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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 18896/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3581/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 01557520887, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Piemonte n. 32 ricorrente contro LI.RO’ S.R.L., p.i. 01271710889, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Occhipinti e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in piazza dei Prati degli Strozzi n.32 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 2224/2021 della Corte d’appello di Catania depositata il 24-11-2021, OGGETTO: appalto R.G.3581/2022 C.C. 26-6-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-6- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Li.ròs.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 3-11-2016 con il quale il Tribunale di Ragusa l’ha condannata a pagare Euro 154.414,40 a favore di Edilservizi s.r.l. in relazione alla fattura n. 9/2016 avente causale “saldo per i lavori eseguiti (a far data dal 16 agosto 2014) presso Vs. cantiere di via G. Ottaviano-[OSCURATO:PERSONA]”, per la costruzione del [OSCURATO:PERSONA]; l’opponente ha dichiarato che le opere elencate nella fattura non erano state eseguite da Edilservizi s.r.l. ma in passato da altre ditte, che parte delle opere indicate in fattura non erano mai state realizzate, chequelle realizzate dal 20 agosto al 6 settembre 2014erano già state pagate per l’importo di Euro 13.000,00, mentre le opere successive eseguite da Edilservizi dal 7 settembre al 22 ottobre 2014 erano state svolte in veste di subappaltatrice e le erano state pagate dalla subcommittente DN Restauri.

Si è costituita Edilservizi s.r.l., contestando la ricostruzione dei fatti eseguitad a lla società opponente e dichiarando che DN Restauri era stata contraente soltanto fittizio;si è costituito il terz o , chiamat o in causa su istanza dell’opposta, [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della dittaDN Restauri, dichiarando a sua volta di avere affidato a Edilservizi s.r.l. in subappalto una prima parte dei lavori, che aveva pagato.

Con sentenza n. 42/2019 depositata in data 11-1-2019 il Tribunale di Ragusa ha accolto l’opposizionee ha revocato il decreto ingiuntivo. 2.Edilservizi s.r.l. ha proposto appello, che la Corte d’appello di Catania ha integralmente rigettato con sentenza n. 2224/2021 pubblicata il 24-11-2021, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado a favore di entrambi gli appellati.Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha considerato che il primo giudice aveva rigettato la domanda di Edilservizi s.r.l. nei confronti di Li.rò s.r.l. perché Edilservizi non aveva dimostrato l’interposizione fittizia che aveva allegato; ha dichiarato che gli argomenti dell’appellante non provavano la simulazione, perché le fatture emesse da Edilservizi a carico di DN Restauri trovavano fondamento nel contratto di noleggio a freddo di ponteggi concluso da queste due società; ha aggiunto che Edilservizi, a prescindere dall’identificazione della p arte che le aveva commissionato le opere, non aveva provato di essere creditrice di somme ulteriori rispetto a quelle già riscosse, perché non aveva chiesto di provare che le somme ricevute da DN Restauri fossero da imputare, come aveva dedotto, al saldo prezzo per la costruzione della residenza personale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di Li.rò s.r.l. eche quindi quelle somme non anda ssero imputate a titolo di corrispettivo per le opereda essa eseguite di ampliamento del [OSCURATO:PERSONA].

Ha aggiunto che le prove orali reiterate dall’appellante erano superflue in quanto, essendo rimasta non avversata in via documentale la deduzione che Edilservizi s.r.l. aveva prestato la propria opera per il periodo limitato dal 16-8-2014 al 22-10-2014 e con un numero modestissimo di addetti, le lavorazioni erano oggettivamente incompatibili con la tempistica e la dotazione organica di cui disponeva Edilservizi s.r.l., che dalla visura camerale era di tre addetti. 3.Avverso la sentenza Edilservizi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

Li.rò ha resistito con controricorso.

E’rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta DN Restauri, al quale ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’indirizzo del [OSCURATO:EMAIL] con consegna del messaggio il 24-1-2022.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 2 6 - 6 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “ violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 2697 c.c.; mancata ammissione delle prove richieste” e con esso la ricorrente evidenzia che aveva chiesto l’ammissione dell’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la sua interposizione fittizia, aveva chiesto l’ammissione di prove per testi e dell’interrogatorio formale del legale rappresentante di Li.rò s.r.l. per dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori descritti analiticamente nella fattura azionata monitoriamente e aveva chiesto l’ammissione di c.t.u. per dimostrare la congruità dell’importo richiesto per i lavori eseguiti.

In ordine alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente evidenzia che l’interrogatorio formale mirava alla confessione del fatto controverso, relativo all’interposizione fittizia di DN,e lamenta che il mezzo non sia stato ammesso senza alcuna motivazione sul punto, nel contempo addebitandoalla società il mancato assolvimento dell'onere probatorio .

In ordine alla mancata ammissione delle prove orali, la ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata, che ha del tutto omesso di spiegare per quali ragioni le circostanze dedotte nei capitoli non avrebbero potuto dimostrare l’esecuzione dei lavori, con l’esito paradossale di affermare la cospicua mole dei lavori in rapporto al tempo e al numero di operai, in modo indimostrato e che avrebbe potuto essere smentito con l’ingresso delle prove orali.

In ordine alla mancata ammissione della consulenza d’ufficio, la ricorrente evidenzia che la c.t.u. era stata richiesta non per ricercare quali lavori fossero stati eseguiti, ma perquantificarne il valore. 2.Il secondo motivo è rubricato“violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2729 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.” e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha statuito che Edilservizi s.r.l. non aveva chiesto di provare che le somme ricevute da DN Restauri fossero da imputare al saldo prezzo per la costruzione della residenza personale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di Lirò s . r.l.

Evidenzia di avere dedotto che il ruolo di DN Restauri, fino a che Edilservizi aveva eseguito le opere commissionate da Li.rò, era stato meramente fittizio e di avere chiesto l’ammissione sul punto dell’interrogatorio formale, che avrebbe dimostrato anche che le somme corrisposte da DN a favore di Edilservizi dissimulavano il pagamento del saldo prezzo della residenza privata di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara che a ciò si aggiungono le presunzioni gravi, univoche e concordanti, non considerate dalla Corte d’appello, con riguardo alle incomplete presenze giornaliere in cantiere depositate da Li . rò s.r.l., alla comunicazione di cambio impresa depositata da Li.rò, non indicante alcuna impresa affidataria subentrante, al la negazione dell’esecuzione di opere che invece erano state eseguite, all’ingresso di DN Restauri in cantiere solo nel febbraio 2015 ea una serie di altre circostanze specificamente indicate. 3.I motivi di ricorso , esaminati congiuntamente stante la stretta connessione,sono ammissibil i e fondat i nei termini di seguito esposti.

In ordine alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale del terzo chiamato e alla mancata ammissione delle prove testimoniali , i motivi sono formulat i in modo ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, in quanto la ricorrente, oltre a trascrivere nel ricorso il contenuto dei relativi capitolidi prova, lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione di tali capitoli.

Il vizio in effetti sussiste e deve essere rilevato a prescindere dall’incompleta intitolazione del primo motivo di ricorso, che avrebbe più esattamente fatto riferimento al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione alla totale mancanza e irreparabile contraddittorietà della motivazione sul punto .

Infatti l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta al l a riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art.360 co.1 cod. proc. civ., nédetermina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato (Cass. Sez. 6-5 27-10-2017 n. 25557 Rv. 646414-01), come avviene nella fattispecie.

I motivi sono fondat i in primo luogo per il fatto che la sentenza impugnata ha dichiarato (pag. 14) che le circostanze addotte dall’appellante Edilservizi s.r.l. non dimostravano la dedotta simulazione del contratto di appalto, senza confrontarsi con il fatto che Edilservizi s.r.l. aveva formulato i capitoli di prova per interrogatorio formale volti a provocare la confessione di [OSCURATO:PERSONA].

Seppure la confessione giudiziale eventualmente resa non avrebbe avuto valore di prova legale nei confronti di persona diversa dal confitente e avrebbe potuto assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio (Cass. Sez. 6 - 2 2 - 2 - 2022 n. 3118 Rv. 663932-01, per tutte), la sentenza ha violato il minimo costituzionale entro il quale si svolge il sindacato di legittimità (Cass. Sez.

U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01) perché, non dimostrando di avere eseguito una qualche disamina su quell’istanza istruttoria,risulta totalmente mancante di motivazione sul punto.

In ordine alla mancata ammissione dei capitoli di prova per testie per interrogatorio formale volti a dimostrare i lavori effettivamente eseguiti da Edilservizi s.r.l. , la motivazione è irrimediabilmente contraddittoria e per questo nulla (cfr. Cass. Sez.

U 8053/2014).

Infatti, la sentenza ha ritenuto di esprimere un giudizio sulla superfluità della prova orale articolata da Edilservizi s.r.l. sulla base del periodo limitato di durata dei lavori, del numero esiguo degli addetti e della complessità delle lavorazioni; però in questo modo ha posto la parte nell’impossibilità didimostrare anche una esecuzione di lavori parziale -rispetto a quella per la quale era chiesto il pagamento del corrispettivo-, che sarebbe stata in sé pienamente compatibile con gli elementi addotti dalla sentenza impugnata a giustificazione della mancata ammissione delle prove orali.

E’ già stato posto il principio, che risultaperfettamente applica bile alla fattispecie, secondo il quale la motivazione è affetta da vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale” quando il giudice rigetti la domanda ritenendola non provata dopo avere respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. Sez. 3 1-2-2023 n. 2980 Rv. 666699-01, Cass. Sez. 6-3 9-11-2017 n. 26538 Rv. 646837-01).

Neppure l’affermazione, pure eseguita dalla sentenza, in ordine al fatto che l’appellante non aveva chiesto di provare che le somme ricevute si riferissero ai diversi lavori di costruzione della residenza della legale rappresentante della società Li.rò, poteva in sé giustificare il mancato ingresso a lla prova orale; ciò in quanto tale affermazione è stata fondata sul presupposto che le somme ricevute fossero compenso esaustivoper i lavori eseguit i , senza porre in condizione Edilservizi s.r.l. che lo richiedeva di dimostrare tutti i lavori effettivamente eseguiti.

Non devono essere esaminate, rimanendo assorbite, le deduzioni svolte nel motivo con riguardo alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la stessa ricorrente deduce di avere chiesto la consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il compenso per i lavori eseguiti che la Corte d’appello non l’ha posta in condizione di provare. 4.Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassatalimitatamente al ricorso accolto, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3581/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 01557520887, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Piemonte n. 32 ricorrente contro LI.RO’ S.R.L., p.i. 01271710889, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Occhipinti e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in piazza dei Prati degli Strozzi n.32 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 2224/2021 della Corte d’appello di Catania depositata il 24-11-2021, OGGETTO: appalto R.G.3581/2022 C.C. 26-6-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-6- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Li.ròs.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 3-11-2016 con il quale il Tribunale di Ragusa l’ha condannata a pagare Euro 154.414,40 a favore di Edilservizi s.r.l. in relazione alla fattura n. 9/2016 avente causale “saldo per i lavori eseguiti (a far data dal 16 agosto 2014) presso Vs. cantiere di via G. Ottaviano-[OSCURATO:PERSONA]”, per la costruzione del [OSCURATO:PERSONA]; l’opponente ha dichiarato che le opere elencate nella fattura non erano state eseguite da Edilservizi s.r.l. ma in passato da altre ditte, che parte delle opere indicate in fattura non erano mai state realizzate, chequelle realizzate dal 20 agosto al 6 settembre 2014erano già state pagate per l’importo di Euro 13.000,00, mentre le opere successive eseguite da Edilservizi dal 7 settembre al 22 ottobre 2014 erano state svolte in veste di subappaltatrice e le erano state pagate dalla subcommittente DN Restauri. Si è costituita Edilservizi s.r.l., contestando la ricostruzione dei fatti eseguitad a lla società opponente e dichiarando che DN Restauri era stata contraente soltanto fittizio;si è costituito il terz o , chiamat o in causa su istanza dell’opposta, [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della dittaDN Restauri, dichiarando a sua volta di avere affidato a Edilservizi s.r.l. in subappalto una prima parte dei lavori, che aveva pagato. Con sentenza n. 42/2019 depositata in data 11-1-2019 il Tribunale di Ragusa ha accolto l’opposizionee ha revocato il decreto ingiuntivo. 2.Edilservizi s.r.l. ha proposto appello, che la Corte d’appello di Catania ha integralmente rigettato con sentenza n. 2224/2021 pubblicata il 24-11-2021, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado a favore di entrambi gli appellati.Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha considerato che il primo giudice aveva rigettato la domanda di Edilservizi s.r.l. nei confronti di Li.rò s.r.l. perché Edilservizi non aveva dimostrato l’interposizione fittizia che aveva allegato; ha dichiarato che gli argomenti dell’appellante non provavano la simulazione, perché le fatture emesse da Edilservizi a carico di DN Restauri trovavano fondamento nel contratto di noleggio a freddo di ponteggi concluso da queste due società; ha aggiunto che Edilservizi, a prescindere dall’identificazione della p arte che le aveva commissionato le opere, non aveva provato di essere creditrice di somme ulteriori rispetto a quelle già riscosse, perché non aveva chiesto di provare che le somme ricevute da DN Restauri fossero da imputare, come aveva dedotto, al saldo prezzo per la costruzione della residenza personale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di Li.rò s.r.l. eche quindi quelle somme non anda ssero imputate a titolo di corrispettivo per le opereda essa eseguite di ampliamento del [OSCURATO:PERSONA]. Ha aggiunto che le prove orali reiterate dall’appellante erano superflue in quanto, essendo rimasta non avversata in via documentale la deduzione che Edilservizi s.r.l. aveva prestato la propria opera per il periodo limitato dal 16-8-2014 al 22-10-2014 e con un numero modestissimo di addetti, le lavorazioni erano oggettivamente incompatibili con la tempistica e la dotazione organica di cui disponeva Edilservizi s.r.l., che dalla visura camerale era di tre addetti. 3.Avverso la sentenza Edilservizi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Li.rò ha resistito con controricorso. E’rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta DN Restauri, al quale ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’indirizzo del [OSCURATO:EMAIL] con consegna del messaggio il 24-1-2022.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 2 6 - 6 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “ violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 2697 c.c.; mancata ammissione delle prove richieste” e con esso la ricorrente evidenzia che aveva chiesto l’ammissione dell’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la sua interposizione fittizia, aveva chiesto l’ammissione di prove per testi e dell’interrogatorio formale del legale rappresentante di Li.rò s.r.l. per dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori descritti analiticamente nella fattura azionata monitoriamente e aveva chiesto l’ammissione di c.t.u. per dimostrare la congruità dell’importo richiesto per i lavori eseguiti. In ordine alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente evidenzia che l’interrogatorio formale mirava alla confessione del fatto controverso, relativo all’interposizione fittizia di DN,e lamenta che il mezzo non sia stato ammesso senza alcuna motivazione sul punto, nel contempo addebitandoalla società il mancato assolvimento dell'onere probatorio . In ordine alla mancata ammissione delle prove orali, la ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata, che ha del tutto omesso di spiegare per quali ragioni le circostanze dedotte nei capitoli non avrebbero potuto dimostrare l’esecuzione dei lavori, con l’esito paradossale di affermare la cospicua mole dei lavori in rapporto al tempo e al numero di operai, in modo indimostrato e che avrebbe potuto essere smentito con l’ingresso delle prove orali. In ordine alla mancata ammissione della consulenza d’ufficio, la ricorrente evidenzia che la c.t.u. era stata richiesta non per ricercare quali lavori fossero stati eseguiti, ma perquantificarne il valore. 2.Il secondo motivo è rubricato“violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2729 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.” e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha statuito che Edilservizi s.r.l. non aveva chiesto di provare che le somme ricevute da DN Restauri fossero da imputare al saldo prezzo per la costruzione della residenza personale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di Lirò s . r.l. Evidenzia di avere dedotto che il ruolo di DN Restauri, fino a che Edilservizi aveva eseguito le opere commissionate da Li.rò, era stato meramente fittizio e di avere chiesto l’ammissione sul punto dell’interrogatorio formale, che avrebbe dimostrato anche che le somme corrisposte da DN a favore di Edilservizi dissimulavano il pagamento del saldo prezzo della residenza privata di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara che a ciò si aggiungono le presunzioni gravi, univoche e concordanti, non considerate dalla Corte d’appello, con riguardo alle incomplete presenze giornaliere in cantiere depositate da Li . rò s.r.l., alla comunicazione di cambio impresa depositata da Li.rò, non indicante alcuna impresa affidataria subentrante, al la negazione dell’esecuzione di opere che invece erano state eseguite, all’ingresso di DN Restauri in cantiere solo nel febbraio 2015 ea una serie di altre circostanze specificamente indicate. 3.I motivi di ricorso , esaminati congiuntamente stante la stretta connessione,sono ammissibil i e fondat i nei termini di seguito esposti. In ordine alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale del terzo chiamato e alla mancata ammissione delle prove testimoniali , i motivi sono formulat i in modo ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, in quanto la ricorrente, oltre a trascrivere nel ricorso il contenuto dei relativi capitolidi prova, lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione di tali capitoli. Il vizio in effetti sussiste e deve essere rilevato a prescindere dall’incompleta intitolazione del primo motivo di ricorso, che avrebbe più esattamente fatto riferimento al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione alla totale mancanza e irreparabile contraddittorietà della motivazione sul punto . Infatti l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta al l a riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art.360 co.1 cod. proc. civ., nédetermina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato (Cass. Sez. 6-5 27-10-2017 n. 25557 Rv. 646414-01), come avviene nella fattispecie. I motivi sono fondat i in primo luogo per il fatto che la sentenza impugnata ha dichiarato (pag. 14) che le circostanze addotte dall’appellante Edilservizi s.r.l. non dimostravano la dedotta simulazione del contratto di appalto, senza confrontarsi con il fatto che Edilservizi s.r.l. aveva formulato i capitoli di prova per interrogatorio formale volti a provocare la confessione di [OSCURATO:PERSONA]. Seppure la confessione giudiziale eventualmente resa non avrebbe avuto valore di prova legale nei confronti di persona diversa dal confitente e avrebbe potuto assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio (Cass. Sez. 6 - 2 2 - 2 - 2022 n. 3118 Rv. 663932-01, per tutte), la sentenza ha violato il minimo costituzionale entro il quale si svolge il sindacato di legittimità (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01) perché, non dimostrando di avere eseguito una qualche disamina su quell’istanza istruttoria,risulta totalmente mancante di motivazione sul punto. In ordine alla mancata ammissione dei capitoli di prova per testie per interrogatorio formale volti a dimostrare i lavori effettivamente eseguiti da Edilservizi s.r.l. , la motivazione è irrimediabilmente contraddittoria e per questo nulla (cfr. Cass. Sez. U 8053/2014). Infatti, la sentenza ha ritenuto di esprimere un giudizio sulla superfluità della prova orale articolata da Edilservizi s.r.l. sulla base del periodo limitato di durata dei lavori, del numero esiguo degli addetti e della complessità delle lavorazioni; però in questo modo ha posto la parte nell’impossibilità didimostrare anche una esecuzione di lavori parziale -rispetto a quella per la quale era chiesto il pagamento del corrispettivo-, che sarebbe stata in sé pienamente compatibile con gli elementi addotti dalla sentenza impugnata a giustificazione della mancata ammissione delle prove orali. E’ già stato posto il principio, che risultaperfettamente applica bile alla fattispecie, secondo il quale la motivazione è affetta da vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale” quando il giudice rigetti la domanda ritenendola non provata dopo avere respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. Sez. 3 1-2-2023 n. 2980 Rv. 666699-01, Cass. Sez. 6-3 9-11-2017 n. 26538 Rv. 646837-01). Neppure l’affermazione, pure eseguita dalla sentenza, in ordine al fatto che l’appellante non aveva chiesto di provare che le somme ricevute si riferissero ai diversi lavori di costruzione della residenza della legale rappresentante della società Li.rò, poteva in sé giustificare il mancato ingresso a lla prova orale; ciò in quanto tale affermazione è stata fondata sul presupposto che le somme ricevute fossero compenso esaustivoper i lavori eseguit i , senza porre in condizione Edilservizi s.r.l. che lo richiedeva di dimostrare tutti i lavori effettivamente eseguiti. Non devono essere esaminate, rimanendo assorbite, le deduzioni svolte nel motivo con riguardo alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la stessa ricorrente deduce di avere chiesto la consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il compenso per i lavori eseguiti che la Corte d’appello non l’ha posta in condizione di provare. 4.Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassatalimitatamente al ricorso accolto, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diver
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