CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 20264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.129/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- CONE e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 4250/2017, depositata il10/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2012Edoardo [OSCURATO:PERSONA] conveniv a [OSCURATO:PERSONA] rentino dinanzi al Tribunale di Milano per la condannaal pagamento di € 70.000 a titolo di restituzione di mutuo, concesso al convenuto e da questi poi versato come proprio finanziamento ad una società, che le parti – insieme ad 2di 7 – 1 29 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. altre persone – avevano deciso di riconvertire allo svolgimento di attività di consulenza finanziaria. Il convenuto contestava integralmente le allegazioni attoree. In primo gradola domanda veniva rigettata, poiché il Tribunale rilevava il difetto di prova dell'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte dell'accipiens. Su appello dell’attore, la pronuncia di primo grado veniva integralmente confermata. Ricorre in cassazione l’attore con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste ilconvenuto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia violato le norme e i principi sull’ effetto devolutivo dell'appello (si de- duce la violazione degli artt. 339, 342 e 346 c.p.c., nonché degli artt.112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 cost., nonché inoltre degli artt.115 e 116 c.p.c.). Con il secondo motivo si denuncia che i giudici di merito abbia no omesso di rilevare una serie di circostanze (a partire dall’esplicita cau- sale «prestito personale») dalle quali si sarebbe dovuto desumere la stipulazione di un contrattodi mutuo e che pertanto si sian o viola t e le norme e i principi sulla formazione del contratto , nonché le regole sull’onere della prova(si deduce la violazione degli artt. 2697, 1813, 1321, 1326, 1327 ss. c.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi). Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello si sia limitata a risolvere la controversia sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’attore, omettendo di rilevarefatti de- cisivi invocati dall’appellante per replicare alle difese del convenuto (si deduce violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 cost., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame circa fattidecisivi). 3di 7 – 1 29 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo si denuncia che gli atteggiamenti difensivi del convenutosiano da qualificare come domande riconvenzionali ed ecce- zioni di merito non rilevabili d’ufficio e che quindi, proposti oltre i limiti temporali ex artt. 166 e 167 c.p.c., se ne debba rilevare l’irrimediabile tardività (si deduce violaz ione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt.166 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché infine omesso esame circa fattidecisivi). 2. –Il primo motivo non è fondato. La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Questa Corte ritiene che le emergenze probatorie siano state corret- tamente valutate dal Tribunale di Milano, né l'omessa indicazione in sentenza di tutti gli elementi di prova raccolti può tradursi in un vizio di motivazione[…]. Tutti i documenti indicati […] dall'appellante sono a formazione unilaterale, ossia provengono dal dott. [OSCURATO:PERSONA], senza che da alcuno di essi possa inferirsi l'obbligazione restitutoria assunta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il quale ultimo, anzi, non solo contesta il titolo sottostante al trasferimento di liquidità in proprio favore, ma fornisce, in parte anche documentandola, una diversa ricostruzione dei fatti (os- sia l'accordo tra soci per capitalizzare una società) che non è affatto incompatibile con la documentazione versata in atti dall'attore, il cui valore probatorio, proprio alla luce di tali difese, risulta vieppiù smi- nuito. In sostanza, si condivide l'assunto del primo giudice secondo cui ‘non è il convenuto a dover provare il diverso titolo della prestazione, ma l'onere probatorio dell'assunzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'obbli- gazione restitutoria resta a carico dell'attore che, nella specie, non l'ha assolto’, che non risulta scalfito dalle deduzioni svolte in ricorso dall'ap- pellante, peraltro mere riproposizioni delle difese del primo grado». Il ricorrentedenuncia che tale statuizione viol i « i principi che rego- lano il giudizio di appello», poiché «l'effetto devolutivo dell'appello (art. 4di 7 – 1 29 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 342 ess. c.p.c.) comporta che il giudice di secondo grado è investito di un nuovo esame della causa, nell'ambito delle censure mosse dall'appellante e con riferimento ai capi della sentenza impugnati con motivi specifici. La decisione impugnata, invece, si esprime (peraltro impropriamente) su come il primo giudice ha motivato la decisione, evitando di riesaminarla alla luce delle deduzioni -in fatto e in diritto - dell'appellante, riassunte nei precedenti parr. 2.3.1. e 2.3.2., quindi non pronunciandosi su precise domande ed eccezioni del [OSCURATO:PERSONA] (art. 112 c.p.c.) e senza esame evalutazione delle prove offerte (artt.115 e 116 c.p.c.). Con l'atto di appello si censurava il rigetto della do- manda sull'erroneo presupposto che l'attore non avesse dimostrato l'e- sistenza di un contratto di mutuo (implicante l'obbligo di restituzione). In esso si sono indicati gli elementi che invece dimostrano come l'ero- gazione fosse avvenuta (e accettata) a tale titolo e su questi elementi […] avrebbe dovuto motivatamente pronunciarsi la Corte di appello, che invece si limita ad una statuizione sulla scelta degli elementi di prova effettuata dal Tribunale (del tutto inappropriata, visto che questi aveva negato tout-courtl'esistenza stessa di una prova) per poi aderire supinamente alla decisione del primo giudice». Il motivo è complesso, articolandosi in più censure, ciascuna delle quali è da respingere. Quanto aiprofili relativi alla violazione dell’effetto devolutivo dell’ap- pellononché dell’art. 112 c.p.c., se si mette da parte il difetto di spe- cificitàdel primo profilo, entrambi son o infondat i poiché la Corte di ap- pello ha conosciuto della causa entro i limiti dei capi della sentenza impugnati con i motivi specificie con riferimento alle censure articolate dall’appellante. Quanto al profilo relativo alla violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., con ciò il ricorrente sovrappone il proprio apprezzamento di aspetti della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il 5di 7 – 1 29 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giudice di merito ha espresso in una motivazione che(come attestato dal passo citato)non si espone a censure in sede di giudizio di legitti- mità. In conclusione, il primo motivo è infondato. 3. –Il secondo e il terzo motivo sono da esaminarsi congiuntamente. L’aspetto che ne giustifica la trattazione congiunta è altresì quello che impone di predicarne l’infondatezza. Quanto alla censura di omesso esame circa fatti decisivi(presente in entrambi i motivi), l’inammissibilità deriva dalla ricorrenza dei presup- posti ex art. 348-ter, co. 5 c.p.c. Quanto alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., essa è infondata per la stessa ragione che ha con- dotto al giudizio d’infondatezza dell’identica doglianza proposta nel primo motivo: i giudici di merito si sono pronunciati entro e non oltre il thema decidendumsottoposto alla loro attenzione. Quanto alla cen- sura di violazione degli artt. 2697, 1813, 1321, 1326, 1327 ss. c.c ., essa muove da asseriti errori del giudice nella ricostruzione de i fatti rilevanti, per inferire la violazione di norme giuridiche. Essa incorre in un equivoco sul ruolo della Corte di cassazione, che non è quello di una terza istanza di merito, chiamata a conoscere della controversia per la terzavolta sia in un punto di accertamento dei fatti che di applicazione delle norme giuridiche. Quanto alle censure relative alla violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché delle disposizioni sui requisiti di forma-contenuto della motivazione, esse omettono di considerare che unacorte di legittimità non può spingersi fino a controllare l’accerta- mento dei fatti controversi compiuto dalle istanze precedenti sotto il profilo della loro verità, intesa come corrispondenza delle asserzioni contenute in sentenza con la realtà delle cose, bensì sotto il profilo della sensatezzacon cui il giudic e di merito ha giustificato quelle asserzioni nella motivazione della pronuncia impugnata. N ell’attuale stadio 6di 7 – 1 29 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. evolutivo della legislazione e della giurisprudenza, il vaglio di sensa- tezza della motivazione è superato se il giudice di merito, come è ac- caduto nel caso di specie, dà conto del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (o comunque riducibile a coerenza in via interpretativa) secondo i canoni concretizzati in parti- colare da Cass. SU 8053/2014. In conclusione, il secondo e il terzo motivo sono rigettati. 4. –Il quarto motivo è infondato. Il ricorrente allega che il convenuto, nel costituirsi oltre il termine ex art. 166 c.p.c., abbia svolto attività difensive precluse ex art. 171 co. 2 c.p.c. L’assunto non corrisponde alla realtà processuale. A partire dall’allegazione della revoca della liquidazione della società de qua(Re- dac s.r.l., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA].), il convenuto ha svolto una contestazione dettagliata delle allegazioni dell’attore, la quale si è so- stanziata in una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto a quella prospettata dall’attoree animata in ultima analisi dallo scopo di otte- nere il rigetto della domanda dell’attore. Tale atteggiamento difensivo rientra senza residui nello schema della mera difesa (cioè,nella conte- stazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore), che non è ricompresa fra le attività difensive sottoposte a decadenza dal combinato disposto degli artt. 166, 171 co. 2 e 167 c.p.c. Per il resto, l’argomentazione del quarto motivo, al pari di quella complessiva di tutto il ricorsourta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni sin- gola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, 7di 7 – 1 29 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la deci- sione adottata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente ina- deguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti. Il quarto motivo è rigettato. 5. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spes e generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presuppost