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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 29731/2023

Testo disponibile della fonte

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in persona del suo Sindaco e legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2214/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale condannò il Comune di Noceto a rimuovere a propria cura e spese la fognatura realizzata nel sottosuolo del terreno di proprietà della ricorrente e la Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione proposta dal Comune.

Il Comune di Noceto ricorre avverso la decisione di secondo grado sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Per quel che rileva ai fini del presente provvedimento va rilevato che con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in forza dell’art. 34, d. lgs. n. 80/1998, come riformulato dalla l. n. 205/2000.

Questo, in sintesi, il ragionamento del ricorrente: - la sentenza non aveva tenuto conto che sussisteva la dichiarazione di pubblica utilità, al fine di apprendere e modificare il terreno privato; 1) la Corte di Bologna non aveva applicato i criteri distintivi elaborati dalle Sezioni unite, spettando al giudice ordinario le controversie iniziate prima del 10/7/1998, sulla base del riparto diritto soggettivo/interesse legittimo; 2) inoltre, se iniziate nel periodo dal 10/7/1998 al 10/8/2000, data di entrata in vigore della l. n. 205/2000, per effetto della sentenza n. 2281/2004 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali, per eccesso di delega, le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; 3) spettavano, invece al giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10/8/2000, perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva; 4) la medesima giurisdizione del giudice amministrativo trovava fondamento nell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001, se la dichiarazione di pubblica utilità fosse intervenuta dal 10/7/2003, data di entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione; - nel caso in esame, soggiunge la ricorrente, si ricadeva nell’ipotesi sub 3), cioè di dichiarazione di pubblica utilità, con la realizzazione di servitù di fatto nel 2002, con contenzioso iniziato dopo l’agosto del 2000; - quanto al “petitum sostanziale”, reputato discretivo della giurisdizione, rileva la ricorrente, che nel caso di specie, era stato chiesto al giudice la condanna alla rimozione dell’opera realizzata e la restituzione del bene, né poteva assumere rilievo la natura petitoria della domanda, stante che la norma non distingueva affatto tra diritti ed interessi legittimi, né prevedeva un uso mediato del potere amministrativo, ma radicava la giurisdizione del G.A. per “atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia” .

Visto quanto sopra reputa il Collegio doversi rimettere il ricorso alla Prima Presidenza ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., sussistendo questione attinente alla giurisdizione.

P.Q.M. rimette il ricorso alla Prima Presidenza.

Così deciso nell’adunanza camerale del

13.10. 2023.

Il Presidente (Mau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del suo Sindaco e legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2214/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale condannò il Comune di Noceto a rimuovere a propria cura e spese la fognatura realizzata nel sottosuolo del terreno di proprietà della ricorrente e la Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione proposta dal Comune. Il Comune di Noceto ricorre avverso la decisione di secondo grado sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Per quel che rileva ai fini del presente provvedimento va rilevato che con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in forza dell’art. 34, d. lgs. n. 80/1998, come riformulato dalla l. n. 205/2000. Questo, in sintesi, il ragionamento del ricorrente: - la sentenza non aveva tenuto conto che sussisteva la dichiarazione di pubblica utilità, al fine di apprendere e modificare il terreno privato; 1) la Corte di Bologna non aveva applicato i criteri distintivi elaborati dalle Sezioni unite, spettando al giudice ordinario le controversie iniziate prima del 10/7/1998, sulla base del riparto diritto soggettivo/interesse legittimo; 2) inoltre, se iniziate nel periodo dal 10/7/1998 al 10/8/2000, data di entrata in vigore della l. n. 205/2000, per effetto della sentenza n. 2281/2004 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali, per eccesso di delega, le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; 3) spettavano, invece al giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10/8/2000, perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva; 4) la medesima giurisdizione del giudice amministrativo trovava fondamento nell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001, se la dichiarazione di pubblica utilità fosse intervenuta dal 10/7/2003, data di entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione; - nel caso in esame, soggiunge la ricorrente, si ricadeva nell’ipotesi sub 3), cioè di dichiarazione di pubblica utilità, con la realizzazione di servitù di fatto nel 2002, con contenzioso iniziato dopo l’agosto del 2000; - quanto al “petitum sostanziale”, reputato discretivo della giurisdizione, rileva la ricorrente, che nel caso di specie, era stato chiesto al giudice la condanna alla rimozione dell’opera realizzata e la restituzione del bene, né poteva assumere rilievo la natura petitoria della domanda, stante che la norma non distingueva affatto tra diritti ed interessi legittimi, né prevedeva un uso mediato del potere amministrativo, ma radicava la giurisdizione del G.A. per “atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia” . Visto quanto sopra reputa il Collegio doversi rimettere il ricorso alla Prima Presidenza ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., sussistendo questione attinente alla giurisdizione. P.Q.M. rimette il ricorso alla Prima Presidenza. Così deciso nell’adunanza camerale del 13.10. 2023. Il Presidente (Mau
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