CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1976
Cassazione n. 03843/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/03/1976 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la quale la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 14 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in data 8 aprile 2019, ha rideterminato la pena nei suoi riguardi in sei mesi di reclusione ed ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della stessa pena e deduce due motivi; considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati - è motivo non consentito siccome reiterativo di analoga censura adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che, difatti, ha escluso il beneficio sulla scorta della precedente condanna (p. 5 della sentenza impugnata), laddove il ricorrente si è limitato a invocare l'erroneità della mancata concessione del beneficio, senza dedurre l'eventuale sussistenza dei presupposti per la reiterazione del beneficio, che dev'essere contenuto nel limitato ambito dell'ipotesi di reato anteriormente commesso, nell'interpretazione data all'art. 175 cod. pen. dalle pronunce di parziale illegittimità costituzionale della norma dell'art. 175 cod. pen. di cui alle sentenze 17 luglio 1975 n. 225 e 7 giugno 1984 n. 155 della Corte costituzionale; ritenuto del pari manifestamente infondato il secondo motivo, con il quale deduce la violazione del divieto dì reformatio in peius quanto all'individuazione della pena che, nel giudizio di rinvio, non avrebbe rispettato il criterio di proporzionalità rispetto a quella parametrata con la sentenza annullata; premesso, invero, che la sentenza rescindente aveva limitato l'annullamento al bilanciamento tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, tale essendo la minaccia all'epoca del commesso reato di danneggiamento; rilevato che il Giudice del rinvio, dopo avere operato il bilanciamento negletto nel primo giudizio di appello, ha individuato la pena sulla scorta della diversa cornice edittale, ponendosi certamente nel range legale (ossia da 15 giorni a un anno, in applicazione del primo comma dell'art. 635 cod. pen. nel testo previgente) e rilevato altresì che la pena così individuata è inferiore rispetto a quella irrogata con la sentenza di appello oggetto di annullamento; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere est