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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 15533/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2021 il Magistrato di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza dello stesso, proposta ai sensi dell'art. 35 -ter ord. pen., al fine di ottenere la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione; a fondamento della decisione rilevava che le condizioni detentive negli istituti indicati dall'istante non potevano ritenersi disumane ed in violazione dei criteri dettati dall'art. 3 della Convenzione EDU. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha considerato che quando il ricorrente è stato ristretto in camere detentive con altri cinque soggetti ha fruito di meno di tre metri quadrati di spazio e che i servizi igienici erano ubicati nella stessa cella senza garantire riservatezza e condizioni salutari, che le condizioni di illuminazione e di ricambio di aria erano insufficienti.

Considerato in diritto Il ricorso va riqualificato come reclamo e rimesso per competenza al Tribunale di sorveglianza di Roma per il prosieguo. 1.11 provvedimento impugnato è stato emesso dall'ufficio di sorveglianza che ha pronunciato il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. previa instaurazione del contraddittorio.

2. Mediante il rinvio testuale alla previsione dell'art. 69, comma 6 lett. b) della legge di ordinamento penitenziario, per coloro che non versino nelle situazioni previste dal terzo comma dell'art. 35 -ter ord. pen., -ossia non abbiano subito il lamentato pregiudizio in stato di custodia cautelare, non computabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già terminato l'espiazione in carcere-, il legislatore ha inteso rendere esperibile lo strumento del reclamo giurisdizionale delineato dall'art. 35-bis della stessa legge, da rivolgere al magistrato di sorveglianza secondo uno specifico procedimento. 2.1 Viene, dunque, richiamata espressamente la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod, proc. pen. che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice.

E' altresì contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo in termini d'inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge".

In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti.

I commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono anche la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge. 2.2 Questa Corte di legittimità sin dalla sentenza Sez. 1, nr. 315 del 17/12/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261706, ha affermato che "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione che, se proposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen." (conforme Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237), P. Q. M.qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2021 il Magistrato di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza dello stesso, proposta ai sensi dell'art. 35 -ter ord. pen., al fine di ottenere la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione; a fondamento della decisione rilevava che le condizioni detentive negli istituti indicati dall'istante non potevano ritenersi disumane ed in violazione dei criteri dettati dall'art. 3 della Convenzione EDU. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha considerato che quando il ricorrente è stato ristretto in camere detentive con altri cinque soggetti ha fruito di meno di tre metri quadrati di spazio e che i servizi igienici erano ubicati nella stessa cella senza garantire riservatezza e condizioni salutari, che le condizioni di illuminazione e di ricambio di aria erano insufficienti. Considerato in diritto Il ricorso va riqualificato come reclamo e rimesso per competenza al Tribunale di sorveglianza di Roma per il prosieguo. 1.11 provvedimento impugnato è stato emesso dall'ufficio di sorveglianza che ha pronunciato il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. previa instaurazione del contraddittorio. 2. Mediante il rinvio testuale alla previsione dell'art. 69, comma 6 lett. b) della legge di ordinamento penitenziario, per coloro che non versino nelle situazioni previste dal terzo comma dell'art. 35 -ter ord. pen., -ossia non abbiano subito il lamentato pregiudizio in stato di custodia cautelare, non computabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già terminato l'espiazione in carcere-, il legislatore ha inteso rendere esperibile lo strumento del reclamo giurisdizionale delineato dall'art. 35-bis della stessa legge, da rivolgere al magistrato di sorveglianza secondo uno specifico procedimento. 2.1 Viene, dunque, richiamata espressamente la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod, proc. pen. che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice. E' altresì contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo in termini d'inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti. I commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono anche la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge. 2.2 Questa Corte di legittimità sin dalla sentenza Sez. 1, nr. 315 del 17/12/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261706, ha affermato che "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione che, se proposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen." (conforme Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237), P. Q. M.qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di R
Sentenza Cassazione n. 15533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris