CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1976
Cassazione n. 31039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1976 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata in data 8 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e lesioni personali aggravate in continuazione. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - peraltro già concesse - e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta che, per disattenderle, ha adeguatamente analizzato le doglianze difensive oggetto di appello, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere est sore ) [OSCURATO:PERSONA]