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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00318/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 17 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Genova, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione — presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — della sentenza della Corte di appello di Firenze (confermativa di quella del Tribunale di Livorno), che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 e 3 -bis d.lgs 286 del 1998 e 629 cod. pen. per avere organizzato viaggi dalla Romania all'Italia di diversi connazionali privi del permesso di soggiorno, tra cui [OSCURATO:PERSONA], della quale aveva trattenuto il passaporto al fine di farsi pagare il prezzo del viaggio.

La sentenza della Corte di Firenze era divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, pronunziata dalla prima sezione penale di questa Corte il 12 aprile 2018.

In seguito, il condannato aveva presentato una prima istanza di revisione, che era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Genova.

La seconda richiesta di revisione — che ha dato l'avvio a questo nuovo subprocedimento ex artt. 629 e segg. cod. proc. pen. — era fondata sull'assunzione di testimonianze che smentirebbero l'attendibilità della Baesu — nelle more deceduta — e, in particolare, avallerebbero l'idea che il riconoscimento dell'odierno ricorrente quale autore del fatto ad opera della predetta (che in dibattimento visionò la foto tratta dalla sua carta di identità) non fosse genuino e che responsabile degli addebiti fosse il cugino omonimo del ricorrente, titolare di un'agenzia di viaggi che organizzava il trasporto abusivo dei connazionali e che aveva prezzolato la Baesu per dirottare le accuse verso il congiunto.

La Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta: ribadendo la valenza probatoria del riconoscimento dell'imputato da parte della Baesu, avvenuto in termini di certezza e relativo ad un concittadino della teste che, dunque, quest'ultima ben conosceva; sostenendo l'irrilevanza della circostanza che i cugini Baghiu svolgessero attività di trasporto con veicoli da cinquanta persone, ben potendo esserseli procurati anche il condannato ovvero ben potendo questi avere agito in concorso con i congiunti; assumendo che le dichiarazioni di Mates sarebbero generiche circa la provenienza delle informazioni di terzi veicolate e sottolineando che esse erano state rese alla presenza dei fratelli Baghiu; rimarcando che la testimonianza di Mates sarebbe inutilizzabile anche ex art. 195, u.c., cod. proc. pen. per la mancata indicazione della fonte diretta.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, affidando le proprie doglianze a cinque motivi, preceduti da un riepilogo delle scansioni processuali e degli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revisione.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 631 cod. proc. pen. nonché degli artt. 372 e 150 cod. pen.Precisa il ricorrente che il mancato accertamento giudiziario della falsità delle accuse della Baesu — per il decesso di quest'ultima — non impedisce di dubitare della genuinità della sua deposizione e di addurre la falsità di essa come elemento rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sovrapponibilità tra l'istanza di revisione che ha dato la stura alla sentenza impugnata e quella del 23 novembre 2018, in quanto la seconda mozione fondava sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], prova nuova e sopravvenuta rispetto a quelle acquisite nei tre gradi di giudizio e poste a base della prima richiesta di revisione, e che comprovava la falsità della testimonianza della Baesu nei confronti del ricorrente e non già, come nella prima istanza, la sua mera inattendibilità.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe errata l'affermazione della Corte territoriale a proposito dell'inutilizzabilità di detta testimonianza ex art. 195, u.c. cod. proc. pen., in quanto il Mates aveva indicato da chi aveva ricevuto le informazioni che avrebbe dovuto veicolare alla Corte.

Inoltre i Giudici di appello non avrebbero valutato l'incidenza delle nuove prove rispetto al compendio probatorio già esistente.

Sotto questo profilo, in un altro segmento del medesimo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta inutilizzabilità, ex art. 195, ultimo comma, cod. pen., della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] per non avere indicato la fonte della sua conoscenza circa la falsità delle accuse della Baesu al ricorrente; ciò in quanto: - il predetto aveva appreso la notizia anzidetta dai parenti della Baesu; - dalle sommarie informazioni testimoniali allegate all'istanza di revisione non emergeva il rifiuto o l'impossibilità del teste di indicare la fonte della sua conoscenza.

2.6. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla denunzia presentata dal condannato nei confronti dei cugini — indicati come autori del fatto — ed alla dichiarazione sottoscritta da questi ultimi a proposito del loro coinvolgimento nei fatti per cui il ricorrente è stato condannato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

I primi due motivi di ricorso sarebbero privi di confronto con le rationes decidendi della decisione avversata; il terzo motivo di ricorso sarebbe manifestamente infondato perché il Giudice della revisione, 'in caso di testimonianza indiretta, deve anche verificare una sufficiente affidabilità delle nuove circostanze e la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa, nelle specie motivatamente esclusa dalla Corte territoriale sia per le circostanze in cui sarebbe maturata la conoscenza dei fatti dichiarati, sia per la genericità delle dichiarazioni indirette, che si presterebbero solo ad un'attività esplorativa.

Il quinto motivo non coglie nel segno quando lamenta la mancata valutazione globale degli elementi di novità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto alle prime due ragioni di ricorso, il Collegio non dissente dalle considerazioni — contenute nel primo motivo — quanto alla rilevanza ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. della falsità delle accuse della Baesu a prescindere da un accertamento giudiziale della commissione, da parte sua, del reato di cui all'art. 372 cod. pen.

Così come non erra il ricorrente nel ritenere — nel secondo motivo di ricorso — che la nuova istanza di revisione possa riguardare i medesimi temi di prova già oggetto di una precedente richiesta di revisione, sempre che essi siano coltivati mediante altri elementi, così dovendosi interpretare il disposto di cui all'art. 641 cod. proc. pen., che vede l'indicazione, appunto, di «elementi diversi» e non già di "temi diversi".

Nel caso di specie non rileva, dunque, che il "tema" dell'inattendibilità della Baesu fosse stato già vagliato nel giudizio e nella prima istanza di revisione perché, con la seconda mozione ex art. 629 cod. proc. pen., questo tema è stato supportato da "elementi" nuovi che, peraltro, erano diretti a sostenere come non di mera inattendibilità si trattasse, ma di una preordinata falsità delle accuse.

Tuttavia, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per dei difetti intrinseci che lo caratterizzano e che lo rendono manifestamente infondato.

1.1. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese dinanzi al difensore il 18 ottobre 2019, il cui verbale è allegato al ricorso, sono diverse da quelle riportate nell'impugnativa e, prima ancora, nell'istanza di revisione come rilasciate, appunto, in quella occasione dal Mates.

Il verbale allegato in copia e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], infatti, manca: delle risposte del teste per quanto concerne la notizia, riferita dai familiari della Baesu, circa il fatto che la loro congiunta era stata pagata (aveva ricevuto "soldi e favori") dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu per deporre il falso nel processo pendente in Italia, della risposta circa le notizie apprese dalla madre della Baesu, che avrebbe rivelato a Mates che il viaggio della figlia in Italia era stato pagato presso i fratelli [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu e che dal primo aveva ritirato il passaporto della Baesu, dietro pagamento della somma di 170 euro, una volta che l'uomo era rientrato in Romania dall'Italia.

Si tratta di due passaggi cruciali per la stessa impostazione del ricorrente, che proprio sulla subornazione della Baesu e sulla circostanza che ella si fosse rivolta, per il trasporto in Italia, ai cugini del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu, aveva fondato la propria mozione.

1.2. La ragioni dell'odierna declaratoria di inammissibilità riposano anche su una considerazione più generale, che involge la valenza della nuova prova sub specie della deposizione di Mates a mettere in discussione la condanna di [OSCURATO:PERSONA].

Quand'anche le dichiarazioni di Mates fossero quelle riportate nell'istanza di revisione e nel ricorso per cassazione, infatti, esse non sarebbero di per sé idonee ad un proscioglimento, né lo sarebbero ove raccolte in dibattimento, mentre l'art. 631 cod. proc. pen. stabilisce che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali, a pena di inammissibilità, ove accertati, a determinare un proscioglimento.

Al più, qualora le dichiarazioni del teste fossero state quelle riportate nell'istanza (ma si è visto che così non è), le medesime sarebbero solo state caratterizzate da una potenzialità dimostrativa tutta da verificare, potendo solo fungere da stimolo per un'attività istruttoria ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. che, tuttavia, non può trovare spazio in sede di revisione, trattandosi, in definitiva, di un'attività esplorativa.

Il tentativo del ricorrente, dunque, presupponendo un ulteriore, necessario sviluppo dell'attività istruttoria, si pone in conflitto con i principi segnati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui le nuove prove rilevanti ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono essere idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028).

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso lamentano la decisione della Corte territoriale circa l'inutilizzabilità della testimonianza Mates ex art. 195, u.c. cod. proc. pen., in quanto — si sostiene — il dichiarante aveva indicato da chi aveva ricevuto le informazioni che avrebbe dovuto veicolare alla Corte.

Ebbene, rispetto a queste ragioni di censura, possono essere ribadite le argomentazioni già sviluppate quanto al secondo motivo di ricorso, sia quanto al contenuto del verbale delle dichiarazioni di Mates, sia in ordine alla valenza sostanzialmente esplorativa di un giudizio di revisione che avesse preso spunto dalle dichiarazioni del predetto.

4. Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che si appunta su un'omissione motivazionale del provvedimento impugnato quanto alla denunzia presentata dal condannato nei confronti dei cugini — indicati come autori del fatto — ed alla dichiarazione sottoscritta da questi ultimi a proposito del loro coinvolgimento nei fatti per cui il ricorrente è stato condannato.

Orbene, effettivamente la sentenza impugnata nulla accenna a proposito di questi due elementi, ma tale omissione motivazionale non ha alcun rilievo sulla tenuta della decisione avversata, dal momento che si tratta di elementi privi della necessaria idoneità scardinante di cui sopra si è detto.

Si tratta, infatti, per un verso, di un atto che condensa la ricostruzione difensiva dell'imputato e, per l'altro, di una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e di [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu sulla cui provenienza non vi è certezza e, comunque, di natura non confessoria, ma nella quale, anzi, i Baghiu respingono le accuse.

E' allora, opportuno rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 17 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Genova, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione — presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — della sentenza della Corte di appello di Firenze (confermativa di quella del Tribunale di Livorno), che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 e 3 -bis d.lgs 286 del 1998 e 629 cod. pen. per avere organizzato viaggi dalla Romania all'Italia di diversi connazionali privi del permesso di soggiorno, tra cui [OSCURATO:PERSONA], della quale aveva trattenuto il passaporto al fine di farsi pagare il prezzo del viaggio. La sentenza della Corte di Firenze era divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, pronunziata dalla prima sezione penale di questa Corte il 12 aprile 2018. In seguito, il condannato aveva presentato una prima istanza di revisione, che era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Genova. La seconda richiesta di revisione — che ha dato l'avvio a questo nuovo subprocedimento ex artt. 629 e segg. cod. proc. pen. — era fondata sull'assunzione di testimonianze che smentirebbero l'attendibilità della Baesu — nelle more deceduta — e, in particolare, avallerebbero l'idea che il riconoscimento dell'odierno ricorrente quale autore del fatto ad opera della predetta (che in dibattimento visionò la foto tratta dalla sua carta di identità) non fosse genuino e che responsabile degli addebiti fosse il cugino omonimo del ricorrente, titolare di un'agenzia di viaggi che organizzava il trasporto abusivo dei connazionali e che aveva prezzolato la Baesu per dirottare le accuse verso il congiunto. La Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta: ribadendo la valenza probatoria del riconoscimento dell'imputato da parte della Baesu, avvenuto in termini di certezza e relativo ad un concittadino della teste che, dunque, quest'ultima ben conosceva; sostenendo l'irrilevanza della circostanza che i cugini Baghiu svolgessero attività di trasporto con veicoli da cinquanta persone, ben potendo esserseli procurati anche il condannato ovvero ben potendo questi avere agito in concorso con i congiunti; assumendo che le dichiarazioni di Mates sarebbero generiche circa la provenienza delle informazioni di terzi veicolate e sottolineando che esse erano state rese alla presenza dei fratelli Baghiu; rimarcando che la testimonianza di Mates sarebbe inutilizzabile anche ex art. 195, u.c., cod. proc. pen. per la mancata indicazione della fonte diretta. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, affidando le proprie doglianze a cinque motivi, preceduti da un riepilogo delle scansioni processuali e degli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revisione. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 631 cod. proc. pen. nonché degli artt. 372 e 150 cod. pen.Precisa il ricorrente che il mancato accertamento giudiziario della falsità delle accuse della Baesu — per il decesso di quest'ultima — non impedisce di dubitare della genuinità della sua deposizione e di addurre la falsità di essa come elemento rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sovrapponibilità tra l'istanza di revisione che ha dato la stura alla sentenza impugnata e quella del 23 novembre 2018, in quanto la seconda mozione fondava sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], prova nuova e sopravvenuta rispetto a quelle acquisite nei tre gradi di giudizio e poste a base della prima richiesta di revisione, e che comprovava la falsità della testimonianza della Baesu nei confronti del ricorrente e non già, come nella prima istanza, la sua mera inattendibilità. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe errata l'affermazione della Corte territoriale a proposito dell'inutilizzabilità di detta testimonianza ex art. 195, u.c. cod. proc. pen., in quanto il Mates aveva indicato da chi aveva ricevuto le informazioni che avrebbe dovuto veicolare alla Corte. Inoltre i Giudici di appello non avrebbero valutato l'incidenza delle nuove prove rispetto al compendio probatorio già esistente. Sotto questo profilo, in un altro segmento del medesimo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta inutilizzabilità, ex art. 195, ultimo comma, cod. pen., della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] per non avere indicato la fonte della sua conoscenza circa la falsità delle accuse della Baesu al ricorrente; ciò in quanto: - il predetto aveva appreso la notizia anzidetta dai parenti della Baesu; - dalle sommarie informazioni testimoniali allegate all'istanza di revisione non emergeva il rifiuto o l'impossibilità del teste di indicare la fonte della sua conoscenza. 2.6. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla denunzia presentata dal condannato nei confronti dei cugini — indicati come autori del fatto — ed alla dichiarazione sottoscritta da questi ultimi a proposito del loro coinvolgimento nei fatti per cui il ricorrente è stato condannato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I primi due motivi di ricorso sarebbero privi di confronto con le rationes decidendi della decisione avversata; il terzo motivo di ricorso sarebbe manifestamente infondato perché il Giudice della revisione, 'in caso di testimonianza indiretta, deve anche verificare una sufficiente affidabilità delle nuove circostanze e la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa, nelle specie motivatamente esclusa dalla Corte territoriale sia per le circostanze in cui sarebbe maturata la conoscenza dei fatti dichiarati, sia per la genericità delle dichiarazioni indirette, che si presterebbero solo ad un'attività esplorativa. Il quinto motivo non coglie nel segno quando lamenta la mancata valutazione globale degli elementi di novità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto alle prime due ragioni di ricorso, il Collegio non dissente dalle considerazioni — contenute nel primo motivo — quanto alla rilevanza ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. della falsità delle accuse della Baesu a prescindere da un accertamento giudiziale della commissione, da parte sua, del reato di cui all'art. 372 cod. pen. Così come non erra il ricorrente nel ritenere — nel secondo motivo di ricorso — che la nuova istanza di revisione possa riguardare i medesimi temi di prova già oggetto di una precedente richiesta di revisione, sempre che essi siano coltivati mediante altri elementi, così dovendosi interpretare il disposto di cui all'art. 641 cod. proc. pen., che vede l'indicazione, appunto, di «elementi diversi» e non già di "temi diversi". Nel caso di specie non rileva, dunque, che il "tema" dell'inattendibilità della Baesu fosse stato già vagliato nel giudizio e nella prima istanza di revisione perché, con la seconda mozione ex art. 629 cod. proc. pen., questo tema è stato supportato da "elementi" nuovi che, peraltro, erano diretti a sostenere come non di mera inattendibilità si trattasse, ma di una preordinata falsità delle accuse. Tuttavia, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per dei difetti intrinseci che lo caratterizzano e che lo rendono manifestamente infondato. 1.1. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese dinanzi al difensore il 18 ottobre 2019, il cui verbale è allegato al ricorso, sono diverse da quelle riportate nell'impugnativa e, prima ancora, nell'istanza di revisione come rilasciate, appunto, in quella occasione dal Mates. Il verbale allegato in copia e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], infatti, manca: delle risposte del teste per quanto concerne la notizia, riferita dai familiari della Baesu, circa il fatto che la loro congiunta era stata pagata (aveva ricevuto "soldi e favori") dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu per deporre il falso nel processo pendente in Italia, della risposta circa le notizie apprese dalla madre della Baesu, che avrebbe rivelato a Mates che il viaggio della figlia in Italia era stato pagato presso i fratelli [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu e che dal primo aveva ritirato il passaporto della Baesu, dietro pagamento della somma di 170 euro, una volta che l'uomo era rientrato in Romania dall'Italia. Si tratta di due passaggi cruciali per la stessa impostazione del ricorrente, che proprio sulla subornazione della Baesu e sulla circostanza che ella si fosse rivolta, per il trasporto in Italia, ai cugini del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu, aveva fondato la propria mozione. 1.2. La ragioni dell'odierna declaratoria di inammissibilità riposano anche su una considerazione più generale, che involge la valenza della nuova prova sub specie della deposizione di Mates a mettere in discussione la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. Quand'anche le dichiarazioni di Mates fossero quelle riportate nell'istanza di revisione e nel ricorso per cassazione, infatti, esse non sarebbero di per sé idonee ad un proscioglimento, né lo sarebbero ove raccolte in dibattimento, mentre l'art. 631 cod. proc. pen. stabilisce che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali, a pena di inammissibilità, ove accertati, a determinare un proscioglimento. Al più, qualora le dichiarazioni del teste fossero state quelle riportate nell'istanza (ma si è visto che così non è), le medesime sarebbero solo state caratterizzate da una potenzialità dimostrativa tutta da verificare, potendo solo fungere da stimolo per un'attività istruttoria ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. che, tuttavia, non può trovare spazio in sede di revisione, trattandosi, in definitiva, di un'attività esplorativa. Il tentativo del ricorrente, dunque, presupponendo un ulteriore, necessario sviluppo dell'attività istruttoria, si pone in conflitto con i principi segnati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui le nuove prove rilevanti ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono essere idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028). 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso lamentano la decisione della Corte territoriale circa l'inutilizzabilità della testimonianza Mates ex art. 195, u.c. cod. proc. pen., in quanto — si sostiene — il dichiarante aveva indicato da chi aveva ricevuto le informazioni che avrebbe dovuto veicolare alla Corte. Ebbene, rispetto a queste ragioni di censura, possono essere ribadite le argomentazioni già sviluppate quanto al secondo motivo di ricorso, sia quanto al contenuto del verbale delle dichiarazioni di Mates, sia in ordine alla valenza sostanzialmente esplorativa di un giudizio di revisione che avesse preso spunto dalle dichiarazioni del predetto. 4. Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che si appunta su un'omissione motivazionale del provvedimento impugnato quanto alla denunzia presentata dal condannato nei confronti dei cugini — indicati come autori del fatto — ed alla dichiarazione sottoscritta da questi ultimi a proposito del loro coinvolgimento nei fatti per cui il ricorrente è stato condannato. Orbene, effettivamente la sentenza impugnata nulla accenna a proposito di questi due elementi, ma tale omissione motivazionale non ha alcun rilievo sulla tenuta della decisione avversata, dal momento che si tratta di elementi privi della necessaria idoneità scardinante di cui sopra si è detto. Si tratta, infatti, per un verso, di un atto che condensa la ricostruzione difensiva dell'imputato e, per l'altro, di una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] detto Costei e di [OSCURATO:PERSONA] detto Nicu sulla cui provenienza non vi è certezza e, comunque, di natura non confessoria, ma nella quale, anzi, i Baghiu respingono le accuse. E' allora, opportuno rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro trem
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