CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 25/03/2021 del Tribunale di Ancona, concessa a [OSCURATO:PERSONA] non menzione, confermava la condanna dello stesso alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (coltivazione di 10 piante di cannabis indica).2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato. Con il primo e unico motivo lamenta violazione di legge per mancanza della conoscenza effettiva del procedimento. Ed infatti lo stesso, giudicato in assenza in primo grado, è stato citato a giudizio mediante notifica effettuata presso il domicilio dichiarato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e quindi presso il difensore d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'articolo 420-bis cod. proc. pen. stabilisce che «il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». La disposizione prevede quindi due «gruppi» di ipotesi: il primo, che stabilisce delle presunzioni juris tantum di conoscenza del procedimento (elezione di domicilio, nomina fiduciaria, sottoposizione a misure precautelari o cautelari); il secondo, basato su elementi di fatto da cui si desuma la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione dal medesimo. Le sezioni Unite della Corte hanno affermato (Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 dep.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01) che i particolari «indici di conoscenza» del processo non possono equivalere a presunzioni assolute, ma possono essere vinte quando, in concreto, l'imputato, non sia, incolpevolmente, stato posto in grado di partecipare al processo. Nel caso di specie, sussiste uno solo degli indicatori di conoscenza del primo gruppo, ossia l'elezione del domicilio. In proposito, si segnalano due distinti orientamenti di questa Corte. Secondo il primo, più restrittivo (reso in sede di ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen.), «deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della vocatio in iudicium presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa» (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 - 01).Secondo altro orientamento, caldeggiato anche dal Procuratore generale, l'incolpevole mancata conoscenza del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e la stessa non può essere esclusa sulla base del sistema di conoscenza legale fondato su notifiche formalmente regolari (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). Secondo tale indirizzo, al fine della dichiarazione d'assenza il giudice, come testualmente richiesto dall'art. 420-bis cod. proc. pen. nella formulazione previgente (nella specie applicabile), era (ed è) tenuto a verificare se dai dati disponibili risulti «con certezza» che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Sarebbe quindi affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua (ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza), né tale conoscenza può essere inferita dalla mera elezione di domicilio intervenuta nella fase delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062), se ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680). 3. Nel caso in esame, per un verso non corrisponde al vero l'allegazione difensiva secondo cui la notifica al difensore sarebbe stata effettuata prescindendo da una valutazione della situazione di fatto. Ed infatti, dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio è emerso che essa è stata preceduta: da un tentativo di notificazione in Camerano, ove l'imputato aveva eletto domicilio, da una consultazione della sua posizione giuridica sulla banca dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui è emerso che egli era ristretto agli arresti domiciliari per altra causa in Macerata, [OSCURATO:PERSONA] 22, nonché, infine, da un verbale di vane ricerche. Per altro verso, e ciò appare decisamente dirimente, la Corte di appello, all'udienza dell'Il maggio 2023, a fronte di analoga eccezione formulata dalla difesa, evidenziava come l'imputato avesse piena conoscenza del procedimento essendo stato tratto in arresto e avendo partecipato al giudizio direttissimo. Il ricorso, che con tale motivazione non si confronta, è pertanto inammissibile per genericità estrinseca. 4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil