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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 14445/2024

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uente DECRETO sul ricorso 31663-2020, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 85/2020, pronunciatadalla CORTE D ’ APPELLO DIPERUGIA. [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a carico della parte -2 - ricorrente e in favore della parte controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente,le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 31663-2020, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 85/2020, pronunciatadalla CORTE D ’ APPELLO DIPERUGIA. [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a carico della parte -2 - ricorrente e in favore della parte controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente,le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 14445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris