CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26667/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio digitale ex lege -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1301 del 7 maggio 2024; Ad. 20/1/2026CC R.G.N. 26667/2024 C.C. 31/3/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo la restituzione dell’importo di euro 31.759,31, corrisposto a titolo di accise sull’energia elettrica, che assumeva essere stato indebitamente addebitato negli anni 2010 e 2011; sosteneva che la società, nella sua qualità di fornitore, avesse continuativamente erogato energia elettrica in favore del Consorzio stesso, il quale aveva regolarmente saldato le fatture, comprensive delle imposte addizionali contestate; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4825 dell’8 giugno 2023, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite; nella motivazione della decisione il giudice rilevava che le contabili bancarie prodotte dal Consorzio dimostravano che i pagamenti erano stati eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., soggetto diverso da [OSCURATO:SOCIETA]., e di cui si ignorava il collegamento con quest’ultima; inoltre, poiché la legittimazione passiva nell’azione ex art. 2033 c.c. spetta solo al soggetto che ha effettivamente ricevuto il pagamento, osservava che il Consorzio non aveva dimostrato di rientrare nel segmento dei clienti ceduti (middle e retail ) nell ’ ambito del conferimento di ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avvenuto nel 2017; il Consorzio proponeva appello, lamentando, tra l’altro, l’erroneità della decisione in ordine alla legittimazione passiva e alla mancata prova del segmento di clientela ceduto; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1301 del 7 maggio 2024, respingeva l’impugnazione e confermava integralmente la prima sentenza: il giudice di secondo grado ribadiva, infatti, che il Consorzio non aveva fornito la prova di essere tra i clienti ceduti nell’operazione di cessione del ramo d’azienda; inoltre, la Corte di merito osservava che i pagamenti erano stati eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., soggetto autonomo e distinto rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]. e ai suoi danti causa; avverso tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione, articolato in due motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 20 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. I, n. 3, c.p.c. dell’art. 2033 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza con cui la corte di appello ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] sprovvista di legittimazione passiva, ritenendo Sofid F inanziamenti I drocarburi S .p. A . un soggetto ‘ autonomo e distinto’ da E ni s.p.a. », per avere la Corte d ’ appello erroneamente escluso la legittimazione passiva dell ’ odierna controricorrente ritenendo che solo il soggetto che aveva materialmente ricevuto il pagamento ([OSCURATO:SOCIETA].) fosse tenuto alla restituzione, mentre la citata Sofid aveva operato come mero mandatario all’incasso per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., sicché quest’ultima doveva essere considerata l’effettivo accipiens e quindi legittimata passiva nell ’ azione di ripetizione d’indebito; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non sono state trascritte nel ricorso le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, né gli atti e i documenti rilevanti a sostegno della censura; non risultano riportate, in particolare, le prove dei versamenti o, comunque, della documentazione asseritamente idonea a dimostrare la sussistenza di un mandato all’incasso o di una cessione del credito(sul punto si rileva, con Cass. Sez. 3, 28/10/2025, n. 28525 , che « per univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la questione relativa all’individuazione del soggetto passivamente legittimato nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., nei casi in cui il pagamento sia stato effettuato a un terzo incaricato della riscossione, dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il creditore originario e il terzo percettore della somma, quale mandato all’incasso ovvero cessione del credito. In proposito, mentre la cessione del credito (come nel factoring pro soluto) trasferisce immediatamente la titolarità del diritto al cessionario, rendendolo nuovo e unico creditore, il mandato all’incasso (anche se conferito in rem propriam) attribuisce al mandatario «solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15548 del 17/10/2003)»); in mancanza della trascrizione delle pertinenti risultanze istruttorie e degli atti processuali, la Corte non è posta in condizione di valutare autonomamente la fondatezza della doglianza; in ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, solo l’accipiens – che non si identifica n el percettore materiale, bensì nel soggetto nel cui patrimonio il pagamento è destinato a produrre i suoi effetti, in quanto «destinatario giuridico del pagamento» – è legittimato passivo nell’azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. (tra le altre, la già menzionata Cass. Sez. 3, 28/10/2025, n. 28525); nel caso di specie, è incontestato che i pagamenti sono stati eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., senza che sia stata adeguatamente contestata l ’ evidente conclusione della sua diversità e alterità soggettiva rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]. e ai suoi aventi causa, né validamente prospettata la sua qualità di mero incaricato della riscossione; conseguentemente, la mancata dimostrazione del rapporto giuridico fra Sofid ed [OSCURATO:PERSONA] è dirimentee, quindi, va esclusa la legittimazione passiva della controricorrente; la carenza di prova sul fatto che l’originaria convenuta fosse l’accipiensdei pagamenti elide la rilevanza della questione posta con la seconda censura(«violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. I , n.3 c.p.c. dell’art. 2697 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto assolto l’onere del consorzio di dimostrare di rientrare nel segmento di ramo d’azienda conferito da [OSCURATO:SOCIETA]ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA]»), che pertanto risulta inammissibile; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ; ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello