CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. FATIGATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2554/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/01/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 2554/2019 del 13.1.2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta “Piccolo giardino vivaio”, per il pagamento di differenze retributive maturate nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi dal 1998 al 2006. 2. La Corte territoriale, per quel che interessa, con riguardo al rapporto di lavoro intercorso dal 2004 al 2006, ha ritenuto che le risultanze probatorie non avevano confermato la prospettazione attorea dello svolgimento, in via prevalente, della mansione di commessa (piuttosto che di operaia florovivaista) né lo svolgimento di lavoro straordinario e festivo e che, risultando applicato il CCNL Agricoli, non poteva applicarsi in via parametrica il CCNL Commercio. 3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, articolando quattro motivi di ricorso; resisteva il Consorzio con controricorso, illustrato da memoria. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 345, 416, 437 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. per avere omesso, la Corte territoriale, di pronunciarsi sull’eccezione formulata (con memoria depositata il 17/6/2016) dalla lavoratrice di Ric. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 inammissibilità dell’appello, ex art. 348bis c.p.c., per l’introduzione, da parte del datore di lavoro-appellante, di argomenti ed eccezioni mai dedotti e sollevati in primo grado (“ circa, ad esempio, le assertive circostanze e/o argomentazioni che la lavoratrice avesse espletato l’attività di vivaista, attraverso la coltivazione, in serra, di piante fiori e, quale attività connessa, ex art. 2135 c.c., la loro vendita”; oppure che “in un giudizio volto a ottenere la liquidazione di un compenso superiore a quello ricevuto, a seguito dell’asserito svolgimento di mansioni superiori, l’onere della prova posta ai sensi dell’art. 2697 c.c. in capo al lavoratore/attore”); la Corte territoriale non ha tenuto presente i suddetti profili di inammissibilità del gravami. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.1362, 2108, 2733, 2735, 2697 c.c., 416 c.p.c., 36 Cost., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato di applicare in via parametrica, ex art. 36 Cost., il CCNL Commercio, nonostante dalla visura camerale risultasse il possesso di due licenze amministrative, come vivaio e come commercio al minuto, le risultanze testimoniali avessero provato le mansioni di commessa addetta alla vendita al minuto della Carotti e una precedente conciliazione nonché le buste paga del periodo 2000-2004, a differenza di quelle del periodo 2004-2006, provavano l’applicazione del CCNL Commercio. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2108, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che dall’istruttoria svolta non risultava che la Carotti avesse svolto, in via prevalente, le mansioni di commessa, nel periodo in oggetto, avendo, per contro, la prova testimoniale, dimostrato in pieno (come ripercorsa negli stralci essenziali) lo svolgimento delle suddette mansioni, con gli orari dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio. Ric. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.2108, 2697, 2730 c.c., 112,113, 115, 116, 437, co. 2, 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., 111 Cost. ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che la lavoratrice non avesse svolto neppure un minimo orario di lavoro straordinario in tutto rapporto di lavoro nonostante la natura di confessione giudiziale delle dichiarazioni del Cavallaro, contenute nella memoria difensiva di costituzione in primo grado (ove si legge ”occorre evidenziare che durante rapporto di lavoro poteva capitare che la Carotti effettuasse delle ore di lavoro straordinario” e nel capitolo di prova si precisava il seguente orario 8-13 e 17-20), che poteva ritenersi integrare una c.d. semiplena probatio, e nonostante la prova fosse stata ottenuta a seguito delle dichiarazioni dei testimoni. 5. Il primo motivo ricorso è inammissibile essendo stato prospettato con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della memoria depositata il 17/6/2016 con la quale veniva eccepita l’inammissibilità dell’appello ex art. 348bis c.p.c., fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ. Va, in ogni caso, rammentato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. è motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, da ritenersi implicitamente respinta ove – come nel caso di specie - la Corte territoriale accolga l’impugnazione. Ric. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 6. Tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili per plurimi motivi e per la parte residua, manifestamente infondati. 7. I motivi appaiono inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e delle deposizioni testimoniali, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (in quanto all’applicazione del CCNL Commercio e allo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro festivo e straordinario) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5. Ric. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 8. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi invoca il fatto costitutivo del proprio diritto ossia, nel caso di specie, lo svolgimento di una mansione superiore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8025 del 2003) e di lavoro eccedente l’orario ordinario (cfr. ex plurimis Cass. n. n. 16150 del 2018; Cass. n. 5649 del 2004). 9. La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020); La violazione dell'art. 116 c.p.c. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa Ric. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). 10. Il ricorso, in ogni caso, risulta manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità sull’art. 2070 c.c., che il collegio intende riaffermare (cfr. Cass. 11372 del 08/05/2008; Cass. n. 26742 del 18/12/2014; Cass. n. 24160 del 26/11/2015). Deve essere ricordato che la questione giuridica oggetto d'esame ha a suo tempo dato origine ad un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della sezione lavoro, composto dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2665/1997, attraverso l'enunciazione del principio secondo cui l'art. 2070 c.c., comma 1 (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione; con la conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. Ric. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Tale orientamento ha avuto seguito in numerose altre pronunce di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12608/1999; 8565/2004; 16340/2009, oltre a quelle già citate). Il principio richiamato vale a fondare il rigetto di tutti i motivi di ricorso, i quali tutti presuppongono la deduzione di non conformità della retribuzione in concreto erogata al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva invocata (CCNL Commercio), parametro non rilevante per quanto già precisato. 11. Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2108/2021 Numero sezionale 1228/2022 Numero di raccolta generale 9335/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02108 sez. ML - ud. 01-02-2022 -9- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .