Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31388/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5317/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che — su appello del pubblico ministero — ha riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Como di assoluzione per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, dichiarando l'imputato colpevole del reato ascrittogli e condannandolo alla pena di due mesi di reclusione, operata la riduzione per il rito, pena sospesa e non menzione; Rilevato che l'imputato aveva proposto ricorso, lamentando vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione rafforzata in ipotesi di reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado e «inversione dell'onere della prova»; Rilevato che, in data 25 marzo 2024, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso sottoscritta anche dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5317/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che — su appello del pubblico ministero — ha riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Como di assoluzione per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, dichiarando l'imputato colpevole del reato ascrittogli e condannandolo alla pena di due mesi di reclusione, operata la riduzione per il rito, pena sospesa e non menzione; Rilevato che l'imputato aveva proposto ricorso, lamentando vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione rafforzata in ipotesi di reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado e «inversione dell'onere della prova»; Rilevato che, in data 25 marzo 2024, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso sottoscritta anche dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 31388/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris