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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2026

Cassazione n. 25466/2026

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vocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] VITA2026 SCIPLINO;3265 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGUGLIELMO BORRI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 693/2023 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/202607/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diavviso di addebito con cui erano stati richiesti a [OSCURATO:PERSONA] contributi eccedenti il minimale nella gestioneartigiani/commercianti per l’anno 2016.1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito lamentando l’infondatezza nelmerito della pretesa, in quanto egli - socio al 50% nonchéamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl - non avevapartecipato all’attività materiale ed esecutiva nell’impresa,essendosi occupato soltanto di quella amministrativa; avevaaltresì evidenziato che doveva ritenersi illegittima ex art. 3 bisdel d.l. n. 384/1992 l’inclusione nella base imponibilecontributiva degli utili societari non distribuiti ai soci, dovendosiescludere la natura di redditi di impresa.1.3.

La Corte, per quanto qui solo rileva, ha deciso affrontandodirettamente il tema investente la sussistenza o menodell’obbligo di pagare i contributi eccedenti il minimale inrelazione a redditi prodotti dalla società di capitale ed imputatia riserva.Richiamati l’art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990 e l’art. 3bis del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, ilCollegio ha affermato che il principio di “trasparenza fiscale”previsto dall’art 5 del TUIR, mentre costituisce una regola per leNumero registro generale 15737/2024società di persone, si applica alle società dei capitali soltanto seN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026viene esercitata un’opzione dalla società, la quale può decidereData pubblicazione 17/09/2026di imputare ai soci i redditi, a prescindere o meno dalla loropercezione (ex art. 115 TUIR), di tal chè, qualora tale opzionenon sia esercitata (e nella specie non risultava avvenuto), iredditi prodotti e accantonati vanno intesi come da capitale,secondo la definizione dell’art. 44 TUIR, con la conclusione che“la situazione dei redditi accantonati in riserva sembraequiparabile a quella del reddito prodotto dalla società dicapitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa”, conconseguente esclusione dalla base imponibile contributiva, inlinea con quanto concluso da Cass. n. 23790/2019.2.

Contro la sentenza l’INPS ricorre per cassazione, articolandoun motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4.

La causa era stata chiamata all’adunanza camerale del 29gennaio 2026 ed è stata rinviata all’udienza odierna, in vistadella quale la Procura Generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’accoglimento del ricorso e [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.5.

In esito alla camera di consiglio, il Collegio ha riservato ildeposito della sentenza nel termine di novanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni,nella legge n. 438/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 edell’art. 1344 cod. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto cheun lavoratore autonomo, iscritto alla gestioneartigiani/commercianti, “in quanto socio di una s.r.l. in cuiNumero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026svolgeva attività lavorativa autonoma, in modo abitNuumaelreo di era ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026prevalente, non dovesse computare nella base imponibile -ai finidel calcolo della contribuzione c.d. ‘a percentuale’- gli utili nondistribuiti, in quanto accantonati, giacché non costituisconoreddito imponibile, non dovendo essere dichiarati ai fini IRPEF,e -di conseguenza- non sono rilevanti ai fini dell’individuazionedella base imponibile fiscale”.In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986, i redditi complessiviprodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e,pertanto, dovrebbe essere assoggettato a contribuzione ilreddito conseguibile in astratto e non quello realmente percepitodal lavoratore autonomo (pag. 9 del ricorso).Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano statidistribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontàdello stesso lavoratore, socio al 50% ed amministratore dellasocietà a responsabilità limitata in cui ha lavorato.Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato ladeterminazione della base imponibile dei contributi, in contrastocon «il principio solidaristico, che costituisce uno dei fondamentidel diritto previdenziale» (pagina 10 del ricorso).2.

Le censure devono essere disattese.3.

Nel presente giudizio si controverte di un socio eamministratore di società a responsabilità limitata, iscritto allagestione commercianti/artigiani in virtù della partecipazioneabituale e prevalente al lavoro aziendale della società.Non viene in discussione l’obbligo di iscrizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] adetta gestione, posto che egli ad essa è iscritto e versa lacontribuzione minima.Il tema è, invece, quello della determinazione della baseimponibile su cui calcolare la contribuzione a percentuale:l’unica questione devoluta a questa Corte concerne l’obbligo diNumero registro generale 15737/2024computare in detta base gli utili prodotti dalla società in cui sNi umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato diData pubblicazione 17/09/2026accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi“per trasparenza”.4.

Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990, di riforma deitrattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, a decorreredal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributoannuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi edelle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercentiper cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresache dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef,relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384/1992, aggiunto dallalegge di conversione n. 438/1992, il legislatore ha scelto dirapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestionidei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani edegli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti ecoadiutori «alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finiIRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono».5.

La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltantoal reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligod’iscrizione.Numero registro generale 15737/2024Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributivaN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026(da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e,Data pubblicazione 17/09/2026specularmente, della base pensionabile, «con evidente riflessopositivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armoniacon la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondocomma, della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza n.354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).6.

Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aifini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione artigiani ecommercianti di computare nella base imponibile quelli percepitiin qualità di socio accomandante di una società in accomanditasemplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; nellostesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2025, n.33516), anche quando in relazione a tali redditi non si configurialcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 qualifica, difatti, comeredditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo ein accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e qualeche sia l’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggil’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 117/2026, recante «Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» eapplicabile dal primo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, disposizioneconfermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 117/2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio delNumero registro generale 15737/2024socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siaN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026pure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàData pubblicazione 17/09/2026partecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).7.

Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione artigiani e commercianti, invirtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includerenella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazionea una società di capitali in cui non presti alcuna attivitàlavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizionedel socio fondatore della società che non collabori al lavoroaziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza.

Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato indiritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aifini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allaNumero registro generale 15737/2024gestione artigiani e commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav.N, umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/202619 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez.

VI-L, 6 aprile 2022, n.Data pubblicazione 17/09/202611206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dallaCircolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).8.

Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale.

Il controricorrente svolge l’attività lavorativa nellasocietà a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettivadi una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nelcontesto della società di capitali, ha puntualizzato che «I socitenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devonoversare il contributo previdenziale sulla base del reddito diimpresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto

2.2. dei Motivi delladecisione).9.

Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.10.

Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato aifini IRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “pertrasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n.917/1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, inapplicazione degli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117/2026).Numero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’impuNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può esseredenunciato ai fini IRPEF.

In difetto di tali presupposti, il redditoè riconducibile alla società.11.

A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatoree si connota per una puntuale accezione tecnica, come confermail raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da unanalogo tenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160/1975identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quelloaccertato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.Successivamente, per gli artigiani e gli esercenti attivitàcommerciali anche il già citato art. 1 della legge n. 233/1990non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, purmodulando la base imponibile secondo una latitudine piùristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoe agevolmente verificabile e non su un dato virtuale,disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, conscelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a talereddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Numero registro generale 15737/2024Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatoN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della societàData pubblicazione 17/09/2026e non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.12.

Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla lucedi ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligoquanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiarofondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancitadall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.13.

Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplinaprevidenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondentea quella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale, quanto alla definizione proprio della baseimponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenzialearmonizzazione in materia» (Corte costituzionale, sentenza n.354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimereNumero registro generale 15737/2024le questioni inerenti alla determinazione della base imponibileN, umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026individuando nella normativa tributaria il paradigma diData pubblicazione 17/09/2026riferimento della connessa normativa previdenziale.14.

Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnocontrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.15.

Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nondi redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivapercezione del reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione pertrasparenza caratteristico delle società di persone.16.

Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato,può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n.384/1992, che si prefigge di ampliare la base imponibilecontributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àditoa un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corteha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivantidalla mera partecipazione a società di capitali in cui l’obbligatonon svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit.,punto 15 delle Ragioni della decisione).17.

Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aNumero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026responsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilNituàm eroc hdi era ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026l’ufficio della Procura Generale paventa.18.

Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva.

Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebberimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta ineditanell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rangopubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva enel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipial lavoro aziendale di una società a responsabilità limitatarispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativaprevidenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmentecorrelata alle particolarità dei diversi tipi societari e del gradod’immedesimazione tra società e socio e al conseguentedifferenziato regime di imputazione dei redditi.19.

A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Numero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giNuusmteirofi dci ara ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026l’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoalla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressivaconvergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.20.

Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppuredai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazionierogate e dai princìpi solidaristici che permeano l’ordinamentoprevidenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntualee vincolante, non può travalicare i limiti tracciati dalla legge solperché a tale estensione fa riscontro l’incremento delleprestazioni previdenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributiparametrati su un livello minimo imponibile.21.

In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipicon carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale diuna società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto aiscriversi alla gestione artigiani e commercianti deve versare uncontributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresadichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore inragione della sua quota di partecipazione societaria e dallavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del d.P.R. n. 917/1986.Numero registro generale 15737/202422.

La decisione d’appello non merita, dunque, censure per averN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026escluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati aData pubblicazione 17/09/2026riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati dall’obbligato aifini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazioneper trasparenza.23.

Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.24.

Le spese del presente giudizio possono essere compensatein ragione della novità e della complessità delle questionidibattute.25.

L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] VITA2026 SCIPLINO;3265 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGUGLIELMO BORRI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 693/2023 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/202607/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diavviso di addebito con cui erano stati richiesti a [OSCURATO:PERSONA] contributi eccedenti il minimale nella gestioneartigiani/commercianti per l’anno 2016.1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito lamentando l’infondatezza nelmerito della pretesa, in quanto egli - socio al 50% nonchéamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl - non avevapartecipato all’attività materiale ed esecutiva nell’impresa,essendosi occupato soltanto di quella amministrativa; avevaaltresì evidenziato che doveva ritenersi illegittima ex art. 3 bisdel d.l. n. 384/1992 l’inclusione nella base imponibilecontributiva degli utili societari non distribuiti ai soci, dovendosiescludere la natura di redditi di impresa.1.3. La Corte, per quanto qui solo rileva, ha deciso affrontandodirettamente il tema investente la sussistenza o menodell’obbligo di pagare i contributi eccedenti il minimale inrelazione a redditi prodotti dalla società di capitale ed imputatia riserva.Richiamati l’art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990 e l’art. 3bis del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, ilCollegio ha affermato che il principio di “trasparenza fiscale”previsto dall’art 5 del TUIR, mentre costituisce una regola per leNumero registro generale 15737/2024società di persone, si applica alle società dei capitali soltanto seN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026viene esercitata un’opzione dalla società, la quale può decidereData pubblicazione 17/09/2026di imputare ai soci i redditi, a prescindere o meno dalla loropercezione (ex art. 115 TUIR), di tal chè, qualora tale opzionenon sia esercitata (e nella specie non risultava avvenuto), iredditi prodotti e accantonati vanno intesi come da capitale,secondo la definizione dell’art. 44 TUIR, con la conclusione che“la situazione dei redditi accantonati in riserva sembraequiparabile a quella del reddito prodotto dalla società dicapitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa”, conconseguente esclusione dalla base imponibile contributiva, inlinea con quanto concluso da Cass. n. 23790/2019.2. Contro la sentenza l’INPS ricorre per cassazione, articolandoun motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. La causa era stata chiamata all’adunanza camerale del 29gennaio 2026 ed è stata rinviata all’udienza odierna, in vistadella quale la Procura Generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’accoglimento del ricorso e [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.5. In esito alla camera di consiglio, il Collegio ha riservato ildeposito della sentenza nel termine di novanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni,nella legge n. 438/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 edell’art. 1344 cod. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto cheun lavoratore autonomo, iscritto alla gestioneartigiani/commercianti, “in quanto socio di una s.r.l. in cuiNumero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026svolgeva attività lavorativa autonoma, in modo abitNuumaelreo di era ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026prevalente, non dovesse computare nella base imponibile -ai finidel calcolo della contribuzione c.d. ‘a percentuale’- gli utili nondistribuiti, in quanto accantonati, giacché non costituisconoreddito imponibile, non dovendo essere dichiarati ai fini IRPEF,e -di conseguenza- non sono rilevanti ai fini dell’individuazionedella base imponibile fiscale”.In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986, i redditi complessiviprodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e,pertanto, dovrebbe essere assoggettato a contribuzione ilreddito conseguibile in astratto e non quello realmente percepitodal lavoratore autonomo (pag. 9 del ricorso).Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano statidistribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontàdello stesso lavoratore, socio al 50% ed amministratore dellasocietà a responsabilità limitata in cui ha lavorato.Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato ladeterminazione della base imponibile dei contributi, in contrastocon «il principio solidaristico, che costituisce uno dei fondamentidel diritto previdenziale» (pagina 10 del ricorso).2. Le censure devono essere disattese.3. Nel presente giudizio si controverte di un socio eamministratore di società a responsabilità limitata, iscritto allagestione commercianti/artigiani in virtù della partecipazioneabituale e prevalente al lavoro aziendale della società.Non viene in discussione l’obbligo di iscrizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] adetta gestione, posto che egli ad essa è iscritto e versa lacontribuzione minima.Il tema è, invece, quello della determinazione della baseimponibile su cui calcolare la contribuzione a percentuale:l’unica questione devoluta a questa Corte concerne l’obbligo diNumero registro generale 15737/2024computare in detta base gli utili prodotti dalla società in cui sNi umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato diData pubblicazione 17/09/2026accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi“per trasparenza”.4. Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990, di riforma deitrattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, a decorreredal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributoannuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi edelle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercentiper cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresache dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef,relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384/1992, aggiunto dallalegge di conversione n. 438/1992, il legislatore ha scelto dirapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestionidei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani edegli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti ecoadiutori «alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finiIRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono».5. La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltantoal reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligod’iscrizione.Numero registro generale 15737/2024Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributivaN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026(da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e,Data pubblicazione 17/09/2026specularmente, della base pensionabile, «con evidente riflessopositivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armoniacon la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondocomma, della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza n.354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).6. Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aifini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione artigiani ecommercianti di computare nella base imponibile quelli percepitiin qualità di socio accomandante di una società in accomanditasemplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; nellostesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2025, n.33516), anche quando in relazione a tali redditi non si configurialcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 qualifica, difatti, comeredditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo ein accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e qualeche sia l’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggil’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 117/2026, recante «Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» eapplicabile dal primo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, disposizioneconfermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 117/2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio delNumero registro generale 15737/2024socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siaN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026pure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàData pubblicazione 17/09/2026partecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).7. Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione artigiani e commercianti, invirtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includerenella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazionea una società di capitali in cui non presti alcuna attivitàlavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizionedel socio fondatore della società che non collabori al lavoroaziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato indiritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aifini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allaNumero registro generale 15737/2024gestione artigiani e commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav.N, umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/202619 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n.Data pubblicazione 17/09/202611206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dallaCircolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).8. Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale. Il controricorrente svolge l’attività lavorativa nellasocietà a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettivadi una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nelcontesto della società di capitali, ha puntualizzato che «I socitenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devonoversare il contributo previdenziale sulla base del reddito diimpresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi delladecisione).9. Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.10. Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato aifini IRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “pertrasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n.917/1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, inapplicazione degli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117/2026).Numero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’impuNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può esseredenunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il redditoè riconducibile alla società.11. A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatoree si connota per una puntuale accezione tecnica, come confermail raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da unanalogo tenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160/1975identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quelloaccertato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.Successivamente, per gli artigiani e gli esercenti attivitàcommerciali anche il già citato art. 1 della legge n. 233/1990non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, purmodulando la base imponibile secondo una latitudine piùristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoe agevolmente verificabile e non su un dato virtuale,disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, conscelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a talereddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Numero registro generale 15737/2024Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatoN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della societàData pubblicazione 17/09/2026e non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.12. Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla lucedi ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligoquanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiarofondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancitadall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.13. Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplinaprevidenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondentea quella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale, quanto alla definizione proprio della baseimponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenzialearmonizzazione in materia» (Corte costituzionale, sentenza n.354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimereNumero registro generale 15737/2024le questioni inerenti alla determinazione della base imponibileN, umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026individuando nella normativa tributaria il paradigma diData pubblicazione 17/09/2026riferimento della connessa normativa previdenziale.14. Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnocontrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.15. Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nondi redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivapercezione del reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione pertrasparenza caratteristico delle società di persone.16. Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato,può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n.384/1992, che si prefigge di ampliare la base imponibilecontributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àditoa un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corteha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivantidalla mera partecipazione a società di capitali in cui l’obbligatonon svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit.,punto 15 delle Ragioni della decisione).17. Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aNumero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026responsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilNituàm eroc hdi era ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026l’ufficio della Procura Generale paventa.18. Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebberimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta ineditanell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rangopubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva enel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipial lavoro aziendale di una società a responsabilità limitatarispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativaprevidenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmentecorrelata alle particolarità dei diversi tipi societari e del gradod’immedesimazione tra società e socio e al conseguentedifferenziato regime di imputazione dei redditi.19. A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Numero registro generale 15737/2024Numero sezionale 3265/2026Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giNuusmteirofi dci ara ccolta generale 25466/2026Data pubblicazione 17/09/2026l’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoalla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressivaconvergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.20. Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppuredai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazionierogate e dai princìpi solidaristici che permeano l’ordinamentoprevidenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntualee vincolante, non può travalicare i limiti tracciati dalla legge solperché a tale estensione fa riscontro l’incremento delleprestazioni previdenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributiparametrati su un livello minimo imponibile.21. In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipicon carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale diuna società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto aiscriversi alla gestione artigiani e commercianti deve versare uncontributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresadichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore inragione della sua quota di partecipazione societaria e dallavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del d.P.R. n. 917/1986.Numero registro generale 15737/202422. La decisione d’appello non merita, dunque, censure per averN umero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 25466/2026escluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati aData pubblicazione 17/09/2026riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati dall’obbligato aifini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazioneper trasparenza.23. Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.24. Le spese del presente giudizio possono essere compensatein ragione della novità e della complessità delle questionidibattute.25. L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]