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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 26220/2026

Testo disponibile della fonte

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25 della Corte di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 05/12/2025 la Corte di appello di Salerno, decidendosull'appello proposto dall'imputata, ha confermato la sentenza del 18/03/2025con la quale il Tribunale di Salerno, unificati i reati dal vincolo dellacontinuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 4 direclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1cod. pen. (capi A e B).Secondo le conformi sentenze di merito la [OSCURATO:PERSONA], in due occasioni (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e 30/03/2014), unitamente ad altre persone, aggredendola fisicamente conpugni e calci e minacciandola, avrebbe sottratto a [OSCURATO:PERSONA] del denaroe un cellulare.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputata,tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen., violazione degli artt. 526 e 512 cod. proc. pen.

Il difensore evidenzia chealla luce degli articoli 111 della Costituzione e dell'art. 6 della ConvenzioneEuropea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza costituzionale e della CorteCEDU formatasi in materia, le dichiarazioni rese in fase di indagini, anche quandolegittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., non possonocostituire la prova esclusiva o decisiva ai fini della affermazione di responsabilità.Nel caso in esame, i Giudici di merito avevano violato tali principi di diritto inquanto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata esclusivamente in forzadelle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, poi acquisite aldibattimento a seguito del decesso di quest'ultima.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in relazione allaritenuta attendibilità della persona offesa (poi deceduta).

La difesa lamenta che iGiudici di merito hanno acriticamente ritenuto credibili le accuse della vittima,senza effettuare quella più rigorosa valutazione della sua credibilità che lagiurisprudenza di legittimità impone.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.,violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

A detta del difensore la norma indicata èstata violata in quanto i Giudici di merito hanno omesso di acquisire e indicareriscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa.2.4.

Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione allaindividuazione dell'imputata quale autrice dei reati.

Secondo la difesa leindividuazioni fotografiche effettuate dalla vittima innanzi alla polizia giudiziariasono avvenute senza il rispetto delle forme e delle garanzie procedurali di cuiall'art. 213 cod. proc. pen. necessarie al fine di garantirne la attendibilità,soprattutto per quanto riguarda la selezione di persone somiglianti da inserirenell'album fotografico mostrato, all'avvertimento che la persona da riconoscerepoteva non essere nell'album, ecc.

Lamenta inoltre la difesa che non è statoacquisito alcun nessun riscontro estrinseco che confermi l'attendibilità delriconoscimento fotografico.3.

Il 12/06/2026 il difensore della ricorrente ha depositato memoria di replicaalle conclusioni del PG, illustrando le ragioni per le quali il ricorso è ammissibile efondato e insistendo per il suo accoglimento.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dei principi stabilitidalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di utilizzabilità delledichiarazioni rese da soggetto che la difesa non ha potuto escutere aldibattimento, è inammissibile e comunque manifestamente infondato.La violazione di legge non risulta infatti specificamente dedotta nei motivi diappello, sicché il motivo di ricorso non è deducibile giusto il disposto dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen.Il motivo è poi manifestamente infondato in quanto secondo il costanteorientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di letturedibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delleindagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi diimpossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delledichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quandola sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su talidichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta mortedel dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittoriodibattimentale (ex plurimis Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471– 02).

Nel caso in esame, come dedotto dalla stessa difesa, le dichiarazioni resedalla vittima in fase di indagini sono state acquisite al dibattimento a seguito delsopravvenuto decesso della dichiarante, sicché la violazione di legge denunciatanon può dirsi sussistente.Peraltro, il motivo di impugnazione si fonda su una giurisprudenza della CEDU –quella secondo la quale le dichiarazioni predibattimentali non possonorappresentare la prova di colpevolezza decisiva o prevalente – oramai superato.Ed invero, questa Corte ha chiarito che le dichiarazioni predibattimentaliacquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformementeall'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla GrandeCamera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base«esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese inpresenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio dicredibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio dellemodalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto(ex plurimis Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01, che, inapplicazione del principio, in fattispecie concreta peraltro analoga a quella inesame, ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che lepuntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavanocorroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessaeffettuato con certezza, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di poliziagiudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, adopera di un informatore).2.

Il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia vizio di motivazione inordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, è generico easpecifico.La difesa non ha infatti neppure indicato quali sarebbero gli specifici profili diinattendibilità della persona offesa o di inverosimiglianza del suo racconto che iGiudici di merito hanno omesso di valutare.Va peraltro rilevato che, i Giudici di appello, conformemente agli insegnamenti diquesta Corte, hanno proceduto ad un accurato vaglio critico delle dichiarazionidella defunta (pag. 2-3 della sentenza impugnata), evidenziando l'esistenza diplurimi elementi di riscontro che ne confermavano l'attendibilità, tra i quali: ilreferto del pronto soccorso che attestava sulla donna lesioni compatibiliall'aggressione denunciata; la deposizione dell'operante di p.g. intervenutonell'immediatezza dei fatti del 30/03/2014 il quale aveva ricevuto dalla vittimauna dettagliata descrizione dei rapinatori e delle loro autovetture, sulla basedella quale l'ufficiale di polizia aveva immediatamente intuito chi potesseroessere gli autori del reato (a lui ben noti); la circostanza che una delle donne cheavevano aggredito la vittima (la Argint) e che era stata da quest'ultimariconosciuta aveva effettivamente in uso un'auto del tipo di quella indicata dallapersona offesa.

La difesa non si confronta con tale motivazione, sicché il motivodifetta anche della necessaria specificità.3.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.affermato dal difensore, hanno puntualmente individuato gli elementi di riscontroal racconto della vittima, è sufficiente rilevare che secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte (cfr Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte,Rv. 253214 – 01) le dichiarazioni della persona offesa dal reato possonocostituire anche da sole prova del fatto, senza che debbano essere acquisitiriscontri estrinseci, purché sottoposte ad una verifica in ordine alla credibilitàsoggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca del narrato più rigorosarispetto a quella delle dichiarazioni di qualsiasi altro testimone; riscontri che sonoinvece necessari solo nel caso in cui emergano specifici elementi che inducano adubitare della attendibilità del dichiarante.4.

Anche il quarto motivo di ricorso è aspecifico nonché manifestamenteinfondato.La Corte di appello (pag 5-6 della sentenza) ha ampiamente risposto ai rilievi(peraltro abbastanza generici) sollevati dall'appellante in ordine alla attendibilitàdel riconoscimento fotografico, con una motivazione (logica e coerente) con laquale la difesa omette di confrontarsi.Le censure articolate dal difensore sono poi manifestamente infondate in quantonon tengono conto dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte, laquale ha chiarito che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto,compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazioneriproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generaleconcetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dallemodalità formali del riconoscimento (e quindi dal rispetto delle formalità diassunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen.) bensì dal valore e della279437–01).

In sostanza, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, ai finidella prova del fatto, ciò che rileva non sono le modalità con le qualil'individuazione viene effettuata nel corso delle indagini, bensì la credibilità dellapersona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazioneoperata (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471–03); credibilitàche nel caso in esame è stata contestata, come detto, in maniera del tuttogenerica, senza neppure indicare quali sarebbero i profili di inattendibilitàriscontrati.5.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 05/12/2025 la Corte di appello di Salerno, decidendosull'appello proposto dall'imputata, ha confermato la sentenza del 18/03/2025con la quale il Tribunale di Salerno, unificati i reati dal vincolo dellacontinuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 4 direclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1cod. pen. (capi A e B).Secondo le conformi sentenze di merito la [OSCURATO:PERSONA], in due occasioni (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e 30/03/2014), unitamente ad altre persone, aggredendola fisicamente conpugni e calci e minacciandola, avrebbe sottratto a [OSCURATO:PERSONA] del denaroe un cellulare.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputata,tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen., violazione degli artt. 526 e 512 cod. proc. pen. Il difensore evidenzia chealla luce degli articoli 111 della Costituzione e dell'art. 6 della ConvenzioneEuropea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza costituzionale e della CorteCEDU formatasi in materia, le dichiarazioni rese in fase di indagini, anche quandolegittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., non possonocostituire la prova esclusiva o decisiva ai fini della affermazione di responsabilità.Nel caso in esame, i Giudici di merito avevano violato tali principi di diritto inquanto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata esclusivamente in forzadelle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, poi acquisite aldibattimento a seguito del decesso di quest'ultima.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in relazione allaritenuta attendibilità della persona offesa (poi deceduta). La difesa lamenta che iGiudici di merito hanno acriticamente ritenuto credibili le accuse della vittima,senza effettuare quella più rigorosa valutazione della sua credibilità che lagiurisprudenza di legittimità impone.2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.,violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. A detta del difensore la norma indicata èstata violata in quanto i Giudici di merito hanno omesso di acquisire e indicareriscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa.2.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione allaindividuazione dell'imputata quale autrice dei reati. Secondo la difesa leindividuazioni fotografiche effettuate dalla vittima innanzi alla polizia giudiziariasono avvenute senza il rispetto delle forme e delle garanzie procedurali di cuiall'art. 213 cod. proc. pen. necessarie al fine di garantirne la attendibilità,soprattutto per quanto riguarda la selezione di persone somiglianti da inserirenell'album fotografico mostrato, all'avvertimento che la persona da riconoscerepoteva non essere nell'album, ecc. Lamenta inoltre la difesa che non è statoacquisito alcun nessun riscontro estrinseco che confermi l'attendibilità delriconoscimento fotografico.3. Il 12/06/2026 il difensore della ricorrente ha depositato memoria di replicaalle conclusioni del PG, illustrando le ragioni per le quali il ricorso è ammissibile efondato e insistendo per il suo accoglimento.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dei principi stabilitidalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di utilizzabilità delledichiarazioni rese da soggetto che la difesa non ha potuto escutere aldibattimento, è inammissibile e comunque manifestamente infondato.La violazione di legge non risulta infatti specificamente dedotta nei motivi diappello, sicché il motivo di ricorso non è deducibile giusto il disposto dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen.Il motivo è poi manifestamente infondato in quanto secondo il costanteorientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di letturedibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delleindagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi diimpossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delledichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quandola sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su talidichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta mortedel dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittoriodibattimentale (ex plurimis Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471– 02). Nel caso in esame, come dedotto dalla stessa difesa, le dichiarazioni resedalla vittima in fase di indagini sono state acquisite al dibattimento a seguito delsopravvenuto decesso della dichiarante, sicché la violazione di legge denunciatanon può dirsi sussistente.Peraltro, il motivo di impugnazione si fonda su una giurisprudenza della CEDU –quella secondo la quale le dichiarazioni predibattimentali non possonorappresentare la prova di colpevolezza decisiva o prevalente – oramai superato.Ed invero, questa Corte ha chiarito che le dichiarazioni predibattimentaliacquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformementeall'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla GrandeCamera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base«esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese inpresenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio dicredibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio dellemodalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto(ex plurimis Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01, che, inapplicazione del principio, in fattispecie concreta peraltro analoga a quella inesame, ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che lepuntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavanocorroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessaeffettuato con certezza, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di poliziagiudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, adopera di un informatore).2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia vizio di motivazione inordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, è generico easpecifico.La difesa non ha infatti neppure indicato quali sarebbero gli specifici profili diinattendibilità della persona offesa o di inverosimiglianza del suo racconto che iGiudici di merito hanno omesso di valutare.Va peraltro rilevato che, i Giudici di appello, conformemente agli insegnamenti diquesta Corte, hanno proceduto ad un accurato vaglio critico delle dichiarazionidella defunta (pag. 2-3 della sentenza impugnata), evidenziando l'esistenza diplurimi elementi di riscontro che ne confermavano l'attendibilità, tra i quali: ilreferto del pronto soccorso che attestava sulla donna lesioni compatibiliall'aggressione denunciata; la deposizione dell'operante di p.g. intervenutonell'immediatezza dei fatti del 30/03/2014 il quale aveva ricevuto dalla vittimauna dettagliata descrizione dei rapinatori e delle loro autovetture, sulla basedella quale l'ufficiale di polizia aveva immediatamente intuito chi potesseroessere gli autori del reato (a lui ben noti); la circostanza che una delle donne cheavevano aggredito la vittima (la Argint) e che era stata da quest'ultimariconosciuta aveva effettivamente in uso un'auto del tipo di quella indicata dallapersona offesa. La difesa non si confronta con tale motivazione, sicché il motivodifetta anche della necessaria specificità.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.affermato dal difensore, hanno puntualmente individuato gli elementi di riscontroal racconto della vittima, è sufficiente rilevare che secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte (cfr Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte,Rv. 253214 – 01) le dichiarazioni della persona offesa dal reato possonocostituire anche da sole prova del fatto, senza che debbano essere acquisitiriscontri estrinseci, purché sottoposte ad una verifica in ordine alla credibilitàsoggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca del narrato più rigorosarispetto a quella delle dichiarazioni di qualsiasi altro testimone; riscontri che sonoinvece necessari solo nel caso in cui emergano specifici elementi che inducano adubitare della attendibilità del dichiarante.4. Anche il quarto motivo di ricorso è aspecifico nonché manifestamenteinfondato.La Corte di appello (pag 5-6 della sentenza) ha ampiamente risposto ai rilievi(peraltro abbastanza generici) sollevati dall'appellante in ordine alla attendibilitàdel riconoscimento fotografico, con una motivazione (logica e coerente) con laquale la difesa omette di confrontarsi.Le censure articolate dal difensore sono poi manifestamente infondate in quantonon tengono conto dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte, laquale ha chiarito che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto,compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazioneriproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generaleconcetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dallemodalità formali del riconoscimento (e quindi dal rispetto delle formalità diassunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen.) bensì dal valore e della279437–01). In sostanza, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, ai finidella prova del fatto, ciò che rileva non sono le modalità con le qualil'individuazione viene effettuata nel corso delle indagini, bensì la credibilità dellapersona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazioneoperata (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471–03); credibilitàche nel caso in esame è stata contestata, come detto, in maniera del tuttogenerica, senza neppure indicare quali sarebbero i profili di inattendibilitàriscontrati.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente