CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 07586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' --- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2020, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'opposizione proposta del medesimo Matteucci avverso il rigetto della richiesta di restituzione di alcuni beni sottoposti a confisca nel procedimento definito nei confronti della madre, dante causa dell'istante (essendo costei deceduta), per il delitto di usura. La Prima sezione aveva ritenuto il ricorso inammissibile perché il difensore che l'ave va presentata non era munito dalla prescritta procura speciale, necessaria posto che il ricorrente doveva considerarsi, rispetto al procedimento in oggetto, un terzo interessato, non avendo mai ricoperto il ruolo di parte. Né il decesso della condannata, in ipotesi sua dante causa, ne mutava il ruolo. 2. Propone ricorso il Matteucci, anche nella veste di erede della madre, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, deducendo l'errorre di fatto in cui la Prima sezione di questa Corte era incorsa nella sentenza impugnata. Si assumeva infatti che il ricorrente aveva ricoperto il ruolo di coimputato della madre nel ricordato procedimento e si annotava come, comunque, fosse l'erede della stessa, succedendole così in tutti i diritti patrimoniali esercitabili. Non era pertanto necessario che egli affidasse procura speciale al difensore nel corso del procedimento volto ad ottenere la restituzione dei beni che dovevano considerarsi comunque di sua proprietà, sia personale sia come erede della madre. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il medesimo ricorso, rubricato al diverso numero 34307/2021, è già stato discusso e deciso da questa Sezione con sentenza del 10 dicembre 2021, così che la nuova, odierna, iscrizione deve considerarsi una mera duplicazione della precedente e deve pertanto dichiararsi il non luogo a provvedere. P.Q.M. non luogo a provvedere. Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]