CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 25005/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico e al diniego delle attenuanti generiche sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argonnentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; e perché il terzo motivo è manifestamente infondato, dato che l'entità della pena inflitta non consente il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de