CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20858/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 13.09.2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore in relazione al reato di cui all'art.633 c.p. per avere occupato un terreno di proprietà del Comune di Monza, recintandolo e realizzandovi alcune strutture abusive. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, il difetto di motivazione e la manifesta illogicità in ordine al giudizio di responsabilità. Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato come l'impugnazione riproponesse, senza elementi di novità, le tesi difensive disattese dal giudice di primo grado, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali; hanno richiamato pertanto le condivise motivazioni della sentenza appellata, formulando altresì ulteriori osservazioni (con particolare riguardo alla consapevolezza dell'altruità dei terreni) a confutazione della versione difensiva (v. pag. 2 della sentenza impugnata), tesi in questa sede riproposta senza il necessario confronto critico con le ragioni reiettive valorizzate dai giudici di merito. Del resto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi, esaminati gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando risposta alle deduzioni delle parti ed esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame - nel caso di specie - esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete, rispondenti ai motivi dell'appello e del tutto prive delle lamentate illogicità manifeste ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti, sfornita di qualunque prova documentale o testimoniale, e non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]