03/2022, n. 7724).

Nel caso, la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo quindi, sulla base del medesimo iter logico-argomentativo, l’insussistenza di responsabilità in capo all’Arch.

Tonani nell’espletamento del contratto d’opera professionale concluso con la società immobiliare.

Inoltre, e sotto altro aspetto, le censure del ricorrente sono inammissibili perché consistono in una revisione del giudizio di fatto operato dal giudice del merito, quando invece, secondo l’orientamento condiviso da questa Corte, un simile esame è estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità, non potendo involgere apprezzamenti di fatto riservati a tale giudice, l’unico a cui spetta l’individuazione delle fonti del suo convincimento, così come la valutazione delle prove e la scelta, tra le risultanza istruttorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis,Cass. civ., Sez.

VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).

In tale contesto, è inammissibile anche la dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 22 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 1176, 1460 e 1455 c.c.

Le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta, attengono al merito della controversia, in quanto si sostanziano in una contestazione dell’intero impianto motivazionale e della valutazione delle prove compiute dalla Corte distrettuale, nonostante la decisione di escludere responsabilità in capo al professionista risulti logica ed aderente alle risultanze processuali, ivi inclusa la consulenza tecnica d’ufficio. 5.1.Anche il secondo motivo è inammissibile.

Per costante orientamento di questa Corte, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ‘fatto’ non è “questione o un punto, ma un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.

Viceversa, non costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa” (Cass. civ., Sez.

VI - Lavoro, Ord., 23/02/2023, n. 5616; Cass. civ., 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez.

Un., 7/04/2014 n. 8053).

Sul punto, deve senz’altro confermarsi che l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanza istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i caso tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. civ. Sez. 2, 04/07/2017, n. 16407).

In tale quadro, la doglianza in esame, secondo cui la Corte avrebbe omesso di considerare che le opere extra erano state pretese dal Comune per questo obbligato a garantire il ricorrente rispetto all’Arch.

Tonani, non integra il vizio richiesto dalla norma, perché non si censura un ‘fatto storico’.

Inoltre, la questione è stata valutata dal giudice del merito e ritenuta infondata.

Invero, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello ha accertato che tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune non v’era un rapporto di garanzia, stante l’estraneità dell’ente rispetto al contratto d’opera professionale e che, in ogni caso, non era stata provata l’esistenza di un titolo giuridico da parte della società immobiliare, non potendosi considerare tale la Convenzione stipulata nel 2009, prevedendo che tutte le spese relative alla piattaforma ecologica fossero a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30899/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro Comune di Vertemate con Minoprio in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 44 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2364/2020 depositata il24/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con decreto n. 2281/2014, il Tribunale di Monza intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento in favore della ricorrente, Arch. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 86.150,00 (oltre interessi), a titolo di saldo onorari per la progettazione e direzione lavori di un nuovo edificio a destinazione alberghiera e di una piattaforma ecologica, interventi edilizi da realizzarsi nel rispetto della Convenzione urbanistica conclusa nel 2009 tra tale società e il Comune di Vertemate con Minoprio. Avverso tale decreto proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inadempimento dell’architetto ai sensi dell’art.1460 c.c. e chiedendo la risoluzione del contratto d’opera professionale, oltre che la restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto. In particolare, deduceva la negligenza dell’Arch. Tonani sotto due profili: a) aver scelto un titolo autorizzativo errato per la costruzione del nuovo edificio presentando, in data 17 dicembre 2010, una S.C.I.A. al Comune, invece di un permesso di costruire, in violazione della vigente normativa in materia edilizia (costituita dagli artt. 10 e 22 del d.p.r. n. 380/2001, dal d.l. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, che aveva riformulato l’art. 19 della legge n. 241/1990). Tale erronea scelta aveva determinato, in data 27 marzo 2013, l’annullamento in autotutela della S.C.I.A., da parte dell’Ente; b) aver erroneamente presentato al medesimo Comune, per la piattaforma ecologica, una contabilità priva della firma della committente, contenente opere ulteriori rispetto a quelle indicate in Convenzione, per un importo di euro 165.850,00. Ciò aveva determinato una verifica da parte del Comune che, in data 3 aprile 2013, con deliberazione n. 26, aveva annullato in autotutela la precedente deliberazione n. 85/2012 di approvazione dei maggiori costi. Inoltre, l’opponente chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa del Comune, per essere manlevata rispetto alle richieste di pagamento avanzate nei suoi confronti dal professionista, in quanto l’ente era direttamente interessato alla realizzazione dell’intervento di ampliamento e riqualificazione della piattaforma ecologica. Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano pure il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] per l’architetta. Il primo, eccepiva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di manleva azionata dalla società immobiliare, nonché per difetto di legittimazione passiva in relazione a qualsiasi richiesta di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione. La seconda, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, quanto alla manleva dell’Arch. Tonani, di dichiarare che fosse tenuta a garantirla nei limiti e secondo le condizioni di polizza. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 3276/2017, rigettava l’opposizione escludendo l’inadempimento dell’arch. Tonani e, per l’effetto, confermava il decreto opposto. Secondo il giudice di primo grado, infatti, relativamente alla costruzione di nuovo edificio, nel dicembre 2010, vi era una situazione di incertezza normativa sul titolo autorizzatorio da presentare al Comune (permesso di costruire o S.C.I.A.), rilevata dal CTU e dovuta all’introduzione del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Il provvedimento di annullamento in autotutela era stato adottato perché, nel 2013, i lavori, oggetto di S.C.I.A., non erano nemmeno iniziati. Quanto poi alla piattaforma ecologica, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU, affermava che l’autorizzazione delle opere extra Convenzione non era dipesa dall’omessa sottoscrizione dei documenti contabili, atteso che il Comune non aveva mai sollevato questioni formali e collaudato le opere. Il Tribunale, poi, respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dall’arch. Tonani nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], non avendo dimostrato la sussistenza del diritto di credito per le ulteriori attività oggetto di contratto. Infine, relativamente al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Comune, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Ente, per assenza di un titolo giuridico valido ed idoneo a ritenerlo obbligato a rifondere le spese richiesta dal professionista alla società immobiliare. 2. La Corte d’appell o di Milano con sentenza n. 2364/2020, depositata il 24 settembre 2020, confermava la decisione del Tribunale, non ravvisando ipotesi di inesatto adempimento in capo al professionista rispondenti al requisito di gravità di cui agli artt. 1455 e 1460, comma2, c.c., avendo lo stesso professionista, come accertato dal CTU, adempiuto nella sua interezza e dal punto di vista qualitativo all’incarico. In particolare, sotto il profilo oggettivo, l’annullamento della S.C.I.A. era dipeso dal mancato inizio dei lavori entro l’anno dal suo rilascio (quindi entro il 17/12/2011). Ragione questa preminente e determinante rispetto alla scelta del titolo autorizzativo, perché riconducibile alla volontà della società. Sotto il profilo soggettivo, la condotta della [OSCURATO:PERSONA] denotava una colpevole inerzia anche per non aver resistito al provvedimento di annullamento della S.C.I.A. né aver avviato una interlocuzione con il Comune La Corte, quindi, compiuta una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti delleparti, escludeva, come già il Tribunale, la sussistenza di profili di negligenza e di colpa grave nell’operato dell’Arch. Tonani rispetto alla progettazione della nuova costruzione, non essendo configurabile, nel rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA], un inesatto adempimento. Ad avviso della Corte, parimenti infondate erano le censure di negligenza nell’operato del professionista per il provvedimento di annullamento dei lavori extra, posto che, così come pure statuito dal primo giudice, l’omessa sottoscrizione dei documenti contabili relativi alla piattaforma ecologica, da parte della [OSCURATO:PERSONA], era irrilevante sotto il profilo formale e sostanziale. Sulla scorta di tali ragioni, il giudice del gravame confermava la decisione di primo grado anche in relazione alla domanda di manleva avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune, evidenziando l’estraneità dell’ente dal rapporto contrattuale tra la società e il professionista, non avendo l’appellante indicato alcun titolo giuridico a fondamento della sua pretesa e neppure dimostrato la validità di accordi diversi rispetto a quelli della Convenzione del 2009, in base alla quale tutte le relative spese erano a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Con conseguente assorbimento delle altre domande. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso l’Arch. Tonani e il Comune di Vertemate con Minoprio. Quest’ultimo ha depositato memoria . Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 10 e 22 del d.p.r. n. 380/2001, art. 19 della legge n. 241/1990, artt. 1176, 1460 e 1455 c.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per la causa in punto di oggetto dell’incarico professionale all’Arch. Tonani e del grave inadempimento della medesima. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello sarebbe incorsa in un duplice errore: a) non aver riconosciuto la responsabilità dell’Arch. Tonani nella scelta di un titolo autorizzativo diverso da quello contrattualmente previsto ed aver affermato che l’annullamento della S.C.I.A. era dovuto al mancato inizio dei lavori da parte della società immobiliare; b) non aver debitamente considerato che la mancata sottoscrizione dei documenti contabili aveva determinato il mancato incasso per la società di quanto dovuto dal Comune a titolo di lavori extra per la riqualificazione e l’ampliamento della piattaforma ecologica. 4.2. Con il secondo motivo , si censura “Omesso esame circa un fatto decisivo per la causa in relazione all’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Vertemate con Minoprio. La Corte milanese, nell’affermare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Vertemate con Minoprio, avrebbe errato per non aver considerato che era stato il Comune a chiedere le opere extra, con conseguente obbligo a manlevare la [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste economiche dell’Arch. Tonani per tale progettazione. 5.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa, in sede di legittimità, nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5,c.p.c. Tale ipotesi “opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”(Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 09/03/2022, n. 7724). Nel caso, la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo quindi, sulla base del medesimo iter logico-argomentativo, l’insussistenza di responsabilità in capo all’Arch. Tonani nell’espletamento del contratto d’opera professionale concluso con la società immobiliare. Inoltre, e sotto altro aspetto, le censure del ricorrente sono inammissibili perché consistono in una revisione del giudizio di fatto operato dal giudice del merito, quando invece, secondo l’orientamento condiviso da questa Corte, un simile esame è estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità, non potendo involgere apprezzamenti di fatto riservati a tale giudice, l’unico a cui spetta l’individuazione delle fonti del suo convincimento, così come la valutazione delle prove e la scelta, tra le risultanza istruttorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis,Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724). In tale contesto, è inammissibile anche la dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 22 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 1176, 1460 e 1455 c.c. Le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta, attengono al merito della controversia, in quanto si sostanziano in una contestazione dell’intero impianto motivazionale e della valutazione delle prove compiute dalla Corte distrettuale, nonostante la decisione di escludere responsabilità in capo al professionista risulti logica ed aderente alle risultanze processuali, ivi inclusa la consulenza tecnica d’ufficio. 5.1.Anche il secondo motivo è inammissibile. Per costante orientamento di questa Corte, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ‘fatto’ non è “questione o un punto, ma un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Viceversa, non costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa” (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 23/02/2023, n. 5616; Cass. civ., 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez. Un., 7/04/2014 n. 8053). Sul punto, deve senz’altro confermarsi che l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanza istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i caso tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. civ. Sez. 2, 04/07/2017, n. 16407). In tale quadro, la doglianza in esame, secondo cui la Corte avrebbe omesso di considerare che le opere extra erano state pretese dal Comune per questo obbligato a garantire il ricorrente rispetto all’Arch. Tonani, non integra il vizio richiesto dalla norma, perché non si censura un ‘fatto storico’. Inoltre, la questione è stata valutata dal giudice del merito e ritenuta infondata. Invero, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello ha accertato che tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune non v’era un rapporto di garanzia, stante l’estraneità dell’ente rispetto al contratto d’opera professionale e che, in ogni caso, non era stata provata l’esistenza di un titolo giuridico da parte della società immobiliare, non potendosi considerare tale la Convenzione stipulata nel 2009, prevedendo che tutte le spese relative alla piattaforma ecologica fossero a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
Decreto Cassazione n. 14441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris