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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27153/2026

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[OSCURATO:PERSONA] LECCEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta aimotivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta aimotivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 12 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Lecceha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 5 dicembre 2025, che avevaapplicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt.74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen.2.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 309,comma 10 e 127, cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta che, nonostante ildispositivo dell’ordinanza impugnata, nel quale il deposito della motivazioneveniva riservato in 45 giorni, mandasse alla cancelleria per le comunicazioni dirito, l’ordinanza non veniva comunicata alle parti.

Inoltre, né nella motivazione nénel dispositivo si dava conto delle ragioni della particolare difficoltà di stesura dellamotivazione.

A ciò conseguirebbe la caducazione della misura coercitiva irrogata.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla sussistenza di gravi indizi per reato art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

IlTribunale del riesame avrebbe omesso di esaminare le censure difensive con cuisi contestava la mancanza di specifici elementi sintomatici della sussistenzadell’associazione, nonché della consapevolezza del ricorrente di operare in unaassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Viene inoltre contestata lagravità indiziaria in relazione ai singoli episodi di spaccio e il difetto di motivazionein ordine alle censure svolte al riguardo in sede di riesame.2.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Censura, inoltre, l’omessavalutazione della censura con cui si contestava la sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.3.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo è infondato.In tema di impugnazioni cautelari personali, l’art. 309, comma 10, cod. proc.pen. commina la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura nel casodi inosservanza del termine previsto per il deposito della motivazionedell’ordinanza che definisce il procedimento di riesame, termine che decorre dallapubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, enon dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Sez. 2, n. 38154 del14/10/2025, Romeo, Rv. 288850 - 01).

Non è invece previsto che la perdita diefficacia della misura consegua alla mancata comunicazione della stessa alle parti.In ogni caso occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 309, comma 8, cod. proc.pen., il procedimento davanti al tribunale del riesame si svolge in camera diconsiglio nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. e che la giurisprudenzadi legittimità ha affermato che, affinché sia perfezionata la notificazionedell'ordinanza decisoria, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., è sufficiente lacomunicazione, a cura della cancelleria, dell’avviso di deposito con l’indicazionedel dispositivo della decisione adottata, senza necessità di allegazione delprovvedimento (Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497 - 01).Alcuna conseguenza è prevista, infine, in relazione alla mancataspecificazione, nel corpo dell’ordinanza del riesame o nel dispositivo, delle ragioniper cui la stesura della motivazione abbia richiesto un termine superiore ai trentagiorni a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

Grava in tal caso sulTribunale solo l’onere di indicare tale maggior termine nel dispositivo, senzanecessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazionealla particolare complessità della motivazione (Sez. 6, n. 11737 del 31/01/2024,I., Rv. 286203; Sez. 1, n. 11166 del 22/12/2015, dep. 2016, Pardo, Rv. 266211– 01).

Come si è detto, infatti, l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona conla perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa di misura coercitiva, la solainosservanza dei termini prescritti per la decisione (dieci giorni dalla ricezione deglimassimo quarantacinque, dalla decisione), senza imporre al giudice alcun obbligomotivazionale a sostegno del termine più lungo eventualmente disposto emeramente indicato nel dispositivo della decisione.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno chiarito che «in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

In tale pronunciale Sezioni unite hanno altresì rilevato che la richiesta di riesame ha la specificafunzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllola validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumeratinell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitàdel provvedimento coercitivo, e che la motivazione della decisione del tribunaledel riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modellodelineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen.,con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronunciacautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento nondella responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudicedi merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

Invero,in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma ilcontrollo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed ècircoscritto all'esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato,le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l’assenza di illogicitàevidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino, n.m.).3.2.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, ai finidell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elementoprobatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "graviindizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento diprova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono,pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis,cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 –01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02).3.3.

Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questaCorte in punto di sussistenza della gravità indiziaria, risulta chiaro che con i motividel presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano laricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte delle congrue e adeguateargomentazioni spese nel provvedimento impugnato.Il Tribunale del riesame di Lecce, con motivazione ampia e accurata, haindicato i plurimi elementi emersi dall’attività di indagine sulla cui base ha fondatoil giudizio di sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla esistenza diuna associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in parte coincidente con lafrangia “mesagnese” del sodalizio mafioso storico della [OSCURATO:PERSONA], eanch’essa diretta da [OSCURATO:PERSONA].

Da tali elementi ha altresì desunto il ruolo difornitore stabile della rete di distribuzione dello stupefacente svolto dal [OSCURATO:PERSONA], checon continuità e stabilità, ha garantito un’attività essenziale per il funzionamentodell’associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA].In tal senso sono risultati determinanti i contenuti delle intercettazionitelefoniche e ambientali che, secondo quanto puntualmente argomentatodall’ordinanza impugnata, documentavano i ripetuti incontri tra l’indagato e ilParisi e le ragioni degli stessi, legate alla fornitura di stupefacenti, di cui in alcuneconversazioni si parla apertamente, e che risultano confermate anche dalleconversazioni intercettate nei giorni precedenti e successivi a tali incontri.L’ordinanza impugnata, confrontandosi specificamente con le censuredell’indagato, ha spiegato perché i rapporti intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA] nonriguardassero la compravendita di auto, come sostenuto dalla difesa,sottolineando da un lato, che l’indagato, per tutto il periodo in cui si sono svolte leindagini, non risulta aver mai acquistato autovetture, né è stata prodottadocumentazione in tal senso.

Dall’altro lato, ha dato rilievo al contenuto di taluneconversazioni in cui si fa esplicito riferimento alla fornitura di stupefacenti, nonchéalla loro qualità.Sono altresì illustrati gli elementi attestanti l’esistenza di un rapportocontinuativo e fiduciario del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], da cui in modo logico il Tribunaleha desunto la piena e consapevole partecipazione dell’indagato all’associazionediretta dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso la fornitura costante di stupefacenti che consentiva losvolgimento in via continuativa l’attività di spaccio.Tale conclusione risulta coerente con i principi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l’esistenza tra i partecipi di unadurevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse a immettere droga sulmercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori eacquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utiliche i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale(Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 – 01, nella quale la Corteha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodaliziocriminoso.

Conf.: Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino, Rv.289422 - 01).4.

Il terzo motivo, concernente l’esistenza delle esigenze cautelari, èinfondato.4.1.

La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., e di presunzione relativa di attualità delle esigenzecautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiaritoche, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche delsignificativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex multis, Sez.3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01; Sez. 6, n. 3096 del28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv.271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160).

In particolare, in tema dimisure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotteesecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fattoidonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificataunicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisitistrutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reatodi cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola diesperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio indifetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento delgruppo (ex plurimis, Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 –01).

Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualitàdelle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovràdiscendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattoretemporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita delsoggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa saràpossibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, secosì non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata.

Ciò significa che ilfattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altrielementi - un fattore necessario, ma non sufficiente.La prognosi di pericolosità, pertanto, richiede una valutazione complessiva,nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchéla mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata lapresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01;conf.

Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).4.2.

Nel caso in esame, la decisione impugnata, facendo corretta applicazionedi tali principi, dopo avere esaminato gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzatinella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimentoin esame, li ha disattesi, spiegando in modo esaustivo e corretto le ragioni per lequali ha ritenuto necessario il mantenimento della misura.Il Tribunale del riesame, invero, ha evidenziato che, nella specie, la contestataaggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e dunquela contiguità delle condotte di narcotraffico con l’associazione mafiosa era idoneaa rafforzare la presunzione di stabilità nel tempo dell’associazione di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990.

Tale conclusione è stata ritenuta avvalorata, sia dallapersonalità del ricorrente, pienamente inserito in contesti criminali, sia dallacircostanza che egli, al momento dell’esecuzione della misura cautelare, è statotrovato in possesso di elementi (cinque telefoni cellulari e foglietti contenenti nomie cifre) attestanti il proseguimento della sua attività di commercio all’ingrosso distupefacenti e dunque l’attualità delle esigenze cautelari.Per tale ragione, nonché per il collocarsi dell’attività illecita, in un contestoassociativo, l’ordinanza impugnata ha ritenuto in modo logico e coerente che lamisura cautelare custodiale fosse l’unica adeguata a scongiurare il pericolo direiterazione del reato.4.3.

Manifestamente infondato risulta l’ulteriore profilo di censura con cui silamenta l’omessa considerazione della doglianza concernente l’aggravantedell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.A fronte delle argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame, il quale haevidenziato la sussistenza di elementi che attestavano la consapevolezza del Brunodi operare in un contesto associativo e del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], la censuraprospettata dal ricorrente risulta del tutto aspecifica, in quanto non spiega larilevanza delle circostanze fattuali richiamate in modo del tutto generico e, neitermini in cui è formulata, risulta finalizzata ad ottenere una rivalutazione deglielementi di fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.5.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] LECCEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta aimotivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta aimotivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Lecceha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 5 dicembre 2025, che avevaapplicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt.74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 309,comma 10 e 127, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che, nonostante ildispositivo dell’ordinanza impugnata, nel quale il deposito della motivazioneveniva riservato in 45 giorni, mandasse alla cancelleria per le comunicazioni dirito, l’ordinanza non veniva comunicata alle parti. Inoltre, né nella motivazione nénel dispositivo si dava conto delle ragioni della particolare difficoltà di stesura dellamotivazione. A ciò conseguirebbe la caducazione della misura coercitiva irrogata.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla sussistenza di gravi indizi per reato art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. IlTribunale del riesame avrebbe omesso di esaminare le censure difensive con cuisi contestava la mancanza di specifici elementi sintomatici della sussistenzadell’associazione, nonché della consapevolezza del ricorrente di operare in unaassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Viene inoltre contestata lagravità indiziaria in relazione ai singoli episodi di spaccio e il difetto di motivazionein ordine alle censure svolte al riguardo in sede di riesame.2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Censura, inoltre, l’omessavalutazione della censura con cui si contestava la sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.In tema di impugnazioni cautelari personali, l’art. 309, comma 10, cod. proc.pen. commina la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura nel casodi inosservanza del termine previsto per il deposito della motivazionedell’ordinanza che definisce il procedimento di riesame, termine che decorre dallapubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, enon dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Sez. 2, n. 38154 del14/10/2025, Romeo, Rv. 288850 - 01). Non è invece previsto che la perdita diefficacia della misura consegua alla mancata comunicazione della stessa alle parti.In ogni caso occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 309, comma 8, cod. proc.pen., il procedimento davanti al tribunale del riesame si svolge in camera diconsiglio nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. e che la giurisprudenzadi legittimità ha affermato che, affinché sia perfezionata la notificazionedell'ordinanza decisoria, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., è sufficiente lacomunicazione, a cura della cancelleria, dell’avviso di deposito con l’indicazionedel dispositivo della decisione adottata, senza necessità di allegazione delprovvedimento (Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497 - 01).Alcuna conseguenza è prevista, infine, in relazione alla mancataspecificazione, nel corpo dell’ordinanza del riesame o nel dispositivo, delle ragioniper cui la stesura della motivazione abbia richiesto un termine superiore ai trentagiorni a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Grava in tal caso sulTribunale solo l’onere di indicare tale maggior termine nel dispositivo, senzanecessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazionealla particolare complessità della motivazione (Sez. 6, n. 11737 del 31/01/2024,I., Rv. 286203; Sez. 1, n. 11166 del 22/12/2015, dep. 2016, Pardo, Rv. 266211– 01). Come si è detto, infatti, l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona conla perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa di misura coercitiva, la solainosservanza dei termini prescritti per la decisione (dieci giorni dalla ricezione deglimassimo quarantacinque, dalla decisione), senza imporre al giudice alcun obbligomotivazionale a sostegno del termine più lungo eventualmente disposto emeramente indicato nel dispositivo della decisione.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno chiarito che «in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In tale pronunciale Sezioni unite hanno altresì rilevato che la richiesta di riesame ha la specificafunzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllola validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumeratinell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitàdel provvedimento coercitivo, e che la motivazione della decisione del tribunaledel riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modellodelineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen.,con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronunciacautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento nondella responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudicedi merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Invero,in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma ilcontrollo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed ècircoscritto all'esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato,le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l’assenza di illogicitàevidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino, n.m.).3.2. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, ai finidell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elementoprobatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "graviindizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento diprova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono,pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis,cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 –01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 02).3.3. Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questaCorte in punto di sussistenza della gravità indiziaria, risulta chiaro che con i motividel presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano laricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte delle congrue e adeguateargomentazioni spese nel provvedimento impugnato.Il Tribunale del riesame di Lecce, con motivazione ampia e accurata, haindicato i plurimi elementi emersi dall’attività di indagine sulla cui base ha fondatoil giudizio di sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla esistenza diuna associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in parte coincidente con lafrangia “mesagnese” del sodalizio mafioso storico della [OSCURATO:PERSONA], eanch’essa diretta da [OSCURATO:PERSONA]. Da tali elementi ha altresì desunto il ruolo difornitore stabile della rete di distribuzione dello stupefacente svolto dal [OSCURATO:PERSONA], checon continuità e stabilità, ha garantito un’attività essenziale per il funzionamentodell’associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA].In tal senso sono risultati determinanti i contenuti delle intercettazionitelefoniche e ambientali che, secondo quanto puntualmente argomentatodall’ordinanza impugnata, documentavano i ripetuti incontri tra l’indagato e ilParisi e le ragioni degli stessi, legate alla fornitura di stupefacenti, di cui in alcuneconversazioni si parla apertamente, e che risultano confermate anche dalleconversazioni intercettate nei giorni precedenti e successivi a tali incontri.L’ordinanza impugnata, confrontandosi specificamente con le censuredell’indagato, ha spiegato perché i rapporti intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA] nonriguardassero la compravendita di auto, come sostenuto dalla difesa,sottolineando da un lato, che l’indagato, per tutto il periodo in cui si sono svolte leindagini, non risulta aver mai acquistato autovetture, né è stata prodottadocumentazione in tal senso. Dall’altro lato, ha dato rilievo al contenuto di taluneconversazioni in cui si fa esplicito riferimento alla fornitura di stupefacenti, nonchéalla loro qualità.Sono altresì illustrati gli elementi attestanti l’esistenza di un rapportocontinuativo e fiduciario del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], da cui in modo logico il Tribunaleha desunto la piena e consapevole partecipazione dell’indagato all’associazionediretta dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso la fornitura costante di stupefacenti che consentiva losvolgimento in via continuativa l’attività di spaccio.Tale conclusione risulta coerente con i principi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l’esistenza tra i partecipi di unadurevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse a immettere droga sulmercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori eacquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utiliche i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale(Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 – 01, nella quale la Corteha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodaliziocriminoso. Conf.: Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino, Rv.289422 - 01).4. Il terzo motivo, concernente l’esistenza delle esigenze cautelari, èinfondato.4.1. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., e di presunzione relativa di attualità delle esigenzecautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiaritoche, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche delsignificativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex multis, Sez.3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01; Sez. 6, n. 3096 del28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv.271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). In particolare, in tema dimisure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotteesecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fattoidonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificataunicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisitistrutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reatodi cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola diesperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio indifetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento delgruppo (ex plurimis, Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 –01). Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualitàdelle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovràdiscendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattoretemporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita delsoggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa saràpossibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, secosì non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che ilfattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altrielementi - un fattore necessario, ma non sufficiente.La prognosi di pericolosità, pertanto, richiede una valutazione complessiva,nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchéla mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata lapresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01;conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).4.2. Nel caso in esame, la decisione impugnata, facendo corretta applicazionedi tali principi, dopo avere esaminato gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzatinella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimentoin esame, li ha disattesi, spiegando in modo esaustivo e corretto le ragioni per lequali ha ritenuto necessario il mantenimento della misura.Il Tribunale del riesame, invero, ha evidenziato che, nella specie, la contestataaggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e dunquela contiguità delle condotte di narcotraffico con l’associazione mafiosa era idoneaa rafforzare la presunzione di stabilità nel tempo dell’associazione di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990. Tale conclusione è stata ritenuta avvalorata, sia dallapersonalità del ricorrente, pienamente inserito in contesti criminali, sia dallacircostanza che egli, al momento dell’esecuzione della misura cautelare, è statotrovato in possesso di elementi (cinque telefoni cellulari e foglietti contenenti nomie cifre) attestanti il proseguimento della sua attività di commercio all’ingrosso distupefacenti e dunque l’attualità delle esigenze cautelari.Per tale ragione, nonché per il collocarsi dell’attività illecita, in un contestoassociativo, l’ordinanza impugnata ha ritenuto in modo logico e coerente che lamisura cautelare custodiale fosse l’unica adeguata a scongiurare il pericolo direiterazione del reato.4.3. Manifestamente infondato risulta l’ulteriore profilo di censura con cui silamenta l’omessa considerazione della doglianza concernente l’aggravantedell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.A fronte delle argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame, il quale haevidenziato la sussistenza di elementi che attestavano la consapevolezza del Brunodi operare in un contesto associativo e del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], la censuraprospettata dal ricorrente risulta del tutto aspecifica, in quanto non spiega larilevanza delle circostanze fattuali richiamate in modo del tutto generico e, neitermini in cui è formulata, risulta finalizzata ad ottenere una rivalutazione deglielementi di fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 27153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris